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Informationen zum Dokument  BGer 9C_1023/2012  Materielle Begründung
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BGer 9C_1023/2012 vom 14.01.2013
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
9C_1023/2012 {T 0/2}
 
Sentenza del 14 gennaio 2013
 
II Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudice federale Meyer, in qualità di giudice unico,
 
cancelliere Grisanti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
G.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Gaggini 3, 6500 Bellinzona,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assicurazione per l'invalidità,
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 15 novembre 2012.
 
Visto:
 
il ricorso del 13 dicembre 2012 (timbro postale) contro il giudizio del 15 novembre 2012 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
 
lo scritto del 18 dicembre 2012 con il quale, per ordine del Presidente, l'interessata è stata informata che l'atto di ricorso, per essere ricevibile, deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali ella ritiene di poter chiedere un altro giudizio,
 
l'indicazione in detto scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avviso che il vizio poteva essere sanato entro il termine, non prorogabile, di ricorso indicato nel querelato giudizio,
 
la mancata reazione della ricorrente,
 
considerando:
 
che secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra le altre cose, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto,
 
che nel caso di specie il ricorso - limitandosi essenzialmente a criticare in maniera appellatoria l'operato dei periti psichiatrici intervenuti - non soddisfa queste esigenze formali minime poiché non spiega in quale misura l'accertamento dei primi giudici sarebbe stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto (art. 97 cpv. 1 LTF),
 
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile,
 
che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie,
 
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3.
 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 14 gennaio 2013
 
In nome della II Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Giudice unico: Meyer
 
Il Cancelliere: Grisanti
 
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