BGer 4D_9/2013 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 4D_9/2013 vom 18.02.2013 | |
Bundesgericht
| |
Tribunal fédéral
| |
Tribunale federale
| |
{T 0/2}
| |
4D_9/2013
| |
Sentenza del 18 febbraio 2013
| |
I Corte di diritto civile
| |
Composizione
| |
Giudice federale Klett, Presidente,
| |
Cancelliere Piatti.
|
Partecipanti al procedimento | |
1. A.________,
| |
2. B.________,
| |
ricorrenti,
| |
contro
| |
C.________SA,
| |
opponente.
| |
Oggetto
| |
espulsione,
| |
ricorso contro la sentenza emanata il 27 dicembre 2012 dalla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
| |
Considerando:
| |
che con decisione 15 novembre 2012 il Pretore aggiunto della giurisdizione di Mendrisio Nord ha accolto la domanda di sfratto presentata dalla C.________SA nei confronti di A.________ e B.________;
| |
che con sentenza 27 dicembre 2012 la Camera civile dei reclami del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile, siccome insufficientemente motivato, un reclamo presentato da A.________ e B.________ contro la pronunzia di primo grado;
| |
che A.________ e B.________ impugnano con ricorso 7 febbraio 2013 la predetta sentenza dell'ultima istanza cantonale chiedendo pure di essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
| |
che non essendo raggiunto il valore litigioso minimo per l'inoltro di un ricorso in materia civile, la sentenza cantonale è unicamente suscettiva di un ricorso sussidiario in materia costituzionale;
| |
che con tale rimedio può solo essere fatta valere la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF) e che nell'atto di ricorso il ricorrente deve indicare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, quali diritti costituzionali sono stati violati dalla Corte cantonale (art. 42 cpv. 2 e art. 106 cpv. 2 richiamato dall'art. 117 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.1);
| |
che nel gravame i ricorrenti imputano le difficoltà finanziarie all'origine del mancato pagamento delle pigioni ad una contestata riduzione delle prestazioni complementari e alla mancata tempestiva decisione di un appello nell'ambito di una causa promossa contro una compagnia di assicurazione e ritengono opportuno non procedere all'espulsione prima della decisione delle predette cause, il cui esito favorevole permetterebbe loro di saldare i debiti con il locatore, ma non prendono in alcun modo posizione sul rimprovero, posto a fondamento della sentenza impugnata, di una carente motivazione del reclamo;
| |
che pertanto il ricorso al Tribunale federale, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);
| |
che in queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria dev'essere respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF), indipendentemente dalla pretesa indigenza dei ricorrenti;
| |
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
| |
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
| |
1.
| |
Il ricorso è inammissibile.
| |
2.
| |
La domanda di assistenza giudiziaria dei ricorrenti è respinta.
| |
3.
| |
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
| |
4.
| |
Comunicazione alle parti e alla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
| |
Losanna, 18 febbraio 2013
| |
In nome della I Corte di diritto civile
| |
del Tribunale federale svizzero
| |
La Presidente: Klett
| |
Il Cancelliere: Piatti
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |