BGer 5A_504/2013 | |||
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BGer 5A_504/2013 vom 05.08.2013 | |
{T 0/2}
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5A_504/2013
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Sentenza del 5 agosto 2013 |
II Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudici federali von Werdt, Presidente,
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Marazzi, Schöbi,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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patrocinata dall'avv. Sergio Sciuchetti,
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ricorrente,
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contro
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B.________,
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patrocinato dall'avv. Patrizia Casoni Delcò,
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opponente,
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C.________,
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rappresentata dalla curatrice
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avv. Aline Couchepin Romerio.
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Oggetto
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ritorno di un minore,
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ricorso contro la sentenza emanata il 24 giugno 2013 dalla Camera di protezione del Tribunale d'appello
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del Cantone Ticino.
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Fatti: |
A. | |
A.a. C.________ è nata il 19 settembre 2011 negli Stati Uniti dalla relazione tra A.________ (cittadina italiana e svizzera) e B.________ (cittadino italiano). I genitori si sono conosciuti nell'estate del 2010 in Norvegia, paese in cui B.________ vive e lavora dal 2009 e A.________ si era trasferita con una borsa di studio temporanea.
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A.b. All'inizio di ottobre 2011 i genitori e la figlia si sono recati in Italia e in Svizzera per incontrare i familiari. Alla fine di tale mese B.________ è rientrato a X.________ (Norvegia), A.________ e la minore l'hanno raggiunto qualche giorno più tardi. Il 20 marzo 2012 madre e figlia hanno lasciato la Norvegia. Dopo un breve soggiorno in Svizzera e in Italia, esse si sono recate negli Stati Uniti, dove il 7-8 giugno 2012 era prevista la consegna del dottorato alla madre.
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A.c. La data di rientro in Norvegia di A.________ e della minore era prevista per il 13 giugno 2012. Dal 12 giugno 2012 madre e figlia si sono trasferite a Y.________ (Svizzera). Il 14 giugno 2012 B.________ ha denunciato alla polizia norvegese il mancato rientro della minore in Norvegia. La procedura penale non ha avuto seguito ed è stata archiviata.
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B. | |
In data 6 febbraio 2013 B.________ ha presentato presso la Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino un'istanza fondata sulla convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori (CArap; RS 0.211.230.02) per ottenere che fosse ingiunto sotto comminatoria dell'art. 292 CP a A.________ di riportare la figlia in Norvegia entro dieci giorni dal passaggio in giudicato della decisione di rientro.
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Con sentenza 24 giugno 2013 la Camera di protezione ha parzialmente accolto l'istanza di B.________, ordinando a A.________ di assicurare il ritorno della figlia a X.________ (Norvegia) entro sessanta giorni dalla crescita in giudicato della sua decisione (dispositivo n. 1), e ha predisposto misure di esecuzione (dispositivi n. 2 e 3).
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C. | |
Con ricorso in materia civile 5 luglio 2013 A.________ ha chiesto al Tribunale federale in via principale di annullare la sentenza cantonale e di riformarla nel senso che l'istanza 6 febbraio 2013 di B.________ sia respinta, e in via subordinata di riformare la sentenza cantonale nel senso di aggiungere alle misure di esecuzione previste al dispositivo n. 2 la nomina di un curatore per rappresentare la figlia nella " procedura avente per oggetto l'attuazione del ritorno in Norvegia ". La ricorrente ha altresì postulato il conferimento dell'effetto sospensivo al rimedio e la concessione dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio del proprio legale.
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Con decreto 8 luglio 2013 al gravame è stato conferito l'effetto sospensivo supercautelare limitatamente al dispositivo n. 1 della sentenza impugnata. La Corte cantonale ha rinunciato a formulare osservazioni al ricorso. Con scritto 12 luglio 2013 C.________, rappresentata dalla sua curatrice, ha presentato alcune osservazioni al ricorso, e con scritto 31 luglio 2013 ha chiesto la concessione del gratuito patrocinio. Con risposta 19 luglio 2013 l'opponente ha postulato la reiezione del ricorso e ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria (con gratuito patrocinio) e di essere esonerato dal pagamento di eventuali ripetibili.
