BGer 7B.213/2005 | |||
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BGer 7B.213/2005 vom 11.11.2005 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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7B.213/2005 /viz
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Sentenza dell'11 novembre 2005 Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
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Composizione
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Giudici federali Hohl, presidente,
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Meyer, Marazzi,
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cancelliere Piatti.
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Parti
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A.________,
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ricorrente,
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contro
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Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
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Oggetto
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stato di riparto,
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ricorso LEF contro la decisione emanata il
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27 settembre 2005 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
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1.
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto, in quanto ricevibile, un ricorso presentato da A.________ contro lo stato di riparto allestito nel suo fallimento. L'autorità di vigilanza ha fra l'altro rilevato che, salvo casi eccezionali non ricorrenti e fatta salva la facoltà di insinuare nuovi crediti fino alla chiusura del fallimento, la graduatoria cresciuta in giudicato non può più essere modificata in sede di riparto. Per questo motivo ha ritenuto in ogni caso tardive le censure del ricorrente relative alle insinuazioni dei coniugi B.________, atteso che queste corrispondono esattamente a quelle riportate nella graduatoria.
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2.
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Con scritto 6 ottobre 2005 A.________ dichiara di ricorrere contro la decisione della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e afferma di aver stipulato con i coniugi B.________ un contratto (che allega), con cui questi si obbligavano a versare fr. 80'000.-- per l'inventario di un albergo. Sostiene che i predetti coniugi non hanno "mai ossequiato" l'impegno assunto e di essersi trasferito nei Grigioni per non doverli più incontrare giornalmente. Aggiunge di essere stato invitato una sola volta nei locali dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno e di essersi trovato di fronte all'avvocato dei coniugi B.________. Asserisce altresì di non essere sotto tutela e che tutte le decisioni sarebbero state prese a sua insaputa. Termina la sua missiva indicando di rinviare al mittente lo stato di riparto.
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3.
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Giusta l'art. 79 cpv. 1 OG, l'atto di ricorso deve indicare le modificazioni della decisione impugnata che sono proposte, ed esporre in modo conciso le norme di diritto federale violate dalla decisione e in che consiste la violazione.
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In concreto il ricorso, che non si confronta in alcun modo con gli argomenti menzionati nella decisione dell'autorità di vigilanza ed è privo di conclusioni, non soddisfa manifestamente i suddetti requisiti di motivazione e si rivela quindi di primo acchito inammissibile.
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Per questi motivi, la Camera pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Comunicazione al ricorrente, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
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Losanna, 11 novembre 2005
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In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
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del Tribunale federale svizzero
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La presidente: Il cancelliere:
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