BGer 6B_591/2018 | |||
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BGer 6B_591/2018 vom 01.10.2018 |
6B_591/2018 | |
Decreto del 1° ottobre 2018
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Corte di diritto penale | |
Composizione
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Giudice federale Eusebio, in qualità di
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Giudice dell'istruzione,
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Cancelliere Gadoni.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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patrocinato dall'avv. Mario Molo,
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ricorrente,
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contro
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1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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2. B.________,
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opponenti.
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Oggetto
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Decreto di abbandono,
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ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
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il 26 aprile 2018 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (incarto
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n. 60.2017.282).
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Considerando: | |
che, per quanto qui interessa, con sentenza del 26 aprile 2018 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello ha respinto un reclamo di A.________ contro un decreto di abbandono, emanato dal Ministero pubblico nei confronti di B.________ in relazione ad una querela penale per reati contro l'onore;
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che avverso questa sentenza A.________ ha presentato il 1° giugno 2018 un ricorso in materia penale al Tribunale federale;
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che con scritto del 27 settembre 2018 il ricorrente dichiara di ritirare il gravame;
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che il Presidente della Corte o il Giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie;
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che in caso di desistenza il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF);
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che nella fattispecie si può rinunciare a prelevare spese;
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che non si assegnano ripetibili all'opponente, avendo egli agito personalmente dinanzi al Tribunale federale e considerato che la stesura della risposta al ricorso non ha comportato un onere lavorativo particolarmente importante, superiore a quanto può essere ragionevolmente richiesto nell'ambito della tutela dei propri interessi (DTF 129 II 297 consid. 5; sentenza 1C_447/2016 del 31 agosto 2017 consid. 8; BERNARD CORBOZ, in: Commentaire de la LTF, 2aed. 2014, n. 16 all'art. 68);
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per questi motivi, il Giudice dell'istruzione decreta: | |
1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie e non si assegnano ripetibili della sede federale.
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3. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, all'opponente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 1° ottobre 2018
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice dell'istruzione: Il Cancelliere:
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Eusebio Gadoni
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