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Diritto: |
Erwägung 1 | |
1.1. Le decisioni in materia di ritorno di un minore secondo la CArap sono emanate nel quadro dell'assistenza giudiziaria tra gli Stati contraenti - e sono quindi pronunciate in applicazione di norme di diritto pubblico - ma sono in diretto rapporto con il rispetto e l'attuazione del diritto civile straniero (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 1 LTF; DTF 133 III 584 consid. 1.2). Inoltrato tempestivamente nel termine ricorsuale di dieci giorni previsto dall'art. 100 cpv. 2 lett. c LTF contro una decisione finale (art. 90 LTF) emanata dall'autorità cantonale di ultima istanza che ha giudicato quale istanza unica (art. 75 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a LTF; art. 7 cpv. 1 della legge federale del 21 dicembre 2007 sul rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti [LF-RMA; RS 211.222.32]), il ricorso in materia civile si rivela pertanto in linea di principio ammissibile.
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1.2. Il ricorso in materia civile può essere interposto per violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF) - che comprende anche i diritti costituzionali - e per violazione del diritto internazionale (art. 95 lett. b LTF).
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Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 137 III 580 consid. 1.3; 134 III 102 consid. 1.1). Nell'atto di ricorso occorre pertanto spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono più rigorose quando è fatta valere la violazione di diritti fondamentali. II Tribunale federale esamina queste censure solo se la parte ricorrente le ha debitamente sollevate e motivate, come prescritto dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Ne discende che l'allegato ricorsuale deve indicare chiaramente i diritti costituzionali che si pretendono violati, precisando altresì in che consista tale violazione (DTF 134 II 244 consid. 2.2; 133 III 393 consid. 6).
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1.3. Contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 137 III 268 consid. 1.2; 133 II 249 consid. 1.2.2) - il ricorrente deve motivare la censura conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 136 II 304 consid. 2.5). Per lamentare con un'ammissibile censura la violazione dell'art. 9 Cost. (sulla nozione di arbitrio v. DTF 137 I 1 consid. 2.4) non è segnatamente sufficiente formulare una critica meramente appellatoria (DTF 136 II 489 consid. 2.8) e contestare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, nella quale l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del Tribunale cantonale (DTF 134 II 349 consid. 3).
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1.4. Non possono essere addotti nuovi fatti o nuovi mezzi di prova, a meno che ne dia motivo la decisione impugnata, ciò che la parte ricorrente deve debitamente esporre nel proprio gravame (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 136 III 261 consid. 4.1). L'insorgente ha allegato al suo gravame la traduzione in inglese di una decisione norvegese del 24 settembre 2012 versata agli atti sub doc. 48, nonché un plico di corrispondenza elettronica intercorsa tra le parti. Nella misura in cui tali documenti sono prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale federale, essi sono inammissibili: la loro produzione non si è infatti giustificata solo a seguito dell'emanazione del giudizio impugnato, né la ricorrente pretende il contrario.
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Erwägung 2 | |
2.1. La CArap mira a ripristinare lo status quo ante (DTF 133 III 146 consid. 2.4), assicurando il ritorno immediato dei minori trasferiti o trattenuti illecitamente in qualsiasi Stato contraente (art. 1 lett. a CArap). Il trasferimento o il mancato ritorno di un minore è considerato illecito quando avviene in violazione di un diritto di custodia attribuito a una persona, a un'istituzione o ad ogni altro ente, solo o congiuntamente, dal diritto dello Stato in cui il minore aveva la dimora abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato ritorno (art. 3 cpv. 1 lett. a CArap) e quando tale diritto era esercitato di fatto, solo o congiuntamente, al momento del trasferimento o del mancato ritorno, o lo sarebbe stato se non fossero occorsi tali avvenimenti (art. 3 cpv. 1 lett. b CArap).
