BGer 5A_347/2018 | |||
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BGer 5A_347/2018 vom 26.10.2018 |
5A_347/2018 |
Sentenza del 26 ottobre 2018 |
II Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudici federali von Werdt, Presidente,
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Marazzi, Herrmann,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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patrocinata dall'avv. Marco Broggini,
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ricorrente,
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contro
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B.________,
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patrocinata dall'avv. Vittorio Mariotti,
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opponente.
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Oggetto
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divisione ereditaria,
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ricorso contro la sentenza emanata il 1° marzo 2018 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
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Cantone Ticino (11.2016.94).
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Fatti: |
A. | |
A.a. B.________ e A.________ sono due dei tre figli di C.________, deceduto a X.________ nel 1989 senza lasciare testamento. La vedova di lui, D.________, è deceduta nel 1998 lasciando i medesimi eredi del marito, che hanno rinunciato alla successione. In un contratto di divisione parziale relativo alla successione di C.________, E.________, terzo figlio del
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A.b. In data 8 agosto 2012, B.________ si è rivolta alla competente Pretura della giurisdizione di Locarno Città chiedendo un tentativo di conciliazione. Ella ha precisamente chiesto (1.) che fosse ordinata la divisione ereditaria della successione residua del padre, (2.) che fosse designato un notaio divisore, infine (3.) che la procedura di divisione si svolgesse secondo i criteri dell'abrogato CPC ticinese. Rimasto senza successo il tentativo di conciliazione, a B.________ è stata rilasciata in data 18 ottobre 2012 l'autorizzazione ad agire conformemente all'istanza di conciliazione.
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A.c. Il 18 gennaio 2013, B.________ ha promosso azione di divisione avanti il medesimo Pretore. In via principale, ha chiesto il riparto della successione in natura secondo criteri meglio precisati; subordinatamente, la divisione mediante vendita all'asta con riparto a metà del ricavo netto; in via ancor più subordinata, la divisione secondo la vecchia procedura cantonale, con designazione di un notaio divisore. La trattazione della causa è stata sospesa a due riprese; il 10 febbraio 2015, contestualmente alla domanda di riattivazione della causa, B.________ ha informato il Pretore che le parti si erano accordate su tre beni immobili siti a X.________ e Y.________, sicché l'azione si limitava alla divisione della particella n. 3259 RFD di Z.________, di cui ha chiesto la vendita ai pubblici incanti. Nelle proprie conclusioni scritte 18 aprile 2016, ella ha confermato le conclusioni iniziali, precisandole relativamente alle modalità dell'asta pubblica richiesta per la divisione dell'immobile di Z.________ e alla ripartizione del ricavo netto della vendita all'asta. Dal canto suo, A.________ ha instato semplicemente per la divisione ereditaria, chiedendo che per tutte le operazioni necessarie fosse designato un notaio divisore.
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A.d. Con sentenza 3 agosto 2016, il Pretore aggiunto ha ordinato la vendita ai pubblici incanti della menzionata particella di Z.________, incaricando il notaio F.________ di organizzare l'asta e di ripartire il ricavo come indicato nei considerandi. Le spese processuali e le ripetibili sono state poste a carico di A.________.
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B. Adita da A.________ in data 14 settembre 2016, con sentenza 1° marzo 2018 la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto l'appello nella misura in cui esso fosse ricevibile, con conseguenza di spese e ripetibili a carico dell'appellante.
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C. Con ricorso in materia civile datato 23 aprile 2018, A.________ (qui di seguito: ricorrente) chiede che la sentenza impugnata sia annullata e che l'azione promossa da B.________ (qui di seguito: opponente) con petizione 18 gennaio 2013 sia dichiarata irricevibile. Non sono state chieste determinazioni.
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Diritto: |
Erwägung 1 | |
1.1. Il presente ricorso è stato interposto tempestivamente (combinati art. 100 cpv. 1 e 46 cpv. 1 lett. a LTF) contro una decisione in materia civile (art. 72 cpv. 1 LTF) resa su ricorso da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF). Il valore di lite eccede fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). La ricorrente, che ha preso parte alla procedura cantonale uscendone soccombente, dispone della legittimazione a ricorrere giusta l'art. 76 cpv. 1 LTF.
