BGer 6B_370/2014 | |||
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BGer 6B_370/2014 vom 20.05.2014 | |
{T 0/2}
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6B_370/2014
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Sentenza del 20 maggio 2014 |
Corte di diritto penale | |
Composizione
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Giudice federale Mathys, Presidente,
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Cancelliera Ortolano Ribordy.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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opponente.
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Oggetto
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Decreti di non luogo a procedere, esigenza di motivazione del ricorso,
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ricorso contro la sentenza emanata il 25 marzo 2014 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
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del Cantone Ticino.
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto: | |
1. Con sentenza del 25 marzo 2014, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ha dichiarato irricevibili i reclami interposti da A.________ contro nove decreti di non luogo a procedere emanati dal Ministero pubblico a seguito di sue diverse denunce e querele.
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Scrivendo sul verso di tale sentenza, A.________ si rivolge al Tribunale federale con un' "op[p]osizione".
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2. I ricorsi al Tribunale federale devono contenere le conclusioni e i motivi nei quali occorre spiegare in modo conciso perché la decisione contestata violerebbe il diritto ai sensi degli art. 95 segg. LTF (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF).
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Queste esigenze sono completamente disattese nella fattispecie, in particolare anche in punto alla richiesta di gratuito patrocinio. Il ricorrente non formula alcuna conclusione e non invoca, spiegandola, alcuna violazione del diritto da parte della CRP. Si limita a porre degli interrogativi, senza peraltro accennare minimamente alla sentenza della Corte cantonale, unico oggetto di esame in questa sede (v. art. 80 LTF).
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3. Risultando manifestamente inammissibile, il ricorso dev'essere evaso mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF.
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Considerate le particolarità del caso, nonché la situazione dell'insorgente, si rinuncia a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).
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Per questi motivi, il Presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 20 maggio 2014
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Mathys
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La Cancelliera: Ortolano Ribordy
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