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2.2. In concreto la Corte cantonale ha valutato che prima del suo mancato ritorno in Norvegia la dimora abituale della minore si situasse in tale Stato e che in virtù del diritto norvegese il padre detenesse l'autorità parentale congiunta, ciò che gli permetteva di opporsi al trasferimento definitivo della figlia in un paese estero. I Giudici cantonali sono pertanto giunti alla conclusione che vi è stata violazione del diritto di custodia del padre nel senso dell'art. 3 cpv. 1 lett. a CArap. In merito alla condizione posta dall'art. 3 cpv. 1 lett. b CArap, la Corte cantonale ha poi osservato che l'esercizio di fatto del diritto di custodia non è contestato e che dagli atti emerge comunque che i genitori hanno condiviso gli oneri di accudimento della figlia. I Giudici cantonali hanno pertanto constatato l'illiceità del mancato ritorno della minore ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 CArap.
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2.3. La ricorrente sostiene che le condizioni dell'art. 3 cpv. 1 lett. a CArap non sarebbero in concreto realizzate: la dimora abituale della minore prima del suo mancato ritorno non si situerebbe in Norvegia (infra consid. 2.3.1) ed il padre non deterrebbe alcun diritto di custodia (infra consid. 2.3.2).
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2.3.1. Né la CArap né la LF-RMA contengono una definizione della nozione di "dimora abituale". Secondo la giurisprudenza, tale nozione deve essere interpretata in modo autonomo. Determinante è il centro effettivo della vita del minore e delle sue relazioni. Tale luogo può risultare tanto dalla durata di fatto della dimora e dai legami che ne derivano, quanto dalla durata prevista della dimora e dall'integrazione che ci si attende. Un soggiorno di sei mesi crea - in linea di principio - una dimora abituale, ma la dimora può anche divenire abituale subito dopo il cambiamento del luogo di soggiorno se è destinata ad essere duratura e a sostituire il precedente centro della vita e delle relazioni (Jörg Pirrung, in Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen EGBGB/IPR, Vorbem C-H zu Art. 19 EGBGB, [Internationales Kindschaftsrecht 2], 2009, n. D35, pag. 234 segg.). La dimora abituale si definisce in base ad elementi percepibili dall'esterno e va definita per ciascuno singolarmente. La dimora abituale di un figlio coincide di norma con il centro della vita di un genitore almeno. Trattandosi di un neonato o di un bambino piccolo, sono decisive quali indizi della sua dimora abituale le sue relazioni familiari con il genitore cui egli è affidato; i legami di una madre con uno Stato comprendono generalmente anche il figlio (DTF 129 III 288 consid. 4.1; sentenza 5A_550/2012 del 10 settembre 2012 consid. 3.3.1 con rinvii, in SJ 2013 I 25).
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Giusta gli accertamenti della Corte cantonale, la minore ha vissuto con i genitori a X.________ (Norvegia) dal 25 ottobre 2011 (quindi poco dopo la sua nascita) al 20 marzo 2012. Il 31 ottobre 2011 i genitori hanno annunciato la figlia al registro della popolazione norvegese come residente, nel novembre 2011 hanno richiesto presso le autorità norvegesi il sussidio per figli ("child benefits/Barnetrygd") e nel febbraio 2012 hanno anche presentato una domanda di ammissione della figlia in un asilo nido a far tempo da dicembre 2012/gennaio 2013. Il padre vive e lavora in Norvegia dal 2009. La madre ha vissuto e lavorato in Norvegia per diversi mesi nel 2009, nel 2010 ed all'inizio del 2011, e vi si è nuovamente trasferita, con la figlia, il 25 ottobre 2011, portando con sé tutti i propri oggetti. Nel novembre 2011 ella ha comunicato ai consolati svizzero e italiano la propria residenza in Norvegia e nel dicembre 2011 ha fatto dei passi intesi alla ricerca di un posto di lavoro in Norvegia. Sulla base di tutti questi elementi il Tribunale d'appello poteva pertanto considerare, senza violare il diritto convenzionale, che le parti avevano scelto la Norvegia come luogo di residenza duratura per il nucleo familiare e che, quando madre e figlia sono partite il 20 marzo 2012, la dimora abituale della minore si situasse pertanto in Norvegia.
