BGer 1C_463/2014 | |||
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BGer 1C_463/2014 vom 18.08.2015 | |
{T 0/2}
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1C_463/2014
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Sentenza del 18 agosto 2015 |
I Corte di diritto pubblico | |
Composizione
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Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
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Karlen, Eusebio, Chaix, Kneubühler,
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Cancelliere Crameri.
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Partecipanti al procedimento | |
Ufficio federale di giustizia, Ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale, Bundesrain 20, 3003 Berna,
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ricorrente,
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contro
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A.A.________,
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patrocinata dall'avv. Raffaele Bernasconi,
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opponente,
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Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna.
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Oggetto
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assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia,
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ricorso contro la sentenza emanata il 17 settembre 2014 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
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Fatti: | |
A. Nel quadro di una domanda integrativa di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale inoltrata nell'ottobre 2005 dalla Procura presso il Tribunale di Milano nell'ambito di un procedimento penale aperto nei confronti di B.________, C.________ e altre persone legate al gruppo D.________ per i reati di appropriazione indebita, frode fiscale, falso in bilancio, ricettazione e riciclaggio (al riguardo vedi sentenza 1A.204/2006 del 1° novembre 2007 con rinvio ad altre numerose sentenze, indicate nel consid. 2.4), il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) aveva sequestrato il conto bancario denominato E.________ presso UBS SA di Lugano, intestato a G.A.________ e A.A.________, per un importo di USD 11.6 milioni. La titolare del conto ha adito più volte il Tribunale penale federale per ottenerne il dissequestro.
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B. Con sentenza del 4 aprile 2013 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (TPF) ha accolto, in quanto ammissibile, un ricorso di A.A.________ contro un diniego di dissequestrare il conto. Il TPF ha rinviato la causa al MPC affinché, prima di sbloccarlo, desse la possibilità all'autorità rogante di esporre i motivi a favore del mantenimento della misura. Il 15 maggio 2013 l'autorità estera si è opposta al dissequestro.
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C. Con decisione di chiusura del 7 giugno 2013 il MPC ha confermato il sequestro. Mediante decisione del 6 dicembre 2013 il TPF ha respinto un ricorso di A.A.________, poiché l'autorità rogante nel frattempo aveva ricevuto per via rogatoriale nuova documentazione da autorità giudiziarie di Hong Kong, atti utili per valutare la provenienza criminale dei valori patrimoniali sequestrati. Il TPF ha ordinato al MPC di fissare all'autorità rogante un termine di sei mesi per fornire nuovi elementi a sostegno del sequestro.
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D. La titolare del conto, asserendo che l'autorità rogante non li avrebbe forniti tempestivamente, richiamata una sentenza dell'8 luglio 2014 con la quale il Tribunale di Milano ha assolto gli imputati, ha presentato al MPC un'istanza di riesame e di revoca del sequestro, respinta il 15 luglio 2014. Con decisione del 17 settembre 2014 (RR.2014.209) il TPF ha poi accolto un ricorso di A.A.________ e ordinato il dissequestro del conto.
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E. Avverso questa decisione l'Ufficio federale di giustizia (UFG) presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede, concesso al gravame effetto sospensivo, di annullarla e di confermare quella del MPC di mantenimento del sequestro.
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A.A.________ postula in via principale di dichiarare irricevibile e subordinatamente di respingere il ricorso. Il MPC propone di accogliere il gravame, mentre il TPF rinuncia a formulare particolari osservazioni, rinviando ai motivi della sentenza impugnata. Il ricorrente si riconferma nelle proprie allegazioni. Con osservazioni del 12 novembre 2014, l'opponente ribadisce la propria posizione.
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Diritto: |
Erwägung 1 | |
1.1. Secondo l'art. 84 LTF, contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne, tra l'altro un sequestro o la consegna di oggetti o beni e inoltre se si tratti di un caso particolarmente importante (cpv. 1). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso, laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio (DTF 136 IV 20 consid. 1.2; 134 IV 156 consid. 1.3.3 e 1.3.4) o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 139 IV 294 consid. 1.1; 133 IV 131 consid. 3, 215 consid. 1.2). Conformemente all'art. 42 cpv. 2 LTF, spetta al ricorrente dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF sono adempiute (DTF 139 IV 294 consid. 1.1).
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1.2. L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale (DTF 133 IV 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l'art. 84 LTF, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1 e 1.3.2).
