BGer 6B_471/2013 | |||
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BGer 6B_471/2013 vom 26.08.2013 | |
{T 0/2}
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6B_471/2013
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Sentenza del 26 agosto 2013 |
Corte di diritto penale | |
Composizione
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Giudici federali Mathys, Presidente,
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Schneider, Eusebio,
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Cancelliere Gadoni.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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patrocinato dall'avv. Brenno Martignoni Polti,
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ricorrente,
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contro
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Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino,
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opponente.
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Oggetto
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Infrazione alle norme della circolazione stradale; arbitrio, diritto di essere sentito,
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ricorso in materia penale e ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata l'8 aprile 2013 dalla Corte di appello e di revisione penale del
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Cantone Ticino.
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Fatti: |
A. | |
Con sentenza del 14 novembre 2012 il Presidente della Pretura penale ha riconosciuto A.________ autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione, per essersi immesso sull'autostrada alla guida della propria autovettura senza concedere la precedenza a un autocarro proveniente da tergo, con il quale ha colliso. Per questi fatti, avvenuti il 7 novembre 2011 a X.________, l'imputato è stato condannato alla multa di fr. 300.-- e al pagamento delle tasse e spese di giudizio.
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B. | |
Adita da A.________, con sentenza dell'8 aprile 2013 la Corte di appello e di revisione penale (CARP) ha respinto, in quanto ricevibile, l'appello, confermando il giudizio di primo grado.
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C. | |
A.________ impugna detta sentenza con un ricorso in materia penale e un ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale. Chiede, in via principale, di essere prosciolto da ogni imputazione e di porre le spese processuali a carico dello Stato. In via subordinata, chiede di annullare il giudizio della CARP. Il ricorrente fa valere l'accertamento manifestamente inesatto dei fatti, la violazione del divieto dell'arbitrio e la violazione del diritto di essere sentito.
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Non sono state chieste osservazioni sul gravame, al quale è stato negato l'effetto sospensivo con decreto del giudice presidente del 23 maggio 2013.
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Diritto: |
Erwägung 1 | |
Presentato dall'imputato, che ha partecipato alla procedura dinanzi alla precedente istanza, le cui conclusioni sono state disattese (art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 1 LTF), e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale, tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF), è sotto i citati aspetti ammissibile. Poiché è dato il rimedio ordinario del ricorso in materia penale, il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF) non entra in considerazione ed è pertanto inammissibile.
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Erwägung 2 | |
2.1. Il ricorrente lamenta la violazione del diritto di essere sentito e del divieto dell'arbitrio, siccome le autorità cantonali non hanno assunto quale prova i dati relativi al tachigrafo dell'autocarro. Sostiene che tale mezzo probatorio avrebbe consentito di verificare la velocità dell'autoveicolo pesante al momento della collisione.
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2.2. Nella procedura dinanzi al giudice di primo grado il ricorrente non ha esplicitamente chiesto l'assunzione della suddetta prova né entro il termine assegnato per presentare eventuali istanze probatorie né in sede di dibattimento. Dal verbale del dibattimento risulta anzi che, nell'arringa, la difesa ha fatto riferimento a una velocità dell'autocarro di circa 90 km/h, corrispondente a quanto dichiarato dal conducente del mezzo pesante nell'interrogatorio di polizia. Quanto alla procedura di appello dinanzi alla CARP, essa era in concreto retta dall'art. 398 cpv. 4 CPP, secondo cui se la procedura dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l'appello si può fare valere unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l'accertamento dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove (art. 398 cpv. 4 seconda frase CPP). Nella fattispecie, la prova dei dati del tachigrafo non è stata addotta dinanzi al primo giudice e non poteva quindi essere invocata per la prima volta dinanzi alla CARP. Di conseguenza, la censura d'arbitrio e di violazione del diritto di essere sentito sollevata in questa sede si rivela irricevibile.
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Erwägung 3 | |
3.1. Per il resto, il ricorrente si limita a ribadire la sua versione dei fatti, ripresentando sostanzialmente le argomentazioni addotte dinanzi alla Corte cantonale. Non si confronta puntualmente con i considerandi del giudizio impugnato, spiegando con una motivazione conforme agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF per quali ragioni i giudici cantonali avrebbero accertato i fatti e valutato le prove in modo arbitrario (cfr., sulle esigenze di motivazione, DTF 134 II 244 consid. 2.1 e 2.2 e rinvii). Per motivare l'arbitrio non basta infatti criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, si trovino in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondino su una svista manifesta o contraddicano in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità. La decisione deve inoltre essere arbitraria nel suo risultato e non solo nella sua motivazione (DTF 138 I 49 consid. 7.1 e rinvii).
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3.2. Anche in questa sede, il ricorrente ribadisce in sostanza che il primo giudice si sarebbe fondato unicamente sulle dichiarazioni del conducente dell'autocarro. Sostiene che la causa dell'incidente sarebbe esclusivamente la velocità eccessiva del veicolo pesante, il quale circolava inoltre a una distanza insufficiente dall'autovettura del ricorrente. Lamenta altresì una presa in considerazione carente dei punti di collisione tra i due veicoli.
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Disattende tuttavia che, come rettamente rilevato dalla Corte cantonale, in realtà il primo giudice non si è fondato soltanto sulle dichiarazioni del camionista, ma anche e soprattutto su quelle dello stesso imputato. Il ricorrente non si confronta con la valutazione complessiva eseguita sulla base delle deposizioni di entrambe le parti e del rapporto di polizia. Né tantomeno sostanzia, con una motivazione conforme alle citate esigenze, in che consisterebbe l'arbitrio. La prospettata velocità eccessiva dell'autocarro non poggia su accertamenti oggettivi e vincolanti agli atti, ma su semplici deduzioni del ricorrente. Questi non spiega poi perché eventuali approfondimenti riguardo all'esatto punto di collisione tra i due veicoli sarebbero rilevanti per l'esito del procedimento e potrebbero modificare il giudizio finale (cfr. art. 97 cpv. 1 LTF). Insufficientemente motivato sotto il profilo degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, il gravame non deve essere esaminato oltre.
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Erwägung 4 | |
Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Sezione della circolazione e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
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Losanna, 26 agosto 2013
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Mathys
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Il Cancelliere: Gadoni
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