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La ricorrente considera che la Corte cantonale non avrebbe preso sufficientemente in considerazione i disaccordi esistenti tra le parti fin dall'inizio del rapporto. La corrispondenza elettronica intercorsa tra di esse nel maggio 2012 dimostrerebbe che la convivenza in Norvegia era solo un tentativo precario, un atto dovuto dalla presenza della figlia, e non un progetto comune e condiviso. La ricorrente si limita però ad opporre la sua versione dei fatti a quella della Corte cantonale, fondandosi su una fattispecie che non emerge dalla sentenza impugnata e omettendo nel contempo di denunciare l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nell'apprezzamento delle prove effettuati dall'autorità inferiore. L'insorgente, inoltre, non si confronta minimamente con l'argomentazione del Tribunale d'appello secondo cui l'esistenza di disaccordi ancora non significa mancanza di volontà di costruire un rapporto di convivenza e di mantenerlo nel tempo. In assenza di una precisa e circostanziata censura di arbitrio nell'accertamento dei fatti (art. 106 cpv. 2 LTF; supra consid. 1.3), la critica ricorsuale va dichiarata inammissibile.
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È determinante la dimora abituale del minore immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato ritorno (art. 3 cpv. 1 lett. a CArap; Raselli/Hausammann/Möckli/Urwyler, Ausländische Kinder sowie andere Angehörige, in Ausländerrecht, 2a ed. 2009, n. 16.153). La ricorrente rileva che la minore dal 20 marzo 2012 non ha più soggiornato in Norvegia, ma negli Stati Uniti e in Svizzera. Tuttavia non risulta, né la ricorrente si premura di dimostrare, che tra il 20 marzo 2012 ed il 13 giugno 2012 - giorno in cui era previsto il ritorno della minore - il centro effettivo della vita e delle relazioni della figlia si fosse spostato dalla Norvegia in uno di questi paesi.
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2.3.2. Il diritto di custodia di cui all'art. 3 cpv. 1 lett. a CArap, che può segnatamente discendere da un'attribuzione per legge, da una decisione giudiziaria o amministrativa o da un accordo vigente secondo il diritto dello Stato in cui il minore aveva la dimora abituale (art. 3 cpv. 2 CArap), comprende il diritto vertente sulla cura della persona del minore e, in particolare, quello di decidere della sua dimora (art. 5 lett. a CArap). Per accertare se vi sia trasferimento o mancato ritorno illecito ai sensi dell'art. 3 CArap, l'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto può tener conto direttamente del diritto e delle decisioni giudiziarie o amministrative riconosciute formalmente o no nello Stato della dimora abituale del minore, senza far capo alle procedure specifiche sulla prova di questo diritto o per la delibazione delle decisioni estere che fossero altrimenti applicabili (art. 14 CArap).
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Per determinare il genitore detentore o i genitori detentori del diritto di custodia ex art. 3 cpv. 1 lett. a CArap, occorre riferirsi all'ordinamento giuridico dello Stato di dimora abituale del minore prima del trasferimento o del mancato ritorno (DTF 133 III 694 consid. 2.1.1) - in concreto la Norvegia -, vale a dire dapprima alle regole del diritto internazionale privato di questo Stato (DTF 136 III 353 consid. 3.5) e poi al diritto materiale al quale esso rinvia (sentenza 5A_479/2012 del 13 luglio 2012 consid. 4.3, in SJ 2013 I pag. 29). La legge norvegese dell'8 aprile 1981 concernente i figli ed i genitori prevede che i procedimenti riguardanti l'autorità parentale che rivestono un carattere internazionale vanno decisi in applicazione del diritto norvegese (§ 84; Bergmann/Ferid/Henrich, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Norwegen [stato 1° luglio 2011], pag. 38). Per stabilire se in concreto il padre detiene un diritto di custodia sulla minore, la Corte cantonale ha quindi a giusto titolo applicato il diritto interno norvegese.
