BGer 5P.293/2005 | |||
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BGer 5P.293/2005 vom 29.11.2005 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5P.293/2005 /biz
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Sentenza del 29 novembre 2005
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II Corte civile
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Composizione
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Giudici federali Raselli, presidente,
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Escher, Marazzi,
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cancelliere Piatti.
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Parti
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A.A.________,
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B.A.________,
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ricorrenti,
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entrambi patrocinati dall'avv. Fabio Abate,
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contro
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C.________,
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opponente,
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Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16,
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6900 Lugano.
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Oggetto
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art. 9 Cost. (rigetto provvisorio dell'opposizione),
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ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 25 luglio 2005 dalla Camera di esecuzione e fallimenti
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del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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C.________ ha fatto spiccare dall'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno sia un precetto esecutivo nei confronti di B.A.________ in cui A.A.________ era menzionata quale debitrice solidale e terza proprietaria del pegno, sia un precetto esecutivo nei confronti di quest'ultima, nel quale il marito B.A.________ veniva indicato quale debitore solidale e terzo proprietario del pegno. Il procedente fonda in particolare la sua pretesa su 10 cartelle ipotecarie al portatore di complessivi fr. 1'600'000.-- gravanti dal primo al decimo rango un fondo di proprietà dei coniugi A.________.
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L'8 aprile 2005 il segretario assessore della Pretura di Locarno-Città ha rigettato in via provvisoria limitatamente a fr. 1'532'500.--, oltre interessi, le opposizioni interposte dagli escussi.
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B.
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Con sentenza 25 luglio 2005 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha congiunto i rimedi presentati dagli escussi contro le decisioni di prima istanza e li ha respinti. L'autorità cantonale ha reputato infondata l'eccezione sollevata dai debitori, secondo cui non vi sarebbe identità fra il creditore indicato sui precetti esecutivi (C.________, Ascona) e quello risultante dall'istanza di rigetto (C.________, sede principale Zurigo, succursale di Locarno). Essa ha pure ritenuto che il creditore poteva limitarsi - come fatto nella fattispecie - a semplicemente chiedere il rigetto dell'opposizione, senza specificare che la domanda tendeva al rigetto sia dell'opposizione diretta contro il credito, che di quella diretta contro l'esistenza del diritto di pegno.
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C.
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Con ricorso di diritto pubblico del 16 agosto 2005 A.A.________ e B.A.________ sono insorti al Tribunale federale postulando, previa concessione dell'effetto sospensivo, l'annullamento della sentenza di appello. Indicano che, prendendo in considerazione anche la procedura esecutiva, il creditore procedente ha menzionato cinque sedi diverse e ritengono che un tale cumulo di errori "non può essere tollerato". Affermano altresì che il creditore avrebbe dovuto specificare nelle sue istanze che la domanda tendeva al rigetto dell'opposizione sia con riferimento al credito, che per quanto attiene al diritto di pegno. Ritengono altresì la motivazione dell'autorità cantonale su tale questione insufficiente.
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È unicamente stato ordinato uno scambio di scritti sulla domanda di conferimento dell'effetto sospensivo, che è stata accolta dal presidente della II Corte civile con decreto del 7 settembre 2005.
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Diritto:
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1.
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Per costante giurisprudenza le sentenze concernenti il rigetto - provvisorio o definitivo - dell'opposizione, emanate come nel caso in esame dall'ultima istanza cantonale, costituiscono decisioni finali che possono essere impugnate al Tribunale federale con un ricorso di diritto pubblico (DTF 120 Ia 256 consid. 1a; 111 III 8 consid. 1; 98 Ia 532 consid. 1 in fine). Il ricorso, tempestivo (89 cpv. 1 OG) è pertanto in linea di principio ammissibile.
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2.
