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Informationen zum Dokument  BGer 5C.86/2005  Materielle Begründung
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BGer 5C.86/2005 vom 20.05.2005
 
Tribunale federale
 
{T 1/2}
 
5C.86/2005 /biz
 
Sentenza del 20 maggio 2005
 
II Corte civile
 
Composizione
 
Giudici federali Raselli, presidente,
 
Nordmann, Marazzi,
 
cancelliere Piatti.
 
Parti
 
Consumedia sagl,
 
attrice e ricorrente,
 
rappresentata dal socio e gerente Matteo Cheda,
 
contro
 
Associazione consumatrici della Svizzera Italiana (ACSI),
 
convenuta e opponente,
 
rappresentata dal suo presidente Mario Jäggli e dalla sua vice-presidente Rosanna Tognini Braghetta.
 
Oggetto
 
diritto di risposta,
 
ricorso per riforma contro la sentenza emanata il
 
15 marzo 2005 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Fatti:
 
A.
 
Nel fascicolo di settembre 2004 del periodico "La borsa della spesa", pubblicato dall'Associazione Consumatrici della Svizzera Italiana (in seguito ACSI), è apparso - in forma di lettera di una lettrice anonima con risposta della redazione - un contributo intitolato "Consumatori attenti. Stessa persona, identica risposta ma costi diversi!", in cui, in sostanza, veniva riportato che digitando un numero telefonico messo a disposizione dal bimensile "Spendere Meglio" (giornale che pure si prefigge la difesa dei consumatori) si ottenevano, alla tariffa di fr. 2,50 al minuto, le medesime informazioni che l'Associazione Inquilini offriva quando veniva chiamato un suo numero con una tariffa senza valore aggiunto. In tale articolo veniva pure scritto che il predetto bimensile avrebbe dovuto segnalare la possibilità di ottenere le informazioni richieste ad una tariffa notevolmente inferiore e che se la lettrice si fosse direttamente rivolta all'ACSI (telefonando ad un numero con tariffa ordinaria), quest'ultima l'avrebbe direttamente indirizzata al numero dell'Associazione Inquilini.
 
In seguito a tale pubblicazione la Consumedia sagl, editrice del bimensile "Spendere Meglio", ha chiesto all'ACSI di pubblicare una risposta. Dopo aver ottenuto un primo rifiuto la Consumedia sagl ha sottoposto all'ACSI una seconda risposta dal seguente tenore:
 
Diritto di risposta
 
Nell'articolo "Stessa persona, identica risposta ma costi diversi!" (La borsa della spesa, settembre 2004) scrivete che sulla linea telefonica dell'Associazione Inquilini si ottengono le stesse informazioni rispetto alla hotline di Spendere Meglio. Questo è falso. Infatti sulla hotline di Spendere Meglio l'utente può fare tutte le domande che desidera, non deve fornire i suoi dati personali e può richiamare più volte. Invece sulla linea dell'Associazione Inquilini ottiene solo una breve consulenza, deve fornire il suo indirizzo e, se non paga la quota annuale, non ottiene ulteriori consulenze.
 
Scrivete che Spendere Meglio non informa il pubblico della consulenza fornita dall'Associazione Inquilini. Questo è falso. A pagina 30 Spendere Meglio riporta il numero di telefono e l'orario d'apertura dell'Associazione Inquilini.
 
Il 29 settembre 2004 l'ACSI ha rifiutato anche questo testo e ha comunicato di essere disposta a pubblicare una propria versione della risposta, in cui ha modificato il primo capoverso e ha integralmente stralciato il secondo. Il 1° ottobre 2004 la Consumedia sagl ha chiesto al Pretore del distretto di Lugano di condannare l'ACSI a pubblicare il secondo testo della risposta presentatole. L'istanza è stata respinta con sentenza dell'8 ottobre 2004.
 
B.
 