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In virtù della già menzionata legge norvegese dell'8 aprile 1981, se i genitori non sono sposati oppure non convivono, la madre detiene l'autorità parentale esclusiva; i genitori che convivono detengono invece l'autorità parentale congiunta sui figli nati dalla loro relazione (§ 35). Se soltanto un genitore detiene l'autorità parentale, l'altro genitore non può opporsi al trasferimento definitivo del figlio all'estero; se vi è autorità parentale congiunta, entrambi i genitori devono acconsentire a tale trasferimento (§ 40). Nella fattispecie concreta i genitori della minore erano conviventi (erano del resto iscritti al medesimo indirizzo nel registro della popolazione norvegese) e detenevano perciò l'autorità parentale congiunta. Potendo opporsi al trasferimento definitivo della figlia all'estero, il padre deteneva perciò un diritto di custodia ex art. 3 cpv. 1 lett. a CArap (v. art. 5 lett. a CArap; sentenza 5A_479/2012 del 13 luglio 2012 consid. 4.3, in SJ 2013 I pag. 29; Jörg Pirrung, op. cit., n. D37 pag. 237 seg.; Kurt Siehr, in Münchener Kommentar zum BGB, vol. 10, 2010, n. 28 Anh. II ad art. 21 EGBGB pag. 2345 seg.).
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La ricorrente afferma che la convivenza tra i genitori sarebbe cessata il 20 marzo 2012. A partire da tale momento, l'autorità parentale sarebbe pertanto spettata esclusivamente alla madre, come previsto dal diritto norvegese. Così facendo la ricorrente pare però dimenticare che a quel momento i genitori non avevano (ancora) deciso di interrompere la convivenza, tanto che avevano previsto di comune accordo che il rientro in Norvegia di madre e figlia sarebbe avvenuto tre mesi dopo, il 13 giugno 2012. L'assenza di madre e figlia, in altre parole, doveva protrarsi per una durata limitata. In ogni modo, occorre precisare che pure al momento in cui è sopraggiunta la separazione tra le parti esse hanno continuato a detenere l'autorità parentale congiunta: la separazione di genitori non sposati non influisce infatti sulla loro autorità parentale congiunta salvo decisione di un tribunale (§ 56 della legge norvegese dell'8 aprile 1981; Bergmann/Ferid/Henrich, op. cit., pag. 57; Boele-Woelki/Braat/Curry-Sumner (editori), European family law in action, Volume III: Parental Responsibilities, 2005, pag. 369) oppure accordo tra le parti (§ 36 della legge norvegese dell'8 aprile 1981) concedente l'autorità parentale ad un solo genitore.
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A mente della ricorrente, inoltre, la sua autorità parentale esclusiva sarebbe stata riconosciuta dall'autorità norvegese in una decisione 24 settembre 2012, mediante la quale all'opponente è stato ingiunto di permettere alla madre l'accesso all'appartamento di X.________ per riprendere i suoi effetti personali nonché quelli della figlia. La produzione dinanzi al Tribunale federale della traduzione in inglese di tale decisione è inammissibile (art. 99 cpv. 1 LTF; v. supra consid. 1.4). In ogni modo la (nuova) argomentazione ricorsuale si appalesa infondata, basti evidenziare che la decisione 24 settembre 2012 è stata emanata in una procedura sommaria di natura possessoria che non verte affatto sull'attribuzione dell'autorità parentale. Non si vede perciò come tale decisione possa aver tolto al padre l'autorità parentale congiunta.
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La ricorrente non può nemmeno essere seguita laddove ritiene che la sua dichiarazione unilaterale di cambiamento di indirizzo trasmessa all'autorità fiscale norvegese avrebbe modificato l'assetto dell'autorità parentale vigente tra le parti. Trattasi del resto di argomento giuridico nuovo, che si fonda su fatti non accertati nel giudizio querelato, e quindi inammissibile (DTF 134 III 643 consid. 5.3.2).
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2.4. Il mancato ritorno della minore in Norvegia è pertanto avvenuto in violazione del diritto di custodia attribuito al padre. Tale diritto era esercitato di fatto, come accertato dall'autorità inferiore e non contestato dalla ricorrente. Il mancato ritorno va quindi considerato illecito ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 CArap.
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Erwägung 3 | |
L'autorità adita ordina il ritorno immediato del minore che fosse trasferito o trattenuto illecitamente giusta l'art. 3 CArap qualora, come in concreto, fosse trascorso meno di un anno dal trasferimento o dal mancato ritorno al momento della presentazione dell'istanza (art. 12 cpv. 1 CArap).
