BGer 9C_111/2015 | |||
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BGer 9C_111/2015 vom 14.04.2015 | |
{T 0/2}
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9C_111/2015
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Sentenza del 14 aprile 2015 |
II Corte di diritto sociale | |
Composizione
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Giudice federale Parrino, in qualità di giudice unico,
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Cancelliera Cometta Rizzi.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________, Italia,
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patrocinato dall'avv. Giovanni Cianni,
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ricorrente,
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contro
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Tribunale amministrativo federale, Corte III, casella postale, 9023 S. Gallo,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione per l'invalidità (provvedimento di reinserimento per preparare all'integrazione professionale),
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ricorso contro la decisione incidentale del Tribunale amministrativo federale, Corte III, dell'8 gennaio 2015.
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Visto: | |
la decisione del 2 ottobre 2014 dell'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero con la quale la domanda di provvedimenti d'integrazione professionale inoltrata da A.________ nel gennaio 2012 è stata respinta,
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il ricorso del 21 ottobre 2014, con contestuale istanza di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, interposto da A.________ al Tribunale amministrativo federale,
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la decisione incidentale dell'8 gennaio 2015 con la quale il Tribunale amministrativo federale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio in quanto il richiedente non è indigente,
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il ricorso in materia di diritto pubblico del 9 febbraio 2015 (timbro postale),
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considerando: | |
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (art. 29 cpv. 1 LTF; cfr. DTF 140 I 90 consid. 1 pag. 92),
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che il provvedimento impugnato costituisce una decisione incidentale notificata separatamente che, non concernendo né la competenza né la ricusazione (art. 92 LTF), può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale solo alle condizioni dell'art. 93 LTF (cfr. DTF 133 V 477 consid. 4.2 pag. 481),
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che il rifiuto dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio costituisce una decisione incidentale suscettibile di causare un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (cfr. DTF 133 IV 335 consid. 4 pag. 338; cfr. anche 9C_77/2014 consid. 1 e riferimenti),
| 7 |
che conformemente all'art. 95 LTF il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione (a) del diritto federale, (b) del diritto internazionale, (c) dei diritti costituzionali cantonali, (d) delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari e (e) del diritto intercantonale,
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che il ricorso può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (cfr. DTF 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62 seg.) e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF),
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che secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto,
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che giusta l'art. 99 cpv. 1 LTF dinanzi al Tribunale federale possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore,
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che la memoria ricorsuale deve esporre le ragioni per cui la condizione di cui all'art. 99 LTF sarebbe adempiuta (DTF 133 III 393 consid. 3 pag. 395),
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che un fatto è segnatamente nuovo se non è stato allegato davanti all'autorità precedente o se, benché allegato, non è stato ritenuto nella decisione impugnata,
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che eccezionalmente ammissibili, in quanto motivati dal giudizio impugnato, sono quei fatti e quei mezzi di prova nuovi relativi a vizi formali della decisione contestata che l'interessato non doveva, in buona fede, attendersi come pure quei fatti e quei mezzi di prova nuovi relativi a circostanze che acquistano per la prima volta rilevanza giuridica in seguito al giudizio impugnato ( ULRICH MEYER, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2008, n. 46 seg. ad art. 99 LTF),
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che il Tribunale amministrativo federale ha constatato che le entrate del ricorrente - costituite dalle indennità giornaliere dell'INSAI per fr. 3'600 mensili - sono maggiori rispetto alle spese da sostenere,
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che il ricorrente sostanzia il proprio gravame con la decisione dell'INSAI del 12 agosto 2014, in cui vengono sospese le prestazioni a titolo di indennità giornaliere e spese di cura dal 1° ottobre 2014, con la conseguenza che le sue entrate sarebbero azzerate,
| 16 |
che lo scritto dell'INSAI costituisce un fatto nuovo non allegato in precedenza,
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che il ricorrente non motiva in alcun modo la ragione per la quale il Tribunale federale dovrebbe eccezionalmente considerare tale fatto nuovo,
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che in ogni modo tale fatto nuovo addotto dal ricorrente non può nemmeno essere considerato novum ammissibile ai sensi dell'art. 99 cpv. 1 LTF alle condizioni eccezionali sopra menzionate,
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che poi il ricorrente non stabilisce in che maniera la decisione incidentale sarebbe contraria al diritto federale,
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che conformemente alla sua risposta del 2 marzo 2015, il Tribunale amministrativo federaleè invitato a riesaminare la situazione riferita all'argomentazione sviluppata ne l ricorso del 9 febbraio 2015,
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che statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF, il ricorso deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile,
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che il Presidente della Corte può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF),
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che le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF),
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che, viste le circostanze del caso, si prescinde dalla riscossione delle spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
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per questi motivi, il Giudice unico pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione alle parti, all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e all'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.
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Lucerna, 14 aprile 2015
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice unico: Parrino
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La Cancelliera: Cometta Rizzi
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