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Informationen zum Dokument  BGer 1C_69/2020  Materielle Begründung
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BGer 1C_69/2020 vom 10.02.2020
 
 
1C_69/2020
 
 
Sentenza del 10 febbraio 2020
 
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Chaix, Presidente,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinato dall'avv. dott. Tuto Rossi,
 
ricorrente,
 
contro
 
Sezione della circolazione del Cantone Ticino, Ufficio giuridico, 6528 Camorino,
 
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, Residenza governativa, 6501 Bellinzona.
 
Oggetto
 
istanza di riammissione alla guida,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 12 dicembre 2019 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino
 
(inc. n. 52.2019.366).
 
 
Considerando:
 
che a A.________ nel 2010 è stata revocata la licenza di condurre per la durata di sei mesi in seguito a un'infrazione grave (guida in stato di ebrietà) e nel 2015 per dodici mesi per velocità eccessiva;
 
che, ciò nondimeno, anche dopo quest'ultima revoca nel 2016 egli ha guidato un veicolo;
 
che il 3 aprile 2017 la Pretura penale lo ha quindi condannato per guida senza autorizzazione (art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr), mentre il 24 marzo 2016 la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre a tempo indeterminato sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. f e 16c cpv. 2 lett. d LCStr, subordinando la riammissione alla guida al superamento di un esame psico-tecnico da parte dello psicologo del traffico, decisione confermata il 16 novembre 2017 dal Tribunale cantonale amministrativo;
 
che, dopo il termine di sospensione di due anni, l'interessato ha chiesto di essere riammesso alla guida;
 
che, preso atto del rapporto peritale allestito dallo psicologo del traffico, il 9 gennaio 2019 la Sezione della circolazione ha respinto l'istanza, decisione confermata dal Consiglio di Stato;
 
che, adito dall'istante, con giudizio del 12 dicembre 2019, il Tribunale cantonale amministrativo ne ha respinto il ricorso nonché la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio;
 
che avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo, concesso al gravame l'effetto sospensivo, di annullarla e di accogliere l'istanza di riammissione alla guida, subordinatamente di ordinare una perizia giudiziaria, come pure di porlo al beneficio del gratuito patrocinio;
 
che non sono state chieste osservazioni al ricorso;
 
che il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 145 I 239 consid. 2);
 
che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura le diverse motivazioni dell'atto impugnato violano il diritto (DTF 143 I 377 consid. 1.2 e 1.3 pag. 380);
 
che la Corte cantonale ha compiutamente spiegato perché la revoca a tempo indeterminato non prevede una verifica dell'idoneità, fondandosi per contro su un'inidoneità caratteriale presunta per legge e basata sui precedenti accumulati, e perché essa ha condiviso le conclusioni della criticata perizia, ritenendola concludente, scevra di contraddizioni e fondata su dati oggettivi, illustrando inoltre perché il referto prodotto dal ricorrente non suscitava dubbi sull'attendibilità della citata perizia, e giustificato il rifiuto di fare allestire una perizia giudiziaria;
 
che il ricorrente, limitandosi in sostanza a riproporre semplicemente la cronistoria della vertenza, disattendendo il suo obbligo di motivazione (art. 42 LTF) non si confronta con detti argomenti né con le diverse conclusioni del contestato rapporto peritale, ch'egli critica in maniera del tutto generica, né tenta di spiegare perché e in che maniera la decisione impugnata lederebbe il diritto federale;
 
che quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 142 III 364 consid. 2.4 in fine pag. 368; 138 I 97 consid. 4.1.4 pag. 100);
 
che il ricorso, manifestamente non sufficientemente motivato, non può quindi essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
 
che la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio dev'essere respinta, ritenuto che il ricorso era privo di ogni possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 e 2 LTF);
 
che, vista la situazione finanziaria del ricorrente, si può nondimeno rinunciare a prelevare spese (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF);
 
 
 per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta.
 
3. Non si prelevano spese giudiziarie.
 
4. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Sezione della circolazione, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle strade.
 
Losanna, 10 febbraio 2020
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Chaix
 
Il Cancelliere: Crameri
 
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