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3.1. Secondo l'art. 13 cpv. 1 lett. a seconda parte CArap, tuttavia, l'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto non è tenuta ad ordinare il ritorno del minore qualora la persona, l'istituzione o l'ente che vi si oppone accerti che la persona, l'istituzione o l'ente che aveva cura del minore aveva acconsentito o ha assentito a posteriori al trasferimento o al mancato ritorno.
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La giurisprudenza del Tribunale federale ha stabilito che in tale ambito occorre applicare criteri rigorosi e che l'onere della prova è a carico del genitore rapitore. Egli deve rendere verosimili gli elementi fattuali che vanno sussunti nell'art. 13 cpv. 1 lett. a seconda parte CArap e deve stabilire l'esistenza di un chiaro consenso o assenso a posteriori (esplicito o per atti concludenti) del genitore richiedente. Sapere se gli elementi fattuali sono stati resi verosimili è una questione di fatto che il Tribunale federale può rivedere solo sotto il ristretto profilo dell'arbitrio, mentre sapere se da tali fatti possa essere dedotto un chiaro consenso o assenso a posteriori (esplicito o per atti concludenti) è una questione di diritto che il Tribunale federale esamina liberamente (sentenza 5A_550/2012 del 10 settembre 2012 consid. 4.1 con rinvio).
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Dagli accertamenti della Corte cantonale emerge che il padre ha acconsentito al viaggio di madre e figlia di circa tre mesi, fino al 13 giugno 2012, ma che non vi è stato consenso o assenso a posteriori - nemmeno per atti concludenti - al trasferimento definitivo della minore all'estero. La ricorrente sostiene invece che il padre avrebbe dato il suo consenso all'espatrio della figlia, ma che l'avrebbe poi ritirato in seguito per rivalsa nei confronti della madre. Ancora una volta, però, la ricorrente censura la sentenza impugnata come se si trovasse dinanzi ad un'istanza d'appello con pieno potere di riesame dei fatti. Ella afferma in sostanza che l'accertamento dei fatti operato dalla Corte cantonale sarebbe inesatto, ma non si premura minimamente di dimostrarne l'arbitrio. La censura, insufficientemente motivata, va dichiarata inammissibile (art. 106 cpv. 2 LTF; supra consid. 1.3).
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3.2. Giusta l'art. 13 cpv. 1 lett. b CArap l'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto non è inoltre tenuta ad ordinare il ritorno del minore qualora la persona, l'istituzione o l'ente che vi si oppone accerti che vi è il grave rischio che il ritorno esponga il minore a un pericolo fisico o psichico, ovvero lo metta altrimenti in una situazione intollerabile. In virtù dell'art. 5 LF-RMA il ritorno mette il minore in una situazione intollerabile ai sensi del predetto dettame convenzionale in particolare se il collocamento presso il genitore richiedente non corrisponde manifestamente all'interesse del minore (lett. a); se il genitore rapitore, tenuto conto di tutte le circostanze, non è in grado di prendersi cura del minore nello Stato in cui il minore aveva la dimora abituale immediatamente prima del rapimento, o ciò non può essere ragionevolmente preteso da lui (lett. b); e se il collocamento presso terzi non corrisponde manifestamente all'interesse del minore (lett. c).
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La Corte cantonale ha considerato che i presupposti dell'art. 13 cpv. 1 lett. b CArap e dell'art. 5 LF-RMA non fossero in concreto adempiuti. La ricorrente non si oppone a tale conclusione, ma si limita ad affermare in modo generico che "il mancato accompagnamento del genitore di riferimento sia ostativo al rimpatrio della piccola, nel nostro caso di 18 mesi". Secondo la giurisprudenza, data l'età della minore, una separazione dalla madre, che se ne è principalmente occupata, potrebbe in effetti seriamente mettere in pericolo la figlia ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 lett. b CArap (sentenze 5A_105/2009 del 16 aprile 2009 consid. 3.3 e 3.4, in AJP 2010 pag. 1180; 5A_569/2009 del 10 novembre 2009 consid. 4.3, in RtiD 2010 II pag. 651; Raselli/Hausammann/Möckli/Urwyler, op. cit., n. 16.164). Nella fattispecie concreta, tuttavia, non è prevista (né è stata richiesta) una separazione dalla madre, dalla quale può ragionevolmente essere esatto di riaccompagnare la figlia in Norvegia, come stabilito dall'autorità inferiore e non (più) contestato dalla ricorrente.
