BGer 5A_367/2019 | |||
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BGer 5A_367/2019 vom 23.06.2020 |
5A_367/2019 |
Sentenza del 23 giugno 2020 |
II Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudici federali Escher, Giudice presidente,
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Marazzi, von Werdt,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento | |
Banca A.________,
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patrocinata dall'avv. Flavio Cometta,
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ricorrente,
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contro
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Ufficio di esecuzione di Mendrisio,
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1. B.________,
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2. C.________,
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patrocinata dall'avv. Rossano Bervini,
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3. Comune di X.________.
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Oggetto
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annullamento dell'asta,
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ricorso contro la sentenza emanata il 23 aprile 2019
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dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2018.96).
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Fatti: |
A. | |
A.a. Con precetto esecutivo 28 aprile 2018 dell'Ufficio di esecuzione di Mendrisio (qui di seguito: UE), la Banca A.________ ha avviato nei confronti di B.________ una procedura esecutiva in realizzazione del pegno immobiliare gravante la particella n. 1532 di X.________ per l'incasso di fr. 1'379'764.70 oltre interessi. Detto fondo, proprietà dell'escusso in ragione del 5 % e dell'ex moglie C.________ in ragione del 95 %, è oggetto di sequestro penale ordinato in data 20 ottobre 2014 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale di appello del Cantone Ticino nel quadro del procedimento penale aperto nei confronti di B.________; un corrispondente divieto di disporre è menzionato a registro fondiario.
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A.b. Rimasto inoppugnato il precetto esecutivo, la Banca A.________ ha chiesto all'UE di procedere alla realizzazione del pegno. L'UE si è allora rivolto alla Corte dei reclami penali chiedendo l'autorizzazione alla vendita. Dopo un ricco scambio di corrispondenza, dovuto al fatto che nel frattempo il procedimento penale era giunto avanti al Tribunale penale cantonale, l'UE ha ricevuto da quest'ultimo un estratto del dispositivo della decisione 18 luglio 2018 della Corte delle assise criminali. Alla cifra 7, questa decisione prevede, a sua crescita in giudicato integrale, per l'essenziale la cancellazione del blocco a registro fondiario, l'autorizzazione all'UE a procedere alla realizzazione del fondo, il sequestro conservativo dell'eventuale ricavo netto (dedotti gli oneri ipotecari e i costi della procedura esecutiva) a garanzia dell'importo della multa, della tassa di giustizia e delle spese procedurali; infine, la confisca delle cartelle ipotecarie gravanti la particella n. 1532 di X.________, fatta salva la facoltà dell'UE di chiederne la consegna nell'ambito dell'esecuzione contro B.________.
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A.c. In data 8 agosto 2018, l'UE ha allora fissato l'incanto del fondo per il 27 novembre 2018; venuto in seguito a conoscenza che la sentenza penale era stata impugnata mediante appello, con decisione 28 agosto 2018 l'UE ha annullato l'asta.
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A.d. Presone atto, la Banca A.________ ha chiesto - a valere quale istanza di considerazione, subordinatamente ricorso ex art. 17 LEF - di poter disporre degli eventuali atti dell'autorità penale postulanti l'annullamento dell'asta, rispettivamente, in assenza di tali atti, di annullare il procedimento di revoca dell'asta. L'UE ha risposto in data 4 settembre 2018 che l'annullamento dell'incanto era la conseguenza del fatto che "la decisione della Corte delle assise criminali non era cresciuta in giudicato e non ci era stato comunicato".
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B. Con allegato 8 settembre 2018, la Banca A.________ ha ricorso alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, postulando l'annullamento del provvedimento 28 agosto 2018 dell'UE e chiedendo la fissazione di un nuