BGer 8C_172/2014 | |||
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BGer 8C_172/2014 vom 24.03.2014 | |
{T 0/2}
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8C_172/2014
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Sentenza del 24 marzo 2014 |
I Corte di diritto sociale | |
Composizione
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Giudice federale Ursprung, in qualità di giudice unico,
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cancelliere Schäuble.
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Partecipanti al procedimento | |
R.________, Italia, patrocinato dall'avv. Immacolata Iglio Rezzonico,
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ricorrente,
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contro
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Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerna,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione contro gli infortuni (presupposto processuale),
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 27 gennaio 2014.
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Visto: | |
il ricorso del 27 febbraio 2014 (timbro postale) contro il giudizio del 27 gennaio 2014 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e la domanda di patrocinio gratuito,
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considerando: | |
che secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra le altre cose, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto,
| 2 |
che il Tribunale federale esamina in linea di massima solo le censure sollevate, non essendo per contro tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono sollevate in sede federale,
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che nel caso concreto, l'atto di ricorso non adempie manifestamente le esigenze di motivazione,
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che infatti il ricorrente - limitandosi a formulare, tramite la propria patrocinatrice, una motivazione largamente identica a quella esposta in prima sede nelle osservazioni del 21 gennaio 2014 - non si confronta nelle debite forme con i considerandi del giudizio impugnato (DTF 134 II 244), che ha peraltro ampiamente spiegato i motivi della propria decisione,
| 5 |
che in mancanza di un'argomentazione topica che risponda adeguatamente alle motivazioni del giudizio di prima istanza, il ricorso di R.________ non può essere ritenuto ricevibile,
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che giusta l'art. 108 cpv. 1 LTF, il presidente della Corte decide in procedura semplificata di non entrare in materia su ricorsi manifestamente non motivati in modo sufficiente (lett. b),
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che egli può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF),
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che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF non si prelevano spese giudiziarie, mentre la domanda di gratuito patrocinio dev'essere respinta, essendo il ricorso sin dall'inizio privo di possibilità di successo (art. 64 LTF),
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per questi motivi, il Giudice unico pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. La domanda di gratuito patrocinio è respinta.
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4. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
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Lucerna, 24 marzo 2014
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In nome della I Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice unico: Ursprung
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Il Cancelliere: Schäuble
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