BGer 1P.569/2004 | |||
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BGer 1P.569/2004 vom 18.01.2005 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.569/2004 /biz
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Sentenza del 18 gennaio 2005
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I Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudici federali Féraud, presidente,
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Aeschlimann, Eusebio,
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cancelliere Crameri.
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Parti
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A.________,
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ricorrente, patrocinato dall'avv. Flavio Amadò,
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contro
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Amministrazione federale delle dogane,
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Monbijoustr. 40, 3003 Berna,
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Ministero pubblico del Cantone Ticino,
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palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano,
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Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna,
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Giudice della Pretura penale,
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via dei Gaggini 1, 6500 Bellinzona.
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Oggetto
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richiesta di risarcimento,
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ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il
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9 settembre 2004 dal Giudice della Pretura penale.
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Fatti:
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A.
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Con decreto penale del 5 settembre 2000, la Direzione generale delle dogane aveva inflitto a A.________ una multa di fr. 8'200.-- per ricettazione doganale e fiscale. A seguito della richiesta di essere giudicato da un tribunale, giusta l'art. 21 cpv. 2 DPA, il giudice della Pretura penale, con giudizio del 10 dicembre 2003, lo ha prosciolto da ogni imputazione.
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B.
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, adita il 26 marzo 2004 da A.________ con un'istanza di indennità ai sensi dell'art. 317 CPP/TI, chiedente un indennizzo di fr. 28'189.95 per spese di patrocinio e rimborsi, con sentenza del 17 giugno 2004 ha dichiarato irricevibile l'istanza e l'ha trasmessa d'ufficio, per competenza, alla Pretura penale. Con pronuncia del 9 settembre 2004 il giudice della Pretura penale ha respinto un'analoga istanza del 12 luglio 2004, ritenendola tardiva. Egli, fondandosi sulla giurisprudenza della Corte di cassazione penale del Tribunale federale, ha statuito che la richiesta di indennità ai sensi degli art. 99 e 101 DPA dev'essere formulata al più tardi in occasione del dibattimento penale, ciò che non era avvenuto nella fattispecie.
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C.
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Avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso di diritto pubblico. Chiede di annullarla e di rinviare l'incarto all'istanza precedente per una nuova decisione nel senso dei considerandi. Il ricorrente fa valere che la Pretura penale avrebbe interpretato in maniera arbitraria sia gli art. 99 a 101 DPA sia la richiamata giurisprudenza del Tribunale federale.
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Il Ministero pubblico della Confederazione e quello del Cantone Ticino, la Direzione generale delle dogane e la Pretura penale, quest'ultima rinviando alla propria decisione, rinunciano a formulare osservazioni.
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Diritto:
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1.
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1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 130 II 65 consid. 1, 129 I 185 consid. 1).
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1.2 Secondo l'art. 84 cpv. 2 OG il ricorso di diritto pubblico, di natura sussidiaria, è ammissibile solo se la pretesa violazione del diritto non può essere sottoposta, mediante azione o altro rimedio, al Tribunale federale o a un'altra autorità federale. Se il gravame è fondato sulla violazione del diritto federale, è ammissibile, secondo l'art. 269 cpv. 1 PP, unicamente il ricorso per cassazione.
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1.2.1 Le censure ricorsuali, secondo cui l'istanza precedente avrebbe interpretato in maniera arbitraria gli art. 99 e 101 DPA, concernono, manifestamente, l'applicazione del diritto federale. Nelle sentenze 6P.22/2003 e 6S.52/2003, decise con un unico giudizio del 2 maggio 2003, concernente una causa ticinese e sulle quali si fonda la decisione impugnata, la Corte di cassazione penale del Tribunale federale ha stabilito che, secondo l'art. 79 cpv. 1 DPA, la sentenza resa dal tribunale cantonale competente a giudicare nel merito deve indicare anche il diritto all'indennità giusta gli art. 99 e 101 DPA (consid. 4.1 del ricorso per cassazione); essa non ha ritenuto la tesi ricorsuale secondo cui con questa soluzione l'accusato non potrebbe quantificare seriamente la propria richiesta di indennità, prima di sapere se e in quale misura sarà prosciolto dai reati imputatigli, per cui occorrerebbe concedergli un anno di tempo, dopo la sentenza di assoluzione, per presentare la domanda d'indennità, in analogia a quanto previsto dagli art. 317 e 320 CPP/TI. La Corte di cassazione penale ha ritenuto che queste censure, pur se comprensibili, erano infondate, visto che l'art. 11 cpv. 1 dell'ordinanza sulle tasse e spese nella procedura penale amministrativa (RS 313.32) prevede che l'imputato che chiede un'indennità giusta gli art. 99 o 101 DPA deve inoltrare all'autorità incaricata di stabilirla una distinta particolareggiata, menzionando in particolare le spese del difensore, i disborsi e le altre spese e la perdita di guadagno (cpv. 2 lett. a, b e c).
