BGer 5A_828/2018 | |||
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BGer 5A_828/2018 vom 12.10.2018 |
5A_828/2018 |
Sentenza del 12 ottobre 2018 |
II Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudice federale von Werdt, Presidente,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Autorità regionale di protezione 10 sede di Locarno, piazza Grande 18, 6601 Locarno.
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Oggetto
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assegnazione di un mandato di valutazione,
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ricorso contro la sentenza emanata il 30 agosto 2018
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dal Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2018.120).
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto: |
1. | |
Vista la palese incapacità di A.________ di gestire i propri interessi personali, amministrativi e finanziari, nonché di comprendere i propri bisogni e le proprie difficoltà, con decisione cautelare 17 luglio 2018 l'Autorità regionale di protezione 10 sede di Locarno ha istituito in suo favore una curatela di rappresentanza con amministrazione del reddito e del patrimonio ai sensi degli art. 394 e 395 CC, ha nominato quale curatore l'avv. B.________ e ha limitato di conseguenza l'esercizio dei diritti civili dell'interessata. Il reclamo introdotto contro tale decisione da A.________ è stato dichiarato inammissibile, così come il ricorso da lei presentato dinanzi al Tribunale federale avverso la decisione di seconda istanza (v. sentenza 5A_827/2018 pronunciata in data odierna).
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2. | |
2.1. Con decisione supercautelare 17 luglio 2018 l'Autorità regionale di protezione 10 sede di Locarno ha pure dato mandato al Servizio psico-sociale di Locarno di valutare lo stato di salute di A.________, la fattibilità di mantenere la sua situazione abitativa attuale e la necessità di adeguare la misura di curatela istituita in suo favore. Mediante sentenza 30 agosto 2018 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile il reclamo introdotto da A.________ avverso la decisione emanata inaudita parte dall'autorità di protezione, sottolineando la natura supercautelare - e quindi non impugnabile - del contestato giudizio (v. art. 445 cpv. 2 CC; DTF 140 III 289 consid. 2).
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2.2. Con ricorso 3 ottobre 2018 A.________ ha impugnato la sentenza 30 agosto 2018 dinanzi al Tribunale federale. Ella lamenta la violazione del "segreto postale" ed afferma che il centro delle sue relazioni personali non sarebbe più il Canton Ticino, ma il Canton Svitto.
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Non sono state chieste determinazioni.
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3. In virtù dell'art. 54 cpv. 1 LTF questa sentenza è redatta in italiano, benché il rimedio sia scritto (anche) in tedesco (come era diritto della ricorrente, v. art. 42 cpv. 1 LTF).
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4. Le decisioni in materia di provvedimenti supercautelari nell'ambito della protezione degli adulti non sono, in linea di principio, impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale: il contraddittorio costituisce infatti un rimedio giuridico che dev'essere stato esperito affinché il corso delle istanze cantonali possa essere ritenuto esaurito (v. art. 75 cpv. 1 LTF; DTF 140 III 289 consid. 1.1). Nel caso concreto non si ravvisano eccezioni al suddetto principio. La ricorrente, segnatamente, non lamenta alcun diniego di giustizia da parte dell'autorità inferiore per non essere entrata nel merito del suo reclamo (v. DTF 140 III 289 consid. 1.1).
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5. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF.
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Nel caso concreto si può rinunciare al prelievo di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).
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Per questi motivi, il Presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione alla ricorrente, all'Autorità regionale di protezione 10 sede di Locarno, al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e, per informazione, all'avv. B.________.
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Losanna, 12 ottobre 2018
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: von Werdt
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La Cancelliera: Antonini
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