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Fra i requisiti formali del ricorso di diritto pubblico, va evidenziato l'obbligo di motivazione (art. 90 cpv. 1 lett. b OG), particolarmente severo: poiché tale rimedio di diritto non rappresenta la mera continuazione del procedimento cantonale, ma - conformemente al suo carattere di rimedio straordinario - si definisce invece quale procedimento a sé stante, destinato all'esame di atti cantonali secondo ben determinate prospettive giuridiche (DTF 118 III 37 consid. 2a; 117 Ia 393 consid. 1c), il ricorrente è chiamato a formulare le proprie censure in termini chiari e dettagliati. Egli deve spiegare in cosa consista la violazione ed in quale misura i propri diritti costituzionali siano stati lesi (DTF 129 I 113 consid. 2.1 pag. 120 con rinvii, 185 consid. 1.6 pag. 189). Per sostanziare convenientemente la censura di arbitrio non è sufficiente criticare la decisione impugnata come si farebbe di fronte ad una superiore Corte di appello con completa cognizione in fatto e in diritto (DTF 120 Ia 369 consid. 3a pag. 373; 117 Ia 10 consid. 4b pag. 12), atteso che una sentenza non è arbitraria per il solo motivo che un'altra soluzione sarebbe sostenibile o addirittura preferibile, bensì è necessario mostrare e spiegare perché il giudizio attaccato sia manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione effettiva, fondato su una svista manifesta oppure in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9; 127 I 54 consid. 2b pag. 56, con rinvii; 123 I 1 consid. 4a pag. 5). Nella procedura di ricorso di diritto pubblico non vige quindi il principio iura novit curia, ma il Tribunale federale si limita ad esaminare le censure concernenti la violazione di diritti costituzionali invocate e sufficientemente motivate nell'atto ricorsuale (DTF 130 I 26 consid. 2.1 pag. 31; 129 I 113 consid. 2.1 pag. 120; 125 I 71 consid. 1c).
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3.
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3.1 L'autorità cantonale, dopo aver rilevato che solo la società anonima in quanto tale è legittimata a procedere giudizialmente e che tale facoltà non compete anche ad una sua succursale, ha ritenuto corretta la menzione (C.________, sede principale Zurigo, succursale di Locarno) figurante nell'istanza di rigetto dell'opposizione. Essa ha riconosciuto che il creditore non sembra avere idee chiare per quanto attiene alla qualifica giuridica delle sue varie entità, ma che l'imprecisione dell'indicazione risultante dal precetto esecutivo (C.________, Ascona) non ha potuto causare nei ricorrenti alcun dubbio sull'identità del creditore, atteso che essi nemmeno sostengono che ad Ascona o a Locarno esisterebbe un'omonima persona giuridica indipendente dal creditore procedente.
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3.2 I ricorrenti affermano che nei precetti esecutivi risultava quale creditore C.________ in Ascona e quale mandatario C.________ a Berna, mentre sulle istanze di rigetto dell'opposizione risultava C.________ in Zurigo, succursale di Locarno, rappresentato dal suo "Legal Office" di Lugano. Essi ritengono palese che gli atti rilevanti della procedura siano stati affidati a delle succursali in rappresentanza della sede centrale, nonostante l'impossibilità di una succursale di essere parte, e sostengono che, anche qualora si volesse riconoscere che fosse possibile identificare la banca procedente, "non può essere tollerato il cumulo di errori dell'istituto di credito".
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3.3 In concreto la critica - meramente appellatoria - disattende i requisiti di motivazione posti a un ricorso di diritto pubblico dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, atteso che i ricorrenti nemmeno indicano quali sarebbero i diritti costituzionali violati dalla decisione impugnata. A prescindere da quanto appena osservato, giova ricordare che il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che qualora in un'esecuzione venga attribuita qualità di creditrice ad una succursale, nonostante il fatto che questa sia priva di personalità giuridica e non ha quindi capacità di essere parte, tale fatto costituisce in linea di principio unicamente indicazione errata di una parte, vizio che può essere sanato quando il debitore non ha motivi per dubitare dell'identità del creditore e non è leso nei suoi interessi (DTF 120 III 11). Ora, i ricorrenti nemmeno affermano che queste due eventualità (dubbio sull'identità del procedente e lesione dei propri interessi) si siano realizzate in concreto, motivo per cui il creditore ben poteva correggere in sede di istanza di rigetto dell'opposizione l'errore in cui era in precedenza incorso.
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4.