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1.3. Il ricorrente rileva che la decisione impugnata è fondata parzialmente su un'analisi del diritto estero, approccio che sarebbe contrario alla prassi vigente nell'ambito delle procedure di assistenza internazionale in materia penale e che potrebbe del resto comportare difficoltà quando si tratti di esaminare legislazioni e prassi estere scritte in lingue differenti da quelle nazionali. La valutazione del TPF concerne infatti l'applicazione dell'art. 12
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1.4. Il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 2 lett. b LTF) e legittimamente presentato dall'UFG quale autorità di sorveglianza (art. 25 cpv. 3 AIMP, RS 351.1, in relazione con l'art. 89 cpv. 2 lett. a LTF).
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Erwägung 2 | |
2.1. Nella sentenza impugnata il TPF ha dapprima diffusamente ripreso le principali considerazioni contenute nelle sue precedenti sentenze del 4 ottobre 2010, del 4 aprile 2013 e in particolare del 6 dicembre 2013, giudizi che concernono anche altre concatenate vertenze inerenti alla stessa complessa fattispecie (vedi al riguardo cause 1C_464/2014 e 1C_465/2014 decise in data odierna). Riferendosi alla sua sentenza del 4 ottobre 2010, relativa a H.________ Ltd. e ad altre società, il TPF ha ricordato che nell'ambito di altri blocchi di conti ordinati dal MPC per un totale di USD 117'000'000.-- nel contesto della medesima inchiesta italiana nella quale è stato sequestrato anche il conto litigioso, esso aveva rilevato contraddizioni tra l'ammontare delle somme sequestrate e la quantificazione del provento di reati operata nella richiesta di rinvio a giudizio: con decreto del 18 ottobre 2011 il Giudice per l'udienza preliminare (GUP) aveva cifrato il provento del reato di appropriazione indebita, tenuto conto della prescrizione, in USD 13'260'071.25, decreto confermato il 18 maggio 2012 dalla Corte di Cassazione. Il TPF aveva pertanto ritenuto che non sussistevano più i motivi per mantenere il blocco integrale degli averi delle società oltre l'importo di USD 87'686'000.--. Aveva precisato che il decreto del 18 ottobre 2011 non contemplava versamenti di valori di origine criminale sul conto E.________.
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Il MPC ha quindi chiesto chiarimenti al riguardo all'autorità estera, che con scritto del 16 febbraio 2012 ha esposto i motivi di opportunità per i quali il Procuratore pubblico italiano (PP) ha rinunciato a presentare una domanda di sequestro al GUP rimettendone la valutazione al giudice del merito, ossia al Tribunale di Milano, che doveva necessariamente decidere con sentenza di merito sul sequestro. Il TPF, interpretando la normativa italiana, ha nondimeno ritenuto, richiamando l'art. 417 CPP italiano relativo ai requisiti formali della richiesta di rinvio a giudizio, che le risposte fornite dall'autorità rogante sarebbero insoddisfacenti. Prima di sbloccare il conto litigioso, in applicazione dell'art. 12 n. 2 della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990 ed entrata in vigore per entrambi gli Stati (CRic; RS 0.311.53), ha nondimeno concesso alla parte richiedente la possibilità di esporre i motivi a favore del mantenimento del sequestro.
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2.2. Il TPF, con riferimento a una sua precedente sentenza, ha poi ricordato che con scritto del 15 maggio 2013 le autorità italiane hanno menzionato, per la prima volta, la possibilità di confiscare i valori patrimoniali sequestrati in Svizzera sulla base della citata norma estera litigiosa denominata "Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa" (art. 12-
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"nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis, 325, 416, sesto comma, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473, 474, 517-ter e 517-quater, 416-bis, 600, 601, 602, 629, 630, 644, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter del codice penale, nonché dall'art. 12-quinquies, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, ovvero per taluno dei delitti previsti dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. Le disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano anche in caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta, a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale".
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Il TPF aveva ritenuto che questa modalità di confisca non sarebbe di per sé assimilabile alla procedura di prevenzione patrimoniale italiana, già oggetto di un suo giudizio (TPF 2010 158). Ha quindi esaminato se i principi sviluppati in quella giurisprudenza sarebbero applicabili per analogia.
