BGer 9C_368/2013 | |||
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BGer 9C_368/2013 vom 18.06.2013 | |
9C_368/2013 {T 0/2}
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Sentenza del 18 giugno 2013 |
II Corte di diritto sociale | |
Composizione
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Giudice federale Meyer, in qualità di giudice unico,
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cancelliere Grisanti.
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Partecipanti al procedimento | |
F.________, Italia, patrocinata dall'avv. Marco Probst, via Motta 24, 6901 Lugano,
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ricorrente,
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contro
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Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione per l'invalidità,
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ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 27 marzo 2013.
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Visto: | |
la decisione incidentale del 26 febbraio 2013 con la quale l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero ha ordinato l'esecuzione di una perizia medica pluridisciplinare (di natura internistica, neurologica, psichiatrica, reumatologica, chirurgica della mano e allergologica) a cura del Servizio X._________.
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la pronuncia del 27 marzo 2013 con cui il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso di F.________ che chiedeva di sostituire il consulto reumatologico con uno di natura ortopedica rispettivamente traumatologica e di ordinare inoltre pure una perizia oftalmologica,
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il ricorso interposto il 15 maggio 2013 (timbro postale) dall'assicurata contro detta pronuncia e la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al gravame,
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la domanda di assistenza giudiziaria gratuita del 31 maggio 2013,
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considerando: | |
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 136 I 42 consid. 1 pag. 43),
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che in caso di disaccordo gli uffici AI dispongono l'allestimento di una perizia nella forma di una decisione incidentale impugnabile al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale amministrativo federale (DTF 137 V 210 consid. 3.4.2.6 pag. 256),
| 6 |
che l'oggetto impugnato configura una decisione incidentale ai sensi dell'art. 92 seg. LTF (cfr. DTF 133 V 477 consid. 4.2 pag. 481),
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che i giudizi cantonali e del Tribunale amministrativo federale su ricorsi contro decisioni degli uffici AI concernenti l'allestimento di perizie mediche non sono deferibili al Tribunale federale a meno che non siano in discussione motivi formali di ricusa (art. 92 cpv. 1 LTF; DTF 138 V 271 consid. 4 pag. 280),
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che negli altri casi il Tribunale federale controlla se del caso la conformità al diritto federale della decisione peritale con la decisione finale (art. 93 cpv. 3 LTF),
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che, come già nella procedura di primo grado, la ricorrente contesta le modalità materiali della perizia, e più precisamente la scelta delle discipline mediche da esaminare (cfr. DTF 138 V 271 consid. 1.1 pag. 274 seg.), mentre non solleva motivi formali di ricusa ai sensi della predetta giurisprudenza,
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che di conseguenza, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF, il ricorso dev'essere dichiarato manifestamente inammissibile,
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che essendo il ricorso privo di possibilità di successo, la domanda di assistenza giudiziaria gratuita dev'essere respinta (art. 64 LTF; DTF 129 I 129 consid. 2.3.1 pag. 135),
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che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 LTF e per avere statuito secondo la procedura semplificata, si prelevano spese ridotte,
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che l'emanazione della presente sentenza rende priva d'oggetto la domanda di effetto sospensivo,
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per questi motivi, il Giudice unico pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
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3. Le spese giudiziarie di fr. 300.- sono poste a carico della ricorrente.
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4. Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 18 giugno 2013
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice unico: Meyer
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Il Cancelliere: Grisanti
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