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4.1 La Corte cantonale ha poi ricordato che giusta l'art. 85 RFF, salvo menzione contraria espressa, l'opposizione è presunta diretta contro il credito e l'esistenza del diritto di pegno e ha reputato che, qualora il creditore procedente si limiti a chiedere la reiezione dell'opposizione senza ulteriore precisazione, deve pure essere presunto che la domanda sia riferita sia al credito che al diritto di pegno. L'autorità cantonale ha altresì ritenuto che, se né l'istanza né l'opposizione sono espressamente limitate al credito o al diritto di pegno, il giudice deve esaminare d'ufficio se esiste un titolo di rigetto per entrambi e, riservati i casi di manifesta inavvertenza, la sentenza in cui viene concesso il rigetto dell'opposizione senza specificarne l'oggetto si atterrebbe sia al credito che al diritto di pegno. Riferendosi alla decisione di primo grado, la Corte cantonale ha osservato - escludendo così un'inavvertenza del primo giudice - che questa non si limita a constatare esplicitamente la validità del pegno, ma accerta pure che le cartelle ipotecarie costituiscono validi riconoscimenti di debito ai sensi dell'art. 82 LEF.
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4.2 I ricorrenti sostengono invece che, per essere accolta, l'istanza del creditore procedente debba contenere sia una domanda concernente il rigetto dell'opposizione diretta contro il credito, sia una richiesta attinente al rigetto dell'opposizione riferita al diritto di pegno. A mente dei ricorrenti l'autorità cantonale avrebbe inoltre indicato che in caso di manifesta inavvertenza del creditore, il giudice confrontato con un'istanza indistinta non potrebbe concedere il rigetto dell'opposizione e lamentano una motivazione carente della sentenza impugnata, perché questa non spiega i motivi per cui viene esclusa una siffatta inavvertenza da parte dell'istituto di credito procedente, il cui agire superficiale emergerebbe invece già dalle diverse indicazioni di luogo utilizzate nel corso della procedura.
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4.3 Nella fattispecie occorre innanzi tutto rilevare che i ricorrenti misconoscono l'argomentazione dell'autorità cantonale. L'inavvertenza menzionata nella sentenza impugnata - che non permetterebbe di considerare un generico rigetto dell'opposizione come riferito sia al credito che al diritto di pegno - deve poter essere attribuita al giudice e non al creditore procedente. Atteso che l'autorità cantonale ha escluso una siffatta inavvertenza per il fatto che il giudizio di primo grado contiene considerazioni riferite sia alla validità delle cartelle ipotecarie quale riconoscimento di debito, sia all'esistenza di un valido diritto di pegno, la censura con cui i ricorrenti si prevalgono di una motivazione carente della sentenza impugnata si appalesa manifestamente infondata.
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Per il resto, limitandosi ad apoditticamente sostenere la necessità di specificare "in sede di istanza entrambi i rigetti", i ricorrenti non formulano una censura conforme alle esigenze di motivazione previste dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG. Apparteneva semmai ai ricorrenti porre in evidenza quegli elementi di fatto, in considerazione dei quali la decisione impugnata doveva apparire quale frutto di una manifesta inavvertenza; non basta, invece, il generico rimprovero alla Corte cantonale di non aver precisato il concetto di inavvertenza in un caso in cui non è appunto data inavvertenza alcuna e in cui il creditore procedente ben poteva limitarsi a semplicemente chiedere il rigetto dell'indeterminata opposizione interposta dagli escussi, la quale in virtù dell'art. 85 RFF dev'essere presunta diretta contro il credito e l'esistenza del diritto di pegno, ed intendere in questo modo sia l'opposizione riferita al credito che quella attinente al diritto di pegno.
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5.
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Da quanto precede discende che il ricorso si rivela, nella ridotta misura in cui risulta ammissibile, infondato e come tale dev'essere respinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), mentre non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente, che non si è avvalso del patrocinio di un avvocato e che non ha avuto particolari spese connesse con questa causa (DTF 113 Ib 353 consid. 6b).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 10'000.-- è posta a carico dei ricorrenti in solido.
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3.
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Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 29 novembre 2005
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In nome della II Corte civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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