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Informationen zum Dokument  BGer I 244/2004  Materielle Begründung
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BGer I 244/2004 vom 07.09.2005
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Corte delle assicurazioni sociali
 
del Tribunale federale
 
Causa
 
{T 7}
 
I 244/04
 
Sentenza del 7 settembre 2005
 
IIa Camera
 
Composizione
 
Giudici federali Borella, Presidente, Lustenberger e Frésard; Schäuble, cancelliere
 
Parti
 
M.________, ricorrente, rappresentato dal figlio L.________,
 
contro
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente
 
Istanza precedente
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
 
(Giudizio del 29 marzo 2004)
 
Fatti:
 
A.
 
Mediante decisione 13 settembre 1999 l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) ha messo M.________, nato nel 1941, di professione cameriere, al beneficio di una mezza rendita dell'assicurazione per l'invalidità con effetto dal 1° maggio 1997, ritenuta un'incapacità di guadagno addebitabile in particolare a patologie cardiologiche e ortopediche, valutata dall'amministrazione al 50%.
 
Il 15 giugno 2000 l'assicurato, tramite il proprio medico curante, dott. P.________, ha postulato la revisione della rendita, adducendo essersi il suo stato di salute deteriorato al punto da renderlo totalmente inabile al lavoro dal 1° gennaio 2000.
 
Esperiti gli accertamenti del caso, comprendenti segnatamente l'erezione di due perizie, una reumatologica dell'8 ottobre 2001 da parte del dott. C.________ - completata il 24 marzo 2002 - ed una cardiologica del 14 gennaio 2003 ad opera del dott. B.________, l'amministrazione, con provvedimento 10 febbraio 2003, sostanzialmente ribadito il 10 aprile seguente in seguito all'opposizione interposta dall'assicurato, ha disatteso la richiesta confermando la mezza rendita.
 
B.
 
Tramite il figlio, M.________ si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale, dopo avere accertato che lo stato di salute dell'assicurato era da ritenere per lo meno invariato rispetto alla procedura precedente sino alla perizia del predetto specialista allestita nell'ottobre 2001, per giudizio 29 marzo 2004 ne ha accolto l'impugnativa nel senso che, annullata la decisione su opposizione, la causa è stata rinviata all'UAI con l'invito ad esaminare approfonditamente, mediante una valutazione reumatologica, in quale misura l'insorgente fosse ancora in grado, almeno sino al momento della resa del querelato provvedimento, di svolgere la sua ultima attività.
 
C.
 
Sempre rappresentato dal figlio, l'assicurato interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale chiede, in via principale, l'annullamento del giudizio cantonale e della decisione amministrativa impugnata come pure l'esperimento di una perizia interdisciplinare (ortopedica, neurologica, reumatologica, cardiologica) presso il Servizio X.________, al fine di stabilire la sua effettiva e complessiva capacità funzionale e lavorativa nella professione di cameriere e aiuto gerente a partire dal 1° gennaio 2000. In via subordinata, postula, sempre previo annullamento di decisione e giudizio, il riconoscimento di una rendita temporanea intera dal 1° aprile 2000 al 31 (recte: 30) settembre 2001, il versamento di interessi di mora del 5% dal 1° gennaio 2003 sull'importo eccedente la (mezza) rendita effettivamente percepita durante tale periodo, nonché l'esecuzione degli accertamenti medici supplementari disposti dall'istanza precedente.
 
L'UAI propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.
 
Diritto:
 
1.
 
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, il giudizio di rinvio di un'istanza di ricorso configura una decisione impugnabile mediante ricorso di diritto amministrativo (DTF 116 V 32 consid. 2), motivo per cui il gravame interposto da M.________ risulta senz'altro ricevibile.
 
2.
 
La legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, ha apportato numerose modifiche nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità. Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che dev'essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 129 V 4 consid. 1.2). Ne discende che nel caso in esame, avente per oggetto una domanda di revisione di rendita introdotta nel giugno 2000, si applicano da un lato le norme materiali in vigore fino al 31 dicembre 2002, per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a tale data, mentre per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 15 aprile seguente, data della decisione su opposizione impugnata, che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice, trovano invece applicazione le nuove norme (DTF 130 V 446 consid. 1; per quanto concerne le disposizioni formali della LPGA, immediatamente applicabili con la loro entrata in vigore al 1° gennaio 2003, cfr. DTF 130 V 4 consid. 3.2).
 
3.
 
Nel querelato giudizio la Corte cantonale ha già esattamente esposto le disposizioni della LAI, dell'OAI e della LPGA disciplinanti la revisione di una rendita dell'assicurazione per l'invalidità. A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione non senza tuttavia ribadire che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, nella sua versione applicabile in concreto, in vigore fino al 31 dicembre 2003, l'erogazione di una rendita intera presupponeva un'invalidità pari almeno ai due terzi. Si soggiunga, a titolo abbondanziale, che il 1° gennaio 2004 è entrato in vigore un nuovo art. 28 cpv. 1 LAI, di diverso tenore. La nuova norma dispone che l'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40%.
 
4.
 
Secondo giurisprudenza, nella misura in cui un simile provvedimento si rivela necessario, l'amministrazione deve, durante la procedura amministrativa, affidare una perizia a un medico indipendente. Per quanto attiene al valore probatorio di siffatte perizie, se esse sono rese da specialisti riconosciuti, sulla base di accertamenti approfonditi e completi, in piena conoscenza dell'incarto e giungono a dei risultati convincenti, il giudice non vi si discosta se non in presenza di indizi concreti suscettibili di far dubitare della loro fondatezza (DTF 125 V 353 consid. 3b/bb, 122 V 161 consid. 1c; cfr. pure per es. sentenza del 23 aprile 2004 in re N., I 404/03, consid. 6.3).
 