Il 15 marzo 2005 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, adita dall'attrice, ha confermato la sentenza di primo grado. A mente della Corte cantonale affermare che un giornale in difesa dei consumatori offra informazioni più convenienti di un altro non nuoce alla nomea del secondo. I giudici cantonali hanno tuttavia aggiunto che, anche qualora si volesse supporre che la personalità dell'istante fosse toccata dalla pubblicazione apparsa sul periodico concorrente, non potrebbe essere riconosciuto alcun diritto di risposta, perché l'indicazione che "Spendere Meglio" non informava sulla consulenza fornita dall'Associazione Inquilini non può essere definita falsa e perché l'altra argomentazione addotta dall'istante nella propria risposta non si riferiva alle informazioni in quanto tali, ma alle condizioni per il loro rilascio ed era troppo vaga.
 
C.
 
Con ricorso per riforma del 4 aprile 2005 la Consumedia sagl chiede al Tribunale federale di modificare la sentenza d'appello nel senso che l'ACSI sia condannata a pubblicare sul prossimo numero della "Borsa della spesa" il testo della seconda risposta. Postula altresì che le tasse di giustizia delle tre istanze siano poste a carico della convenuta e che questa sia condannata ad indennizzare con complessivi fr. 2'010.-- l'attrice per le tre procedure giudiziarie. Contesta di non essere toccata dall'articolo apparso sulla "Borsa della spesa" e afferma che la risposta non può essere considerata manifestamente inesatta - e quindi non conforme alla legge - per l'assenza della parola consulenza accanto all'indirizzo e al numero di telefono dell'Associazione Inquilini pubblicati su "Spendere Meglio". Sostiene poi che la risposta omette unicamente dettagli e non può per questo motivo essere rifiutata. Afferma altresì che la convenuta aveva accettato il primo capoverso della risposta, che quindi doveva essere ammesso anche dal tribunale cantonale.
 
Non è stata chiesta una risposta al ricorso.
 
Diritto:
 
1.
 
Le liti che concernono il diritto di risposta sono considerate contestazioni civili di natura non pecuniaria ai sensi dell'art. 44 OG, motivo per cui la via del ricorso per riforma è data (DTF 112 II 193 consid. 1b).
 
2.
 
Giusta l'art. 28g cpv. 1 CC chi è direttamente toccato nella sua personalità dall'esposizione di fatti ad opera di mezzi di comunicazione sociale di carattere periodico, quali la stampa, la radio e la televisione, ha il diritto di rispondere con una propria esposizione dei fatti. L'art. 28h cpv. 1 CC precisa che il testo della risposta deve limitarsi concisamente all'oggetto dell'esposizione contestata e riferirsi quindi ai fatti menzionati nel testo incriminato (DTF 114 II 293 consid. 4c), contrapponendo fatti a fatti (DTF 130 III 1 consid. 2.2).
 
3.
 
3.1 A mente della sentenza impugnata non può essere considerata falsa l'indicazione secondo cui "Spendere Meglio" non informava sulla consulenza telefonica fornita dall'Associazione Inquilini. Nell'edizione dell'agosto 2004 il giornale edito dall'attrice riportava nella rubrica "Indirizzi utili" il recapito telefonico di tale associazione, ma l'iscrizione, a differenza di quanto scritto con riferimento ad altre iscrizioni, non menzionava la possibilità di avere una consulenza. In queste circostanze, sempre secondo i giudici cantonali, un lettore medio non poteva desumere da tale iscrizione l'esistenza di un servizio di consulenza. Inoltre, l'attrice non asserisce che sarebbe pure toccata nel senso dell'art. 28g cpv. 1 CC da un'affermazione veritiera contenuta nel giornale della convenuta.
 
3.2 L'attrice contesta che la risposta possa essere considerata manifestamente inesatta e quindi rifiutata per il fatto che "Spendere Meglio", accanto al numero di telefono dell'Associazione Inquilini, non menzioni pure la parola "consulenza". Essa si dilunga poi sul fatto che la convenuta le aveva chiesto di accorciare il testo della risposta.
 