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Ha rilevato che la Corte di cassazione italiana si è pronunciata al riguardo, ritenendo che nel quadro del sequestro preventivo e della successiva confisca dei beni patrimoniali prevista dalla citata norma, il legislatore ha operato una presunzione di accumulazione, senza distinguere se tali beni siano o meno derivati dal reato per il quale si procede o è stata inflitta una condanna. Non sarebbe pertanto necessaria la sussistenza del nesso di pertinenzialità tra i beni e i reati ascritti agli imputati, bensì sufficiente un vincolo pertinenziale, più ampio, tra il bene e l'attività delittuosa facente capo al soggetto, connotato dalla mancanza di giustificazione circa la legittima provenienza del patrimonio nel possesso del soggetto nei confronti del quale sia stata pronunciata la condanna o disposta l'applicazione della pena (Cassazione penale, Sezione II, sentenza n. 10459 del 26 febbraio 2009). Tale forma di confisca si fonda su un'insindacabile scelta politico-criminale (Cassazione penale, Sezione I, sentenza n. 21357 del 13 maggio 2008). Non è quindi richiesta la prova del nesso di pertinenzialità tra i beni e il reato oggetto della condanna, né la connessione temporale tra l'acquisizione dei beni e la consumazione del crimine. Il TPF ne ha concluso che l'istituto descritto, non presupponendo l'esistenza di un'infrazione penale né un legame tra questa infrazione e gli oggetti e i valori da confiscare, non presenterebbe nessuna affinità con le procedure di confisca penale previste o riconosciute dal diritto svizzero. Tale modalità di confisca non potrebbe pertanto essere assimilata a una causa penale ai sensi degli art. 1 cpv. 3 e 63 AIMP, per cui la giurisprudenza del TPF in materia di prevenzione patrimoniale italiana non sarebbe applicabile per analogia.
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Il TPF, in relazione sempre a una precedente sentenza, aveva per contro ritenuto rilevante la documentazione trasmessa rogatorialmente da Hong Kong, relativa in particolare a H.________ Ltd., bloccata per anni da svariati ricorsi presentati da I.________ e altri. Ha pertanto concesso al MPC un termine di sei mesi, affinché l'autorità rogante potesse fornire nuovi elementi provenienti da questi atti.
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2.3. Il TPF ha poi esaminato due fatti nuovi addotti dall'insorgente intervenuti nel procedimento penale estero. Il primo è rappresentato dalla sentenza dell'8 luglio 2014 del Tribunale di Milano, con la quale sono stati prosciolti due indagati cinesi dal reato di riciclaggio e I.________ da quello di frode fiscale e tra l'altro dalle contestazioni di appropriazione indebita per intervenuta prescrizione. Il Tribunale milanese avrebbe quindi respinto la richiesta di confisca del PP italiano relativamente alla somma sequestrata presso UBS SA pari a USD 133'890'968. Il secondo fatto nuovo risulterebbe invece dalla decorrenza, l'8 luglio 2014, del citato termine perentorio di sei mesi fissato all'autorità rogante per presentare eventuali nuovi elementi sulla base dei documenti trasmessi da Hong Kong. Il TPF, rilevato che per il MPC e l'UFG prima di pronunciare un eventuale dissequestro sarebbe necessario attendere una decisione definitiva ed esecutiva delle autorità giudiziarie italiane, richiamate le menzionate sentenze del 4 aprile e del 6 dicembre 2013 cresciute in giudicato, ha ritenuto che l'oggetto del litigio doveva essere limitato allo scritto del 14 luglio 2014 del Ministero pubblico italiano, nel quale è manifestata la volontà di proporre appello e viene confermato, sulla base dei documenti trasmessi da Hong Kong, il ruolo di I.________ quale beneficiario effettivo di determinate società. Il TPF ha ritenuto che non sussisterebbero più gli estremi per rinviare ulteriormente il dissequestro, poiché il pubblico ministero italiano ha chiesto la confisca dei valori litigiosi sulla base dell'art. 12
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2.4. Il ricorrente (come del resto il TPF), considerata finale la decisione impugnata e rilevato che sarebbe lesivo del principio della proporzionalità mantenere un sequestro sapendo che una decisione di confisca non potrebbe più essere pronunciata, sostiene che sulla base del principio della buona fede fra gli Stati non sussisterebbe alcuna ragione per dubitare delle citate affermazioni dell'autorità rogante. Aggiunge che in concreto non vi sarebbero le condizioni per affermare che un'eventuale confisca manifestamente non sarebbe più possibile, ritenuto che, nonostante l'assoluzione di determinati imputati, la sentenza milanese non è definitiva: per il momento ne è stato notificato soltanto il dispositivo. Non sarebbe inoltre escluso che negli ulteriori gradi di giudizio potrebbe ancora essere ritenuto il reato di riciclaggio di denaro, riqualificato quale appropriazione indebita nella citata sentenza. Qualora, in seguito, fosse pronunciata una decisione di confisca, la Svizzera non potrebbe più darvi seguito.