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Ciò significa, secondo la Corte di cassazione penale, che il legislatore federale non pretende che l'imputato formuli nel dettaglio la propria richiesta di indennità già nel corso del procedimento giudiziario; basta che nel dibattimento egli si riservi la possibilità di chiederla qualora fosse prosciolto dalle accuse. Ricevuta la distinta, il tribunale giudicante potrà quindi notificarla all'amministrazione per le necessarie osservazioni, come imposto dall'art. 101 cpv. 2 DPA, e statuire in un secondo tempo sull'indennità (consid. 4.2 del ricorso per cassazione; v. il consid. 4.3 riguardo alla non applicazione dell'art. 317 CPP/TI e il consid. 4.4 riguardo alla DTF 109 IV 405).
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1.2.2 Il ricorrente, richiamando l'art. 9 Cost., fa valere che la Pretura penale avrebbe interpretato in maniera arbitraria la giurisprudenza appena citata, aggiungendo "de facto" il requisito, a suo dire non previsto dal legislatore federale, che l'interessato debba riservarsi la possibilità di chiedere l'indennità già nell'ambito del dibattimento: essa avrebbe interpretato in modo arbitrario anche gli art. 99 a 101 DPA, poiché, secondo il ricorrente, sarebbe sufficiente inoltrare la domanda d'indennità nel corso dell'anno successivo alla sentenza di assoluzione. Questa soluzione sarebbe deducibile dall'art. 100 cpv. 1 DPA, secondo cui il diritto all'indennità dell'imputato si estingue se non è fatto valere entro un anno dalla notificazione dell'abbandono del procedimento o dacché la decisione è divenuta esecutiva.
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1.3 L'insorgente, patrocinato da un avvocato iscritto nel registro cantonale, ha espressamente proposto un ricorso di diritto pubblico secondo l'art. 84 OG, nonostante fosse manifesto che l'interpretazione degli art. 99 e segg. DPA, che disciplinano esaustivamente il diritto all'indennità, concerne l'applicazione del diritto federale e ciò risultasse dalla giurisprudenza richiamata nella decisione impugnata (DTF 106 IV 405 consid. 6; sentenza 6S.52/2003, citata; cfr. anche DTF 113 IV 101 consid. 2). La circostanza, peraltro non rilevata dal ricorrente, che il giudice della Pretura penale abbia indicato, erroneamente, la sentenza 6P.22/2003 invece della parallela 6S.52/2003, riferendosi tuttavia rettamente al considerando 4.2 di quest'ultima, non è decisiva. In queste circostanze, una conversione d'ufficio del rimedio giuridico esperito non può entrare in considerazione (DTF 120 II 270; cfr. anche DTF 128 III 76 consid. 1d pag. 81/82; sentenza 1P.420/2003 del 24 settembre 2003, consid. 1.3). Le censure ricorsuali, peraltro già esaminate e respinte dalla Corte di cassazione penale nella già menzionata sentenza, attinenti unicamente all'asserita violazione del diritto federale, non possono pertanto essere esaminate nel merito.
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2.
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Ne segue che il ricorso di diritto pubblico dev'essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
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Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, all'Amministrazione federale delle dogane, al Ministero pubblico della Confederazione al Ministero pubblico del Cantone Ticino e al Giudice della Pretura penale.
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Losanna, 18 gennaio 2005
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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