3.3 In concreto l'attrice misconosce che, come indicato nella sentenza impugnata, il lettore medio non poteva dedurre dalla semplice menzione del numero di telefono (accompagnata dall'"indicazione dell'orario di apertura") che l'Associazione Inquilini offrisse a chiunque pure una consulenza telefonica. Non è quindi per niente - come invece scritto nel testo della risposta - "falso" affermare che "Spendere Meglio" non informava il pubblico della consulenza fornita dall'Associazione Inquilini. Poco importa quindi che la convenuta abbia chiesto all'attrice di accorciare la risposta. Decisivo appare invece che la risposta si rivela su questo punto manifestamente inesatta e poteva per questo motivo essere rifiutata (art. 28h cpv. 2 CC).
 
4.
 
4.1 La Corte cantonale indica che l'argomentazione di cui l'attrice si prevale nella risposta per affermare che sarebbe falso scrivere che l'Associazione Inquilini offra le stesse informazioni "ad un prezzo normale", non riguarda le informazioni in sé, ma le condizioni a cui queste vengono fornite (obbligo di declinare il proprio indirizzo e necessità di essere membro dell'associazione se non si vuole beneficiare di un'unica breve consulenza). Inoltre, sempre secondo i giudici cantonali, anche qualora si volesse riconoscere che le predette esigenze attribuite alla citata associazione servano a giustificare il maggior costo delle chiamate sul numero di "Spendere Meglio", l'attrice non poteva rimanere vaga e non indicare né la durata della breve consulenza né l'ammontare della quota sociale.
 
4.2 L'attrice sostiene che la Corte cantonale non poteva rifiutare la risposta per il motivo che essa sarebbe troppo vaga, atteso che la convenuta non le ha mai chiesto di specificare i dettagli inerenti alla quota sociale dell'Associazione Inquilini o di precisare quanto breve fosse la consulenza fornita da quest'ultima.
 
4.3 Con la propria critica ricorsuale l'attrice ignora completamente la prima motivazione della Corte cantonale, secondo cui quanto scritto nel testo della risposta non atteneva all'identicità delle informazioni, ma unicamente alle condizioni a cui esse venivano fornite. Da questa motivazione principale emerge che i giudici cantonali hanno reputato che con la risposta non venivano smentiti fatti indicati nell'articolo contestato ma che, contravvenendo al principio fatti contro fatti, venivano inammissibilmente precisate ulteriori circostanze. Ora, in base alla giurisprudenza sviluppata in applicazione dell'art. 55 cpv. 1 lett. c OG, quando la sentenza impugnata contiene due motivazioni indipendenti, il Tribunale federale entra nel merito del ricorso solo se entrambe vengono censurate, e cioè se il ricorrente indica in che consiste la violazione del diritto federale con riferimento ad ambedue le argomentazioni dell'autorità cantonale (DTF 121 III 46 consid. 2; 115 II 200 consid. 2a). Atteso che in concreto l'attrice si limita a criticare la motivazione sussidiaria secondo cui il testo della risposta sarebbe troppo vago e rimane del tutto silente sulla predetta motivazione principale, il ricorso per riforma non può essere esaminato con riferimento alla censura formulata e si rivela inammissibile. A titolo del tutto abbondanziale si può rilevare che non soccorre all'attrice nemmeno il fatto che la convenuta fosse stata disposta, nella controproposta 29 settembre 2004 al testo della risposta sottopostole, a pubblicare tali indicazioni aggiuntive: l'attrice, introducendo la presente causa, non ha manifestamente accettato tale controproposta, la quale è pertanto decaduta.
 
5.
 
Essendo il ricorso volto all'insuccesso già per i suindicati motivi, non occorre esaminare le censure dirette contro la motivazione della sentenza impugnata con cui i giudici cantonali hanno messo in dubbio che l'attrice fosse "toccata" nella sua personalità dall'esposizione dei fatti riportata nel contestato articolo.
 
6.
 
Da quanto precede discende che il ricorso dev'essere respinto in quanto ammissibile. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), mentre non si giustifica assegnare ripetibili alla convenuta, che non è stata invitata a presentare una risposta al gravame e non è quindi incorsa in spese per la procedura federale.
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2.
 
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico dell'attrice.
 
3.
 
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 20 maggio 2005
 
In nome della II Corte civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: Il cancelliere:
 
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