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Ricordato che il giudice dell'assistenza non è il giudice del merito, il ricorrente critica il fatto che il TPF ha proceduto, senza averne la competenza, a un esame materiale del diritto estero, segnatamente della citata norma. Esso avrebbe dovuto attenersi a quanto indicato dall'autorità rogante, secondo cui la decisione sul sequestro delle somme litigiose spetta alle autorità giudiziarie italiane, che in tale ambito dispongono di piena cognizione. Richiamato al riguardo lo scritto del 26 settembre 2014 dell'autorità richiedente, il ricorrente sostiene inoltre che la norma litigiosa, compatibile con il diritto svizzero, rivestirebbe comunque un carattere penale e dovrebbe essere assimilata a una causa penale ai sensi degli art. 1 e 63 AIMP. Insiste sul fatto che una confisca dei valori litigiosi sarebbe ancora possibile e sulla circostanza che il procedimento penale estero non si è ancora concluso con un giudizio definitivo.
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Erwägung 3 | |
3.1. Il ricorrente e il MPC si soffermano sul fatto che la sentenza del Tribunale di Milano dell'8 luglio 2014 non è definitiva e che il PP italiano si è riservato, dopo averne valutato le motivazioni, di proporre appello. Rilevano inoltre che il dispositivo di detta sentenza non si pronuncia su un'eventuale confisca e che il Tribunale milanese non ha chiesto alle autorità svizzere di dissequestrare il conto litigioso.
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3.2. Queste osservazioni non sono prive di fondamento. In effetti, dalla decisione impugnata, anche ammettendo i limiti delle questioni che potevano ancora essere oggetto di giudizio, mal si comprende perché il TPF, per esaminare i motivi posti a fondamento dell'implicito rifiuto di dar seguito alla richiesta del PP, non abbia atteso la comunicazione delle motivazioni scritte della sentenza milanese e nemmeno l'effettivo inoltro o l'eventuale rinuncia da parte di questi a proporre appello. Non è infatti manifesto che il sequestro litigioso o un'eventuale confisca dei relativi averi si fondi, in tutto o in parte, esclusivamente sulla menzionata norma. Certo, una possibile confisca di averi che non avrebbero manifestamente alcun rapporto con i reati perseguiti in Italia o con una sentenza di condanna pronunciata dalle autorità estere ma fondata unicamente su una sproporzione dei beni rispetto al reddito o all'attività economica svolta e pertanto senza alcun rapporto con i reati perseguiti, apparirebbe come problematica (cfr. Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4aed. 2014, n. 143 pag. 146 seg., n. 336 pag. 332 seg.).
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In assenza delle motivazioni scritte della sentenza milanese, che non concerne peraltro in primo luogo direttamente l'opponente ma altre persone e società, e ricordato che il ramificato procedimento si innesta in numerosi altri, non è infatti chiaro se, per finire, l'autorità estera abbia effettivamente rifiutato la richiesta di confisca del PP unicamente sulla base della norma litigiosa o per altri motivi, segnatamente per l'intervenuta prescrizione di determinati reati, e se il diniego litigioso sia definitivo o possa estendersi anche ad altri procedimenti eventualmente ancora pendenti. Non è pertanto necessario esaminare compiutamente la portata di detta disposizione, visto che il relativo esame, a dipendenza delle motivazioni della sentenza milanese, potrebbe rivelarsi superfluo: ciò a maggior ragione anche nell'ipotesi in cui, di fronte alle attese motivazioni, l'autorità rogante rinunci poi definitivamente ed espressamente a richiedere la confisca degli averi depositati sul conto in esame.
