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Informationen zum Dokument  BGer 5A_350/2020  Materielle Begründung
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BGer 5A_350/2020 vom 25.05.2020
 
 
5A_350/2020
 
 
Sentenza del 25 maggio 2020
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ufficio di esecuzione di Biasca,
 
B.________.
 
Oggetto
 
precetti esecutivi,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 10 aprile 2020
 
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2020.20).
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1. Con sentenza 10 aprile 2020 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha parzialmente accolto, nella misura della sua ammissibilità, il ricorso introdotto da A.________ contro l'operato dell'Ufficio di esecuzione di Biasca (UE). L'autorità di vigilanza ha considerato il ricorso fondato nella misura in cui criticava il fatto che l'UE avesse ritenuto " troppo lungo " il titolo di credito menzionato sulla domanda di esecuzione promossa da A.________ nei confronti dell'avv. B.________ (volta all'incasso di fr. 250'000.-- oltre interessi) e ha quindi ordinato all'UE di revocare l'annullamento dell'esecuzione n. 2786785 e di sostituire nel suo sistema informativo il testo della causa di credito con quello seguente: " gravi danni morali - materiali - spese, lesione dell'onore e della dignità; v. testo completo nella domanda di esecuzione allegata a questo precetto esecutivo ". L'autorità di vigilanza ha dichiarato senza oggetto le lamentele contro i provvedimenti successivi dell'UE e ha invece ritenuto il ricorso irricevibile nella misura in cui tendeva a far constatare supposte mancanze dell'UE in vista di una successiva azione di responsabilità secondo l'art. 5 LEF, la competenza al riguardo spettando al giudice civile.
 
2. Con ricorso in materia civile 11 maggio 2020 A.________ ha impugnato la sentenza 10 aprile 2020 dinanzi al Tribunale federale, chiedendone l'annullamento oppure la riforma nel senso dell'integrale accoglimento del suo ricorso cantonale.
 
Non sono state chieste determinazioni.
 
 
3.
 
3.1. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).
 
Nel prolisso e confuso rimedio all'esame, la ricorrente lamenta la violazione di numerosi disposti di legge. Ella ritiene, in sostanza, che la sentenza dell'autorità di vigilanza sarebbe arbitraria, discriminatoria, contraria al principio della buona fede e inficiata di gravi vizi procedurali, tra i quali la violazione del suo diritto di essere sentita. La sua motivazione si esaurisce tuttavia in una generica contestazione del giudizio cantonale, senza alcun valido confronto con la dettagliata argomentazione sviluppata dall'autorità di vigilanza, e non soddisfa pertanto le esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.
 
3.2. Nella misura in cui la ricorrente non critica la sentenza dell'autorità di vigilanza, bensì le decisioni ed i vari atti che l'hanno preceduta, il suo rimedio si appalesa invece inammissibile (v. art. 75 cpv. 1 LTF).
 
4. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF.
 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
 
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3. Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
 
Losanna, 25 maggio 2020
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Giudice presidente: Escher
 
La Cancelliera: Antonini
 
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