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Informationen zum Dokument  BGer 6B_371/2015  Materielle Begründung
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BGer 6B_371/2015 vom 04.05.2015
 
{T 0/2}
 
6B_371/2015
 
 
Sentenza del 4 maggio 2015
 
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudice federale Denys, Presidente,
 
Cancelliera Ortolano Ribordy.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
 
2. B.________,
 
opponenti.
 
Oggetto
 
Decreto di abbandono (appropriazione semplice, furto), esigenza di motivazione del ricorso,
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
 
il 12 marzo 2015 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1. Con sentenza del 12 marzo 2015, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ha dichiarato irricevibile il reclamo interposto dall'avv. C.________, a nome di A.________, contro il decreto di abbandono del procedimento penale nei confronti di B.________, per titolo di appropriazione semplice, furto, abuso di un impianto per l'elaborazione di dati e violazione di segreti privati. Atteso che a favore di A.________ è stata istituita una curatela di rappresentanza e che il mandato del legale non è stato autorizzato né ratificato dal suo curatore, la CRP ha pronunciato l'irricevibilità del reclamo presentato dall'avvocato, siccome non legittimato, non essendo peraltro provata la volontà di A.________ di aggravarsi contro la decisione di abbandono. Abbondanzialmente la CRP ha dichiarato irricevibile il reclamo, anche perché privo di una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 385 CPP.
 
2. Con scritto del 15 aprile 2015, completato il 29 aprile 2015, A.________ insorge al Tribunale federale con ricorso in materia penale, postulando l'annullamento del decreto di abbandono e il rinvio dell'incarto al pubblico ministero.
 
3. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, oltre alle conclusioni e all'indicazione dei mezzi di prova, il ricorso deve contenere i motivi nei quali la parte ricorrente deve spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto ai sensi degli art. 95 segg. LTF (DTF 138 I 171 consid. 1.4).
 
Queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese. Dopo una breve cronistoria dei fatti denunciati e della procedura, il ricorrente si limita infatti a ribadire le proprie accuse. Non si confronta con i motivi posti a fondamento della sentenza impugnata, che poggia su due diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa. In simili circostanze, l'insorgente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 138 I 97 consid. 4.1.4). Spettava quindi al ricorrente spiegare perché la CRP avrebbe violato il diritto sia negando l'esistenza di validi poteri di rappresentanza del legale sia accertando l'assenza dei presupposti formali del reclamo, aspetti sui quali l'impugnativa è completamente silente.
 
4. Il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, sfugge a un esame di merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
 
Considerate le particolari circostanze del caso, si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3. Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 4 maggio 2015
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Denys
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy
 
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