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D'altra parte, nel dispositivo della sentenza milanese l'opponente non figura tra le persone assolte e neppure tra quelle nei cui confronti non si procede: né il dispositivo si esprime sulle conclusioni della Procura milanese relative al sequestro litigioso. Certo, verosimilmente esse sono state implicitamente respinte, ma senza poter prendere conoscenza delle motivazioni di quel giudizio non si può valutare la portata effettiva del dispositivo, silente al riguardo. Rammentati inoltre i diversi procedimenti avviati nel quadro di numerose rogatorie, spesso connesse tra loro, i cui esiti non sono deducibili dal dispositivo della decisione milanese, occorre concludere che, al momento, la situazione non è ancora chiara, per cui di massima il sequestro dev'essere mantenuto (cfr. Zimmermann, op. cit., n. 340 pag. 341).
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3.3. Giova ricordare che la consegna di beni sequestrati a scopo di confisca può avvenire in ogni stadio del procedimento estero, ma di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato richiedente (art. 74a cpv. 3 AIMP). Al riguardo occorre rilevare che l'autorità svizzera di esecuzione di massima non deve esaminare il contenuto della decisione estera: di fronte a una decisione definitiva ed esecutoria estera, lo Stato richiesto non deve di regola vagliare la questione di sapere se gli oggetti o i beni sequestrati provengano da un reato, eccetto quando appaia d'acchito che ciò non sia manifestamente il caso, poiché la stessa è stata decisa dall'autorità estera (DTF 131 II 169 consid. 6 pag. 175; Zimmermann, op. cit., n. 338 pag. 337 seg.). Questo vale a maggior ragione nella fattispecie, ritenuto che la Svizzera non dispone in particolare delle informazioni e dei documenti trasmessi per via rogatoriale all'Italia da Hong Kong, come neppure dell'insieme del fascicolo processuale italiano, per cui non potrebbe valutare con cognizione di causa l'eventuale relazione dei fondi litigiosi con i prospettati reati oggetto di numerosi procedimenti penali in Italia.
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3.4. Del resto, la decisione impugnata concerne pure un'analisi del diritto estero, fondata su una fattispecie non del tutto chiara. In effetti, il PP nelle conclusioni del 22 maggio 2014, rilevato che la somma sequestrata presso UBS SA è pari a USD 133'890'968.--, ha precisato che per USD 87,6 milioni la confisca è chiesta sulla base dell'art. 240 1° comma CP italiano e che soltanto riguardo alla somma restante essa è postulata in applicazione dell'art. 12
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Dal dispositivo della sentenza milanese nulla si evince neppure riguardo alla sorte della confisca richiesta sulla base dell'art. 240 CP italiano, secondo cui, nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, norma che costituisce chiaramente una causa penale ai sensi degli art. 1 cpv. 3 e 63 AIMP. In presenza di una situazione non chiara e tenuto conto dell'espressa riserva della Procura milanese di voler se del caso impugnare la nota sentenza, al momento il dissequestro totale del conto litigioso non appare giustificato. Certo, in applicazione del principio di proporzionalità (al riguardo cfr. DTF 141 I 20 consid. 6.2.1) non si potrebbe mantenere una siffatta misura, quando fosse manifesto che una decisione di confisca non potrebbe più essere pronunciata. In concreto, considerate le incertezze, le particolarità e le diverse ramificazioni della fattispecie, non sono tuttavia ravvisabili motivi che imporrebbero di scostarsi dal principio della buona fede e dubitare delle affermazioni espresse dall'autorità rogante, nonché di non attendere d'essere in presenza di una decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato estero o di un espresso ritiro della domanda o della richiesta di confisca.
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Ritenuto che nel caso di specie la provenienza delittuosa dei beni sequestrati è ancora dubbia, a ragione il MPC ha lasciato il compito di delucidare compiutamente le complesse fattispecie all'autorità estera (cfr. DTF 131 II 169 consid. 6 pag. 175; Zimmermann, op. cit., n. 338 pag. 338). In concreto, l'attesa delle motivazioni scritte della sentenza milanese, il cui dispositivo, come visto, non è del tutto chiaro riguardo alla portata del sequestro litigioso, non viola il principio di proporzionalità.
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3.5. Giova anche rilevare che, dopo l'emanazione della sentenza impugnata, con telefax del 26 settembre 2014 il ricorrente ha invitato la Procura milanese a esprimersi sull'interpretazione della norma litigiosa da parte del TPF: l'autorità estera vi ha dato seguito con osservazioni di stessa data, scritti allegati al ricorso in esame e sui quali il Tribunale federale ha concesso alle parti la facoltà di esprimersi. Considerato che il motivo di questa richiesta è stato dato dalla decisione dell'autorità precedente, questi nuovi fatti e mezzi di prova possono essere ammessi (art. 99 cpv. 1 LTF).
