VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 9C_520/2015  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 9C_520/2015 vom 12.10.2015
 
{T 0/2}
 
9C_520/2015
 
 
Sentenza del 12 ottobre 2015
 
 
II Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudice federale Parrino, in qualità di giudice unico,
 
Cancelliera Cometta Rizzi.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
Comunione ereditaria fu A.________,
 
rappresentata da B.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
CSS Assicurazione malattie SA,
 
Rösslimattstrasse 40, 6005 Lucerna,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assicurazione contro le malattie (presupposto processuale),
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 13 luglio 2015.
 
 
Visto:
 
il ricorso di B.________ inoltrato al Tribunale federale il 22 luglio 2015 (timbro postale ) contro il giudizio del 13 luglio 2015 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, mediante il quale è stato deciso che "il ricorso, nella misura in cui è ricevibile,è respinto" (recte: il ricorso è irricevibile) per il motivo che egli non ha dimostrato un interesse immediato di natura ideale o economica a ottenere quanto richiesto,
1
lo scritto del 5 agosto 2015 con il quale, per ordine della Presidente della II Corte di diritto sociale, il ricorrente è stato informato che l'atto di ricorso, per essere ricevibile, deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali ritiene di chiedere un altro giudizio,
2
l'indicazione in tale scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avviso che il vizio poteva essere sanato entro il termine, non prorogabile, di ricorso indicato nel querelato giudizio,
3
l'atto complementare del 7 agosto 2015 di B.________,
4
 
considerando:
 
che l'art. 54 LTF prevede che il procedimento dinnanzi al Tribunale federale si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata,
5
che nel caso di specie il giudizio cantonale è stato redatto in italiano e dunque la sentenza oggetto della presente vertenza sarà elaborata in italiano, lingua comprensibile per il ricorrente, residente in Ticino, malgrado il fatto che lo stesso abbia steso un gravame e un atto complementare in tedesco così come del resto era suo diritto,
6
che pertanto la domanda del ricorrente di avere il tedesco quale lingua della procedura, in considerazione del fatto che la questione oggetto della controversia si sarebbe verificata tra il 2005 e il 2008 all'Ospedale universitario C.________ e che lui e la sua defunta moglie erano cittadini di D.________, non merita accoglimento,
7
che il Tribunale federale esamina d'ufficio, liberamente, con piena cognizione di causa e senza essere vincolato dalle motivazioni delle parti, l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 141 V 206 consid. 1.1 pag. 208; 140 V 22 consid. 4 pag. 26 e rinvii),
8
che secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF; DTF 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 LTF),
9
che la motivazione, pur non dovendo essere necessariamente corretta, deve in ogni modo essere riferita al tema della causa (cfr. DTF 123 V 335 consid. 1a e 1b pagg. 336 segg.), in particolare, per adempiere all'obbligo di motivazione, il ricorrente deve confrontarsi con i motivi del giudizio impugnato e dimostrare precisamente dove e perché egli ritenga che l'autorità inferiore abbia violato il diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245 seg.; 134 V 53 consid. 3.3 pag. 60),
10
che nel caso concreto l'oggetto del contendere davanti all'autorità cantonale concerneva la questione della legittimazione del ricorrente a impugnare la decisione su opposizione della CSS Assicurazione malattie SA nella sua qualità di erede della defunta moglie senza il consenso dei figli e in particolare il diritto a interporre ricorso in materia di diritto pubblico alle condizioni - applicabili analogamente - di cui all'art. 89 cpv. 1 LTF, segnatamente la questione dell'interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (art. 89 cpv. 1 lett. c LTF),
11
che il ricorrente si è però limitato alla questione della conformità della decisione su opposizione della CSS Assicurazione malattie SA alle condizioni previste dalla LAMal per l'assunzione di un costo (art. 32 LAMal) come pure al quesito della fatturazione di cui all'art. 42 cpv. 3bis LAMal,
12
che in particolare il ricorrente non si confronta per nulla con i motivi che hanno determinato il giudizio in sede cantonale, in concreto l'assenza di un interesse degno di protezione, ravvisabile allorquando una situazione giuridica o di fatto viene influenzata dall'esito della procedura, ossia se uno svantaggio immediato, materiale o ideale può essere sanato con l'accoglimento del ricorso,
13
che pertanto l'atto ricorsuale e l'atto complementare non adempiono  manifestamente alle esigenze minime della motivazione previste all'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF,
14
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso, in mancanza di un'argomentazione topica che si confronti con le motivazioni del giudizio cantonale, deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile,
15
che la Presidente della Corte può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF),
16
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
17
 
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
 
Lucerna, 12 ottobre 2015
 
In nome della II Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Giudice unico: Parrino
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).