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Informationen zum Dokument  BGer 4A_413/2014  Materielle Begründung
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BGer 4A_413/2014 vom 28.04.2015
 
{T 0/2}
 
4A_413/2014
 
 
Sentenza del 28 aprile 2015
 
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudici federali Kiss, Presidente,
 
Klett, Kolly,
 
Cancelliere Piatti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
1. A.A.________,
 
2. B.A.________,
 
3. C.A.________,
 
4. D.________,
 
patrocinati dall'avv. Mauro Belgeri,
 
ricorrenti,
 
contro
 
E.________ SA,
 
patrocinata dall'avv. Sonja Achermann Bernaschina,
 
opponente.
 
Oggetto
 
contratto di appalto; notifica di difetti,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 26 maggio 2014 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
 
Cantone Ticino.
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1. Nel 2006 A.A.________, B.A.________, C.A.________ e D.________ hanno appaltato alla E.________ SA lo spostamento della ringhiera sul tetto di una casa plurifamiliare di loro proprietà. Nel 2011, in seguito ad un allagamento sul tetto, i committenti hanno lamentato danni allo stabile e la perdita dell'incasso delle pigioni di alcuni appartamenti.
 
2. Con sentenza 26 maggio 2014 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto l'appello degli attori e confermato il giudizio di primo grado. La Corte cantonale ha ritenuto che la notifica dei difetti fosse tardiva e che la dichiarazione del 23 febbraio 2012 non può salvare i diritti di garanzia decaduti in virtù del mancato rispetto dell'art. 370 cpv. 3 CO. Essa ha pure ritenuto che la convenuta non è incorsa in un abuso di diritto per aver unicamente sollevato nel corso della causa giudiziaria la mancata tempestiva notifica dei difetti.
 
3. Con ricorso in materia civile del 1° luglio 2014 gli attori chiedono l'annullamento della decisione di appello e la reiezione dell'eccezione di tardività della notifica dei difetti. Dopo aver lungamente descritto la procedura giudiziaria, i ricorrenti affermano che con la dichiarazione del 23 febbraio 2012 l'opponente avrebbe rinunciato alla predetta eccezione, la quale sarebbe peraltro stata invocata abusivamente solo in corso di causa.
 
4. Il ricorso è presentato dalla parte soccombente nella procedura cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF), è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).
 
 
5.
 
5.1. I Giudici di appello hanno ritenuto che con la dichiarazione del 23 febbraio 2012 il rappresentante dell'opponente abbia unicamente rinunciato a prevalersi della prescrizione dell'art. 371 cpv. 2 CO, già intervenuta nell'aprile 2011. Tale scritto non riguarderebbe invece anche il termine per segnalare i difetti di cui all'art. 370 cpv. 3 CO, che costituisce peraltro un termine di perenzione.
 
5.2. I ricorrenti affermano invece che da un'interpretazione letterale di tale dichiarazione risulta che il responsabile dell'opponente non si è limitato a rinunciare a invocare la prescrizione quinquennale dell'art. 371 cpv. 2 CO, ma pure ad avvalersi del termine legale entro il quale vanno segnalati i difetti.
 
5.3. Nella fattispecie l'interpretazione del documento in discussione, che si limita a menzionare il termine "prescrizione", effettuata dalla Corte cantonale non viola il diritto federale. I ricorrenti non possono pertanto essere seguiti quando ritengono che l'opponente abbia rinunciato al requisito legale della tempestiva notifica dei difetti.
 
6. 
 
6.1. I ricorrenti sostengono pure che l'opponente, per non commettere un abuso di diritto, avrebbe dovuto sollevare l'eccezione della notifica tardiva dei difetti " prima della litispendenza, in ogni caso nell'ambito della procedura di conciliazione, e questo per evidenti ragioni di economia processuale ".
 
6.2. Secondo la giurisprudenza può commettere un abuso di diritto colui che tarda a far valere un diritto, ma ciò unicamente qualora dal silenzio possa sicuramente essere dedotta una rinuncia o se il ritardo cagiona dei pregiudizi alla controparte (DTF 106 II 320 consid. 3b). Ora, tali condizioni non sono realizzate nella fattispecie. Inoltre, l'argomentazione ricorsuale misconosce che la parte convenuta deve specificare con la risposta - e non nell'ambito della procedura di conciliazione - i fatti esposti dalla parte attrice che riconosce o contesta (art. 222 CPC). Ne segue che pure questa censura si rivela infondata.
 
7. Da quanto precede discende che il ricorso si rivela manifestamente infondato e come tale va respinto. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).
 
 
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Il ricorso è respinto.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 3'500.-- sono poste a carico dei ricorrenti in solido, i quali rifonderanno all'opponente, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 4'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
 
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 28 aprile 2015
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Kiss
 
Il Cancelliere: Piatti
 
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