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L'opponente, richiamando la dottrina (Zimmermann, op. cit., n. 286 della 3aed., n. 284 pag. 279 seg. della 4a, dove peraltro si differenzia il ruolo dello Stato estero nel quadro di decisioni di confisca), adduce che l'autorità estera non potrebbe assumere il ruolo di parte nel procedimento rogatoriale, motivo per cui neppure potrebbe prendere posizione riguardo all'applicabilità del diritto estero. L'assunto non regge. L'autorità rogante era stata infatti invitata dal TPF a esprimersi sui motivi a favore del mantenimento del sequestro non quale parte alla procedura, ma in applicazione dell'art. 12 n. 2 CRic. Anche l'UFG ha invitato l'autorità estera a esprimersi non quale parte, ma unicamente riguardo all'applicazione del diritto estero in relazione alla richiesta di confisca.
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3.6. Come visto, nella fattispecie la situazione non è chiara. Non vi sono quindi motivi per non attendere le motivazioni scritte della sentenza milanese, nonché, se del caso, esaminare gli argomenti addotti in un eventuale appello della Procura estera e decidere, a dipendenza di detto esame, se occorra o meno attendere l'emanazione di una decisione passata in giudicato ed esecutiva. In assenza di un appello, la Procura pubblica dovrà per contro esprimersi chiaramente sull'eventuale ritiro della rogatoria e sul dissequestro del conto. Questo modo di procedere, come rilevato dal ricorrente, rispetta quanto stabilito dall'art. 33a OAIMP (RS 351.11) relativo alla durata del sequestro, secondo cui gli oggetti e i beni la cui consegna allo Stato richiedente soggiace a una decisione definitiva ed esecutiva di quest'ultimo ai sensi dell'art. 74a AIMP restano sotto sequestro sino alla notifica di tale decisione o fintanto che lo Stato richiedente non abbia comunicato all'autorità esecutiva competente che la suddetta decisione non può più essere pronunciata secondo il diritto di tale Stato, segnatamente per intervenuta prescrizione. In effetti la Svizzera, nell'ipotesi di una possibile decisione di confisca e di consegna degli averi in questione si esporrebbe al rischio, in caso di dissequestro, di non potervi più dare seguito.
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3.7. Nel merito, l'opponente sostiene che il Tribunale milanese avrebbe respinto la richiesta di confisca del PP senza emettere alcuna decisione temporanea di sequestro, del resto vietata al suo dire dall'art. 323 comma 1 CPP italiano (qualora non disponga la confisca a norma dell'art. 240 CP italiano) in presenza di una sentenza di proscioglimento anche non definitiva. Aggiunge che non sussiste un ordine di sequestro da parte di un giudice italiano e che farebbe difetto pure una richiesta di mantenimento del blocco in Svizzera da parte del PP, ritenuto che alla luce della sentenza di proscioglimento milanese non avrebbe la competenza per farlo.
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Con questa argomentazione ella parrebbe disattendere che, secondo la prassi invalsa, una domanda di assistenza diviene senza oggetto soltanto quando lo Stato richiedente la ritira espressamente o quando il procedimento estero si sia concluso con l'emanazione di una decisione passata in giudicato ed esecutiva (DTF 113 Ib 157 consid. 5a pag. 166; sentenze 1C_79/2014 del 14 febbraio 2014 consid. 2.2 e 1A.418/1996 del 12 marzo 1997 consid. 2; ZIMMERMANN, op. cit., n. 305 pag. 305), condizioni non adempiute al momento dell'adozione della decisione del TPF.
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Erwägung 4 | |
4.1. Il ricorso deve pertanto essere accolto, la decisione impugnata annullata e il sequestro mantenuto.
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4.2. Le spese e le ripetibili seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico dell'opponente (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. Il ricorso è accolto e la decisione emanata il 17 settembre 2014 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (RR.2014.209) è annullata nel senso che il sequestro del conto vvv E.________, intestato a G.A.________ e A.A.________ presso UBS SA, è mantenuto.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico dell'opponente.
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3. Comunicazione alle parti, rispettivamente al loro patrocinatore, al Ministero pubblico della Confederazione e al Tribunale penale federale, Corte dei reclami penali.
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Losanna, 18 agosto 2015
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Fonjallaz
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Il Cancelliere: Crameri
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