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1.2. Merita qualche ulteriore considerazione la natura della decisione impugnata. Un passo sibillino e sprovvisto di motivazione parrebbe lasciar pensare che il Tribunale di appello l'abbia considerata incidentale mentre la ricorrente ha del tutto trascurato la questione.
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1.2.1. Il giudizio che risolve la vertenza nel merito, con attribuzione definitiva dei beni della successione agli eredi, è ovviamente finale ai sensi dell'art. 90 LTF e dunque senz'altro suscettibile di fare oggetto di un ricorso in materia civile (v. ad es. la sentenza 5A_288/2017 del 23 giugno 2017 consid. 1.1). La sentenza che definisce il destino di una parte soltanto dei beni della successione può poi essere parziale ai sensi all'art. 91 LTF, ed essere impugnata in quanto tale. La sentenza, per contro, che non pone fine alla divisione ereditaria, bensì si limita a risolvere una questione preliminare, è una decisione incidentale, immediatamente impugnabile dinanzi al Tribunale federale soltanto alle condizioni dell'art. 93 cpv. 1 LTF (v. in proposito,
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1.2.2. Nel presente caso, nonostante alcuni passaggi ambigui (v. consid. 12 secondo paragrafo, ove è discorso dei compiti del notaio successivi all'asta, e nel cui contesto il Pretore aggiunto prende posizione persino sul destino da attribuire a singole poste e sul decorso degli interessi), la portata del giudizio pretorile - confermato dai Giudici cantonali mediante reiezione dell'appello - appare effettivamente quella di una decisione incidentale. Dalla sua lettura emerge che il primo giudice ha ritenuto essere ormai chiamato a decidere soltanto sulle modalità della divisione del fondo n. 3259 RFD di Z.________ (sentenza pretorile, consid. 6
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1.2.3. La via d'impugnazione di una decisione incidentale segue essenzialmente quella della vertenza di fondo (v. DTF 137 III 261 consid. 1.4). Atteso che la materia della procedura di merito è civile e che il valore di lite è raggiunto (
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1.3. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). Il ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe; il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).
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1.4. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 140 III 115 consid. 2) - il ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF.
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2. Rispondendo alle obiezioni sollevate dalla ricorrente (allora appellante), il Tribunale di appello - dopo aver ammesso che l'autorizzazione ad agire rilasciata dall'autorità di conciliazione è un presupposto processuale che il giudice esamina d'ufficio e che, per essere valida, l'autorizzazione deve corrispondere nel suo oggetto alla richiesta di giudizio della petizione (v. sentenza 4A_266/2016 del 25 luglio 2016 consid. 3 con rinvii), riservata un'eventuale mutazione dell'azione giusta l'art. 227 CPC - ha invero rilevato divergenze fra le domande di conciliazione e quelle di petizione, giustificandole con la diversa natura della procedura di divisione secondo l'abrogato codice di rito ticinese e l'attuale CPC. Ha tuttavia accertato che la ricorrente non si era confrontata con l'argomentazione del Pretore aggiunto, che aveva giustificato la modifica fondandola sull'art. 227 CPC relativo alla mutazione dell'azione. Ha dunque concluso per l'irricevibilità dell'appello per insufficiente motivazione della censura, ai sensi dell'art. 311 cpv. 1 CPC. I Giudici cantonali hanno aggiunto che - quantunque sia corretto affermare che il giudice esamina d'ufficio i presupposti processuali, compresa l'identità delle conclusioni trattate nell'autorizzazione ad agire e quelle della petizione -, se il giudice ha omesso di approfondire la questione e la parte che oggi se ne prevale non ha finora sollevato obiezioni, il principio della buona fede impedisce di dichiarare l'azione inammissibile per tale motivo. Ciò sarebbe quanto si è verificato nella presente circostanza: non solo la ricorrente non avrebbe presentato un memoriale di risposta, ma anzi in corso di procedura le parti si sarebbero persino accordate sul destino da attribuire a tre altri immobili facenti parte della massa ereditaria, lasciando proseguire la procedura senza contestazioni. Sollevato soltanto nel memoriale conclusivo, più di tre anni dopo l'inizio della causa, il vizio in questione non poteva ormai più portare all'irricevibilità dell'azione.