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Erwägung 4 | |
In via subordinata, qualora l'ordine di ritorno della minore fosse confermato, la ricorrente chiede di riformare la sentenza impugnata nel senso di aggiungere alle misure di esecuzione previste al dispositivo n. 2 la nomina di un curatore per rappresentare la figlia negli "aspetti connessi con l'esecuzione del rimpatrio", nomina che a suo dire già la Corte cantonale avrebbe dovuto prevedere. Non è tuttavia ravvisabile, né la ricorrente riesce a giustificare, l'esigenza di rappresentare la minore nella fase di esecuzione della decisione di ritorno. La doglianza va pertanto respinta.
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Erwägung 5 | |
5.1. Da quanto precede discende che il ricorso va respinto nella misura in cui è ammissibile. Atteso che al gravame è stato concesso parziale effetto sospensivo supercautelare, si giustifica fissare un nuovo termine per il rientro della minore. Occorre inoltre precisare che la CArap è una convenzione internazionale; in linea di principio l'autorità chiamata a statuire su un'istanza in vista del ritorno di un minore deve pertanto, in caso di accoglimento dell'istanza, ordinare il ritorno nell'altro Con l'emanazione della presente sentenza la richiesta di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso è divenuta priva d'oggetto.
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5.2. La procedura con la quale viene chiesto il ritorno di un minore è, in linea di principio, gratuita (art. 26 cpv. 2 CArap; art. 14 LF-RMA). La Norvegia ha tuttavia formulato una riserva, dichiarando di essere tenuta al pagamento di spese giudiziarie e ripetibili solamente in quanto dette spese possano essere coperte dal suo sistema di assistenza giudiziaria (art. 26 cpv. 3 e 42 CArap). La Svizzera applica in tal caso il principio di reciprocità e garantisce la gratuità solo nel quadro dell'assistenza giudiziaria nazionale (sentenza 5A_840/2011 del 13 gennaio 2012 consid. 6; Raselli/Hausammann/Möckli/Urwyler, op. cit., n. 16.193; Messaggio del 28 febbraio 2007 concernente l'attuazione delle convenzioni sul rapimento internazionale di minori, nonché l'approvazione e l'attuazione delle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti, FF 2007 2406 n. 6.13).
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La domanda di assistenza giudiziaria (con gratuito patrocinio) della ricorrente va respinta, a prescindere dalla sua asserita indigenza, atteso che il ricorso non aveva fin dall'inizio probabilità di esito favorevole (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie vanno pertanto poste a suo carico (art. 66 cpv. 1 LTF); esse comprendono anche i costi per la rappresentanza della minore (sentenza 5A_674/2011 del 31 ottobre 2011 consid. 6, non pubblicato in DTF 137 III 529). Le ripetibili della presente procedura vanno pure poste a carico della ricorrente (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF; art. 26 cpv. 4 CArap, che prevede la possibilità di accollare spese ripetibili alla persona che ha trattenuto il minore).
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In tali condizioni le domande di assistenza giudiziaria (con gratuito patrocinio) della minore e dell'opponente sono divenute prive di oggetto.
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. A A.________ è ordinato di assicurare il ritorno della figlia C.________ in Norvegia entro il 15 ottobre 2013. Le misure di esecuzione previste nella sentenza impugnata vanno corrispondentemente adattate.
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2. La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta.
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3. Le spese giudiziarie di fr. 2'920.-- (che includono i costi per la rappresentanza della minore) sono poste a carico della ricorrente.
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4. La ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 3'250.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
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5. La cassa del Tribunale federale verserà all'avv. Aline Couchepin Romerio, curatrice della minore, un'indennità di fr. 920.--.
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6. Comunicazione ai patrocinatori delle parti, alla curatrice della minore, alla Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, e all'Ufficio federale di giustizia, Autorità centrale in materia di rapimento internazionale di minori.
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Losanna, 5 agosto 2013
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: von Werdt
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La Cancelliera: Antonini
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