BGer 9C_512/2008 | |||
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BGer 9C_512/2008 vom 19.11.2008 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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9C_512/2008 {T 0/2}
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Sentenza del 19 novembre 2008
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II Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudici federali U. Meyer, Presidente,
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Borella, Kernen,
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cancelliere Grisanti.
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Parti
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G.________, Italia,
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ricorrente,
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contro
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Cassa svizzera di compensazione,
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avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,
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ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 7 maggio 2008.
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Considerando:
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che per decisione del 7 maggio 2008 il Tribunale amministrativo federale ha dichiarato irricevibile il ricorso 21 gennaio 2008 presentato da G.________ contro la decisione su opposizione del 20 dicembre 2007 con cui la Cassa svizzera di compensazione gli aveva erogato una rendita ordinaria AVS di fr. 675.- con effetto dal 1° aprile 2007,
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che il Tribunale amministrativo federale ha infatti ritenuto che lo scritto del 21 gennaio 2008 non conteneva né motivi né conclusioni idonei a costituire un atto ricorsuale, ma si limitava a precisare la data di nascita dei figli dell'assicurato,
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che la decisione è stata adottata dopo avere impartito all'interessato un termine supplementare di 10 giorni per rimediare al vizio (v. ordinanza dell'8 febbraio 2008, ritirata dall'assicurato il 13 febbraio 2008),
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che la decisione del 7 maggio 2008 evidenzia l'assenza di risposta da parte dell'assicurato,
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che facendo per contro valere di avere ottemperato, entro il termine impartito, alla produzione della "documentazione richiesta", G.________ si è aggravato il 24 maggio 2008 (timbro postale) al Tribunale federale, al quale chiede di riesaminare la decisione del Tribunale amministrativo federale,
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che seppur molto sommario, l'atto del 24 maggio 2008 soddisfa le condizioni di ricevibilità di un ricorso ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 LTF in quanto contiene conclusioni e motivazioni topiche (DTF 123 V 335),
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che tuttavia il gravame si dimostra manifestamente infondato,
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che infatti le prove fornite in questa sede a sostegno della sua tesi non possono essergli di alcun aiuto poiché le ricevute postali prodotte non fanno stato di alcun invio entro il 25 febbraio 2008 (data alla quale giungeva a scadenza il termine supplementare impartito con l'ordinanza dell'8 febbraio 2008), né l'assicurato presenta alcuna copia dell'atto che avrebbe dovuto produrre a completamento del ricorso 21 gennaio 2008,
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che avverandosi manifestamente infondato, il ricorso può essere evaso secondo la procedura semplificata dell'art. 109 cpv. 2 lett. a LTF, senza che sia necessario procedere ad uno scambio di allegati scritti,
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per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è respinto.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 19 novembre 2008
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Il Cancelliere:
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Meyer Grisanti
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