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Erwägung 3 | |
3.1. L'autorità cantonale ha fornito due motivazioni alternative per il proprio giudizio. Conformemente alla giurisprudenza, la ricorrente le discute entrambe (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). Appare opportuno esaminare dapprima la motivazione fondata sulla tardività dell'eccezione di carenza dei presupposti processuali.
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3.2. Il principio secondo cui l'esame dei presupposti processuali deve avvenire d'ufficio non è in discussione. Controverso è per contro se ad una censura in proposito possa essere negata la rilevanza in ragione della sua tardività. La dottrina lo afferma: il principio della buona fede processuale e il divieto dell'abuso di diritto impongono di massima che le obiezioni circa l'inesistenza di un presupposto processuale vengano formulate negli scritti introduttivi; obiezioni sollevate soltanto più avanti sono compatibili con il principio della buona fede processuale soltanto se concernono un presupposto che, presente al momento dell'introduzione dell'azione, è andato a perdersi col tempo (FRANCESCO TREZZINI, in Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2
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3.2.1. Nella presente fattispecie, il Tribunale di appello ha accertato che in prima istanza la qui ricorrente non aveva presentato alcun memoriale di risposta, che in corso di causa le parti avevano trovato un'intesa sulla divisione di altri immobili facenti parte del compendio ereditario, lasciando proseguire la procedura senza contestazioni, e che l'insorgente aveva menzionato il vizio qui discusso per la prima volta nel memoriale conclusivo.
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3.2.2. A propria difesa, la ricorrente - che non contesta la cronologia testé riproposta - adduce essenzialmente due argomenti: le regole della buona fede troverebbero applicazione unicamente per presupposti processuali che concernono la competenza o la composizione dei tribunali oppure che il giudice non sarebbe in grado di individuare d'ufficio, mentre da un punto di vista fattuale il Tribunale di appello non avrebbe tenuto conto segnatamente dei periodi durante i quali la procedura è rimasta sospesa dinanzi al Giudice di prime cure, in virtù dei quali non si può dire che ella abbia reagito con tre anni di ritardo.
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3.2.3. A quest'ultima obiezione va risposto che il Tribunale di appello non pare aver dato preponderante importanza al fatto che la ricorrente abbia reagito soltanto tre anni dopo l'inizio della causa, bensì piuttosto al fatto che essa abbia lasciato decorrere, senza farne uso, termini processuali entro i quali avrebbe potuto proporre l'eccezione in oggetto. Tale considerazione appare ineccepibile, soprattutto se si pon mente al fatto che per sua stessa ammissione, a luglio 2015 la ricorrente era stata sollecitata dal Giudice di prime cure a farsi assistere da un patrocinatore, ma non si era attivata in tal senso; inoltre il suo patrocinatore, entrato in funzione al dibattimento del 3 marzo 2016 (prime arringhe), non aveva sollevato l'eccezione in quella circostanza, bensì aveva atteso il memoriale conclusivo prodotto sei settimane più tardi. La censura è pertanto infondata, sicché si può lasciare indecisa la questione a sapere se la censura di arbitrario accertamento dei fatti sia sufficientemente motivata e quindi ammissibile (v. art. 106 cpv. 2 LTF).
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3.2.4. La prima obiezione, in diritto, non convince: la giurisprudenza è stata chiamata ad esprimersi su casi di carente competenza materiale o territoriale rispettivamente di errata composizione dei tribunali; ma non è lecito dedurne, evidentemente, che la giurisprudenza abbia voluto escludere un'applicazione delle regole delle buona fede processuale ad altre forme di presupposti processuali. Né il principio dell'esame d'ufficio dei presupposti processuali è sufficiente per impedire l'invocazione dell'abuso di diritto (così espressamente DTF 105 II 149 consid. 3a in fine).
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3.3. Constatata la correttezza della motivazione fondata sull'abusività della tardiva eccezione di assenza di autorizzazione ad agire, si può prescindere da una discussione approfondita della motivazione alternativa adottata dal Tribunale di appello e concernente la mutazione dell'azione giusta l'art. 227 CPC.
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4. Il ricorso si appalesa pertanto infondato e va dunque respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non sono dovute ripetibili alla parte opponente, che non è st ata chiamata ad esprimersi e non è quindi incorsa in spese della sede federale (art. 68 cpv. 1 e contrario LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 10'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 26 ottobre 2018
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: von Werdt
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La Cancelliera: Antonini
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