A tal proposito occorre rilevare che una perizia di parte non ha di principio lo stesso rango di una perizia fatta allestire da un tribunale o dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura applicabili. Giusta i principi giurisprudenziali in materia di valutazione delle prove, al giudice spetta tuttavia esaminare se la medesima sia suscettibile di mettere in forse, su punti litigiosi importanti, l'opinione e le conclusioni del perito incaricato dal tribunale o dall'amministrazione (DTF 125 V 354 consid. 3c).
 
In presenza di opinioni mediche contrastanti, il giudice deve valutare il materiale probatorio nel suo insieme e indicare le ragioni per le quali si fonda su una tesi piuttosto che su un'altra. L'elemento decisivo per apprezzare il valore probatorio di un atto medico non è in linea di massima né la sua provenienza, né la sua denominazione quale perizia o rapporto, bensì solamente il suo contenuto. Determinante, per il conferimento del pieno valore probatorio a un rapporto medico, è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio circostanziato, che il rapporto si sia fondato su esami completi, che abbia parimenti considerato le censure espresse dall'esaminando, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'anamnesi, che la descrizione del contesto medico sia chiara e le conclusioni del perito ben motivate (DTF 125 V 352 consid. 3a con riferimenti; VSI 2001 pag. 108 consid. 3a).
 
5.
 
In primo luogo, il ricorrente contesta l'affermazione della Corte cantonale secondo cui, rispetto al momento della decisione iniziale di assegnazione della mezza rendita, le sue condizioni di salute sarebbero rimaste invariate sino alla perizia del dott. C.________ dell'ottobre 2001. Facendo valere un peggioramento sostanziale, almeno temporaneo, delle sue condizioni di salute a partire dal mese di gennaio 2000, ricorda in particolare di essersi sottoposto, nel periodo da marzo ad agosto 2000, a due interventi chirurgici invasivi di non poco conto (operazione di artroprotesi all'anca sinistra il 31 marzo 2000, decompressione al canale spinale il 24 agosto 2000). Successivamente, dal 1° al 28 settembre, sarebbe stato ricoverato in clinica per una riabilitazione postacuta per poi seguire un prolungato trattamento medico e fisioterapeutico di almeno 4-6 mesi.
 
L'insorgente rileva inoltre come il dott. C.________ abbia dichiarato, in un complemento peritale del 24 marzo 2002, che il paziente doveva avere la possibilità di cambiare spesso la posizione del corpo e quindi non poteva esercitare un'attività lavorativa esclusivamente in piedi. Sulla base di queste dichiarazioni, a mente del ricorrente risulta difficile condividere la valutazione dell'UAI secondo cui sussisterebbe, dal profilo reumatologico-ortopedico, una piena capacità lavorativa nell'attività di cameriere e/o aiuto gerente, da svolgere costantemente in piedi.
 
L'assicurato segnala in seguito che il dott. B.________, considerate le molteplici affezioni pregiudicanti la capacità lavorativa, ha proposto nella propria perizia cardiologica del 14 gennaio 2003 una valutazione globale dell'inabilità del paziente tramite accertamento Servizio X.________, sottolineando in tal modo la necessità di un esame interdisciplinare. La necessità di un tale consulto verrebbe peraltro sostenuta anche dal medico curante, dott. P.________.
 
Infine, il ricorrente afferma che sino alla valutazione peritale del dott. C.________ dell'ottobre 2001 nessun documento medico permette di concludere che la sua capacità reddituale e lavorativa fosse paragonabile a quella del 1998. Il predetto specialista avrebbe in effetti attestato, dal profilo reumatologico, una totale capacità lavorativa "a partire da subito". La perizia in oggetto, allestita ben 21 mesi dopo il documentato peggioramento intervenuto nel gennaio 2000, si esprimerebbe solo e unicamente in merito allo stato di salute "attuale" e alla capacità lavorativa "futura". In base alla menzionata perizia reumatologica, a mente dell'insorgente una situazione paragonabile a quella del 1998 potrebbe venire di conseguenza postulata al più presto a partire dall'ottobre 2001.
 
6.
 
Il Tribunale federale delle assicurazioni, esaminati attentamente gli atti di causa, condivide l'argomentazione dell'insorgente. Conformemente a quanto esposto da quest'ultimo, sulla base dell'incarto è impossibile escludere che nel periodo intercorso tra gennaio 2000 e ottobre 2001 non sia intervenuto un peggioramento dello stato di salute suscettibile di giustificare una revisione della mezza rendita. Anche a mente di questa Corte si rivela necessario l'esperimento di una perizia pluridisciplinare presso il Servizio X.________, al fine di poter stabilire, con la dovuta certezza, l'evoluzione delle condizioni di salute e della capacità lavorativa dell'interessato in occupazione adeguata a partire dall'inizio del 2000. Il ricorso di diritto amministrativo va pertanto accolto nel senso della richiesta principale dell'assicurato, l'inserto essendo a tale scopo ritornato all'amministrazione. Si ricorda, a titolo abbondanziale, che un eventuale aumento dell'attuale mezza rendita del ricorrente potrà in ogni caso al più presto avvenire a partire dal giugno 2000, mese, questo, in cui la domanda di revisione è stata in concreto inoltrata (cfr. art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso di diritto amministrativo è accolto; di conseguenza, il giudizio cantonale di rinvio del 29 marzo 2004 è modificato nel senso che l'UAI abbia a procedere ad un complemento istruttorio più esteso, conformemente ai considerandi.
 
2.
 
Non si percepiscono spese giudiziarie.
 
3.
 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 7 settembre 2005
 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
 
Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere:
 
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