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Informationen zum Dokument  BGer 9C_151/2020  Materielle Begründung
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BGer 9C_151/2020 vom 05.05.2020
 
 
9C_151/2020
 
 
Sentenza del 5 maggio 2020
 
 
II Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudici federali Parrino, Presidente,
 
Stadelmann, Glanzmann,
 
Cancelliera Cometta Rizzi.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinato dall'avv. Fabio Taborelli,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assicurazione per l'invalidità (raffronto dei redditi),
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 28 gennaio 2020 (32.2019.24).
 
 
Fatti:
 
A. A.________, nato nel 1963, ha lavorato per numerosi anni nel settore finanziario. Fino al 27 novembre 2014 ha assunto la funzione di vicedirettore e consulente in private banking presso la Banca B.________ AG quando è stato licenziato con effetto immediato in seguito al suo arresto. Dopo un periodo di disoccupazione è stato assunto in qualità di fiduciario al 100% dalla C.________ Ltd. dal 29 maggio 2015 al 24 marzo 2016. È stato licenziato con effetto 30 giugno 2016 per una riorganizzazione interna. Da allora ha percepito le indennità contro la disoccupazione.
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Il 3 gennaio 2018 A.________ ha inoltrato una richiesta di rendita AI e di provvedimenti professionali presso l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino (di seguito: UAI). Dopo avere esperito gli accertamenti medici del caso (v. in particolare la perizia psichiatrica del Centro peritale per le assicurazioni sociali del 5 luglio 2018), l'UAI ha ritenuto che l'assicurato fosse in grado di riprendere la sua prima attività nel private banking al 65%, quella presso la fiduciaria all'85% e un'attività adeguata al 100%. Procedendo a un raffronto dei redditi tra quello che avrebbe potuto percepire nel settore del private banking e quello in attività adeguate, l'UAI ha fissato al 38% la perdita di guadagno subita dall'assicurato in seguito alla sua invalidità, da cui il rifiuto della rendita AI con decisione del 18 gennaio 2019. Neppure i provvedimenti professionali erano necessari in quanto non avrebbero permesso all'assicurato di aumentare la sua capacità di guadagno.
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B. A.________ ha inoltrato un ricorso presso il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, che lo ha respinto con giudizio del 28 gennaio 2020 confermando la decisione di rifiuto del diritto a una rendita d'invalidità dell'AI, come pure dei provvedimenti professionali.
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C. Il 21 febbraio 2020 (timbro postale) A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, cui chiede l'annullamento del giudizio cantonale e il riconoscimento del suo diritto a una rendita AI intera o, a titolo sussidiario, a un quarto di rendita.
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Diritto:
 
1. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF (sulle esigenze di motivazione v. DTF 140 III 86 consid. 2 pag. 88 seg. con riferimenti), il cui mancato rispetto determina l'inammissibilità del gravame (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), esso considera di regola solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso (DTF 140 III 86 consid. 2 pag. 89 con riferimenti). Quanto ai fatti, in linea di principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti fattuali operati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è stato effettuato in modo manifestamente inesatto (DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18 con riferimenti, rispettivamente 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62 seg.) o in violazione del diritto nel senso dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).
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2. Oggetto del contendere è il diritto di A.________ a prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità a seguito della sua domanda inoltrata il 3 gennaio 2018. Considerati i motivi e le conclusioni del gravame, la lite verte essenzialmente sul calcolo della perdita di guadagno e, in particolare, sulla definizione del salario da valido.
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3. Nei considerandi del giudizio impugnato, la Corte cantonale ha già esposto in modo dettagliato le norme legali e la prassi in materia, rammentando in particolare la nozione d'invalidità e i presupposti per la concessione di una rendita d'invalidità (art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 4-8 e 16 LPGA; art. 28 cpv. 1 e 29 cpv. 1 LAI), con particolare riguardo ai compiti del medico al fine di tale valutazione, il valore probatorio generalmente riconosciuto ai referti medici (v. DTF 134 V 231 consid. 5.1 pag. 232; 125 V 351 consid. 3 pag. 352 seg.). Il Tribunale cantonale ha inoltre illustrato le regole concernenti il raffronto dei redditi percepiti prima e dopo l'invalidità che sono alla base del calcolo del grado d'invalidità, precisando la nozione di salario da valido (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), soprattutto quando come nella fattispecie l'assicurato era disoccupato al momento dell'insorgere dell'invalidità (v. anche sentenza 8C_314/2019 del 10 settembre 2019 consid. 6.1). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.
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4. I primi giudici hanno dapprima accertato che l'assicurato avrebbe potuto riprendere a partire da aprile 2016 il suo precedente lavoro nel private banking al 65%, il suo ultimo lavoro nella fiduciaria all'85% e un'attività adeguata al 100%. In seguito, per quanto riguarda il raffronto dei redditi, visto che l'assicurato ha perso il suo lavoro per motivi indipendenti dalla sua invalidità (il lavoro presso la Banca B.________ AG è stato perso a causa del suo arresto e quello presso la C.________ Ltd. per una riorganizzazione interna), il Tribunale cantonale ha ritenuto che il salario da valido dovesse essere stabilito in base ai dati statistici, da cui un reddito prima dell'invalidità di fr. 97'889.-. Il salario da valido doveva essere fissato a fr. 60'433.30 (per attività semplici e ripetitive, comprensivo di una riduzione del 10% per tenere conto della situazione dell'assicurato), da cui derivava una perdita di guadagno del 38%, insufficiente per avere diritto a una rendita d'invalidità.
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5. Il ricorrente contesta il salario da valido. A titolo principale fa valere che il salario statistico determinato dai primi giudici è manifestamente inferiore a quanto da lui percepito in precedenza. Riferendosi all'ultimo salario percepito nel 2014 presso la banca, questo ammonterebbe a fr. 251'850.-; anche prendendo in considerazione la media dei salari percepiti presso la banca negli ultimi 5 anni, dal 2010 al 2014, questo valore ammonterebbe a fr. 255'112. A suo parere, questo giustificherebbe di discostarsi dal salario statistico, anche perché se non fosse stato arrestato avrebbe verosimilmente continuato a percepire questo salario. Raffrontato a un salario da valido di fr. 60'443.40 si otterrebbe una perdita di guadagno del 76%, da cui il diritto a una rendita intera d'invalidità. A titolo sussidiario, il ricorrente contesta la scelta del livello di qualifica operata dal Tribunale cantonale per definire il salario da valido. I giudici cantonali per fissare il salario da valido a fr. 97'889.- si sono fondati sul livello di qualifica 2 (attività pratiche) e non sul livello 3 (attività pratiche complesse). Il salario da valido stabilito in base al livello 3 ammonterebbe a fr. 117'391.-, che raffrontato al salario di fr. 60'433.40, permetterebbe di ottenere un grado d'invalidità del 48.50%, da cui il diritto a un quarto di rendita.
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Erwägung 6
 
6.1. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale decisivo per la determinazione del reddito da valido non è il guadagno realizzato nell'ultima attività svolta, bensì il reddito che la persona assicurata conseguirebbe, secondo il grado della verosimiglianza preponderante, se non fosse diventata invalida. Di regola ci si basa sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari (v. fra tante DTF 144 I 103 consid. 5.3 pag. 110 e 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325 seg.). Questo perché normalmente, in base all'esperienza comune, la persona interessata avrebbe continuato la precedente attività in assenza del danno alla salute. In circostanze particolari ci si può scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dalla Rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS) edita dall'Ufficio federale di statistica. Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità (sentenza 9C_329/2014 del 1° luglio 2014 consid. 5.2 con i riferimenti).
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6.2. La censura principale del ricorrente riguardo l'applicazione del salario statistico deve essere respinta. In effetti, il ricorrente ha perso i suoi ultimi due lavori per motivi indipendenti dalla sua invalidità. Come da lui stesso riconosciuto, è stato licenziato dalla Banca B.________ AG in seguito al suo arresto. È stato poi licenziato dalla C.________ Ltd. per una riorganizzazione interna, dopo di che ha percepito le indennità per la disoccupazione. Non era quindi più possibile calcolare il salario da valido fondandosi sul salario concretamente percepito presso questi due ultimi datori di lavoro. In applicazione della giurisprudenza menzionata al considerando precedente, si deve ritenere che i primi giudici si sono basati correttamente su un salario statistico. Le sentenze citate dal ricorrente (sentenze 9C_735/2013 del 17 aprile 2013 consid. 3.1.1, 8C_671/2010 del 25 febbraio 2010 consid. 4.5.1 e 9C_5/2009 del 16 luglio 2009 consid. 2.3) non permettono di giungere a un altro risultato, poiché non è verosimile che l'assicurato avrebbe continuato a svolgere la sua attività presso questi due datori di lavoro o che avrebbe continuato a percepire un salario elevato come presso la banca fino al 2014. Del resto, il suo salario presso la fiduciaria era già sensibilmente inferiore a quello percepito fino al 2014 come risulta dall'iscrizione nel conto individuale AVS (fr. 31'548.- per il periodo dal 29 maggio al 31 dicembre 2015 e fr. 42'000.- per i primi 6 mesi del 2016).
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6.3. La censura, sollevata a titolo sussidiario, concernente il livello di qualifica, anche se parzialmente fondata, non è di alcun soccorso per il ricorrente.
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La scelta del livello di qualifica è una questione di diritto che il Tribunale federale può riesaminare liberamente (9C_854/2013 del 24 febbraio 2014 consid. 5.1 con i riferimenti). Ora, si può ammettere con il ricorrente che il salario da valido andava fissato sulla base dei valori statistici federali (RSS TA1, categoria 64-66) concernenti le attività finanziarie e assicurative di livello 3 e non 2 come stabilito invece dai primi giudici. Infatti, viste le attività svolte dal ricorrente negli ultimi anni, che lo hanno portato alla carica di vicedirettore di una filiale di banca e poi a lavorare in una fiduciaria, si può ritenere che un salario con livello di qualifica 3 (destinato alle attività più complesse che richiedono delle competenze professionali e specialistiche elevate) sia più aderente alle possibilità professionali dell'interessato. Tuttavia, le sue capacità professionali hanno una ripercussione anche per il salario da invalido. Se si può ammettere che il ricorrente aveva esercitato un lavoro di responsabilità prima dell'insorgere dell'invalidità, non si può coerentemente negare che almeno parzialmente egli avrebbe potuto riprendere una tale attività. I primi giudici, basandosi in particolare sulla perizia del Centro peritale per le assicurazioni sociali del 5 luglio 2018, hanno ritenuto che l'interessato avrebbe potuto riprendere un'attività al 65% nel private banking e all'85% in una fiduciaria. Quest'ultima attività richiede delle competenze di gran lunga superiori a quelle semplici e ripetitive del livello di qualifica 2. Tenuto conto di questa capacità residua, sarebbe stato corretto fondarsi esclusivamente sugli stessi dati statistici con un livello di qualifica 3, sia per quanto riguarda il reddito da valido che quello da invalido (per un esempio v. sentenza 9C_675/2016 del 18 aprile 2017 consid. 3.2.1). L'attività professionale svolta da ultimo è determinante in quanto l'incapacità di lavoro è insorta nell'aprile 2016, come accertato e non contestato dal ricorrente dal Tribunale cantonale. Il precedente lavoro nel private banking è stato perso già nel novembre 2014. Anche tenendo conto di una riduzione del salario da invalido del 10% (come ritenuto dai primi giudici e non contestato dal ricorrente), si ottiene un grado d'invalidità inferiore al 40% (85% - [85 x 10%] = 76.5%, pari a 23.5% d'invalidità), insufficiente per riconoscere il diritto a una rendita d'invalidità.
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Il giudizio del Tribunale cantonale può pertanto essere confermato nel suo risultato (sulla possibilità del Tribunale federale di discostarsi dall'argomentazione giuridica dell'istanza precedente, v. consid. 1 qui sopra).
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7. Le spese giudiziarie, che seguono la soccombenza, devono essere poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Il ricorso è respinto.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente.
 
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 5 maggio 2020
 
In nome della II Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Parrino
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi
 
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