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Informationen zum Dokument  BGer 4D_1/2020  Materielle Begründung
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BGer 4D_1/2020 vom 14.01.2020
 
 
4D_1/2020
 
 
Sentenza del 14 gennaio 2020
 
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Kiss, Presidente,
 
Cancelliere Piatti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________ Sagl,
 
patrocinata dall'avv. Mattia Guerra,
 
opponente.
 
Oggetto
 
espulsione,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 26 novembre 2019 dalla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (16.2019.65).
 
 
Considerando:
 
che nel gennaio 2018 A.________ ha preso in locazione dalla B.________ Sagl un locale quale magazzino/ufficio per una pigione mensile di fr. 225.-- e fr. 20.-- per spese accessorie;
 
che il 29 ottobre 2019 la locatrice ha ottenuto dal Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona, nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti, l'espulsione del conduttore per mora;
 
che con sentenza 26 novembre 2019 la Camera civile dei reclami del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile, per l'assenza di critiche al giudizio pretorile, un reclamo presentato da A.________ e ha dichiarato, in ragione della rinuncia al prelievo di spese processuali, priva d'oggetto la domanda di gratuito patrocinio;
 
che il 6 gennaio 2020 A.________ è insorto al Tribunale federale e ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
 
che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
 
che il valore di lite non raggiungendo quello di fr. 15'000.-- previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett. a LTF per un ricorso in materia civile nelle controversie in materia di diritto di locazione, la sentenza impugnata è unicamente suscettiva di un ricorso sussidiario in materia costituzionale;
 
che con questo rimedio può solo essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF), ragione per cui nel gravame, pena la sua inammissibilità, occorre indicare i diritti costituzionali ritenuti violati e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa riferita alla sentenza impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (art. 106 cpv. 2 LTF richiamato dall'art. 117 LTF; DTF 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid. 2.2);
 
che tali requisiti non sono soddisfatti nella fattispecie, poiché invano si cerca nel ricorso una qualsiasi censura riferita alla sentenza impugnata con cui viene fatta valere la violazione di un diritto costituzionale;
 
che infatti il ricorrente si limita a narrare fatti concernenti il rapporto di locazione di cui la Corte cantonale non avrebbe tenuto conto, ma omette di confrontarsi con la considerazione posta a fondamento della decisione cantonale di irricevibilità secondo cui il reclamo non conteneva critiche rivolte contro il giudizio di primo grado;
 
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF);
 
che in queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria dev'essere respinta facendo difetto il requisito delle possibilità di esito favorevole dell'impugnativa (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF);
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
 
3. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
4. Comunicazione alle parti e alla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 14 gennaio 2020
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Kiss
 
Il Cancelliere: Piatti
 
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