BGer 5A_66/2018 | |||
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BGer 5A_66/2018 vom 24.01.2018 |
5A_66/2018 |
Sentenza del 24 gennaio 2018 |
II Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudice federale Escher, Giudice presidente,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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B.________ SA,
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patrocinata dall'avv. Rosangela Locatelli,
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opponente,
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Ufficio di esecuzione di Blenio,
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via Bosco Ciossero 10, 6716 Acquarossa.
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Oggetto
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comminatoria di fallimento,
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ricorso contro la sentenza emanata il 5 gennaio 2018 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2018.2).
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto: | |
1. Con sentenza 5 gennaio 2018 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha dichiarato inammissibile, per insufficiente motivazione, il ricorso inoltrato da A.________ (titolare della ditta individuale C.________) avverso la comminatoria di fallimento 11 dicembre 2017 notificatagli dall'Ufficio di esecuzione di Blenio nella procedura esecutiva promossa da B.________ SA.
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2. Con ricorso in materia civile 17 gennaio 2018 A.________ ha impugnato tale sentenza dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di dichiararla nulla, subordinatamente di " commutare il [...] debito in giorni di arresto ".
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Non sono state chieste determinazioni.
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3. In virtù dell'art. 42 cpv. 1 LTF l'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi. Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF, nei motivi il ricorrente deve spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché l'atto impugnato viola il diritto. Secondo l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura.
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Il gravame all'esame manifestamente non soddisfa tali requisiti di motivazione: il ricorrente - omettendo di confrontarsi con l'argomentazione posta a fondamento della sentenza impugnata - non spiega perché il suo ricorso dinanzi all'autorità di vigilanza avrebbe dovuto essere considerato sufficientemente motivato e quindi ammissibile.
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La conclusione subordinata risulta inoltre manifestamente inammissibile già per il fatto che è formulata per la prima volta dinanzi al Tribunale federale (v. art. 99 cpv. 2 LTF).
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4. Da quanto precede discende che il ricorso in materia civile può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF.
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Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3. Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione di Blenio e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
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Losanna, 24 gennaio 2018
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Giudice presidente: Escher
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La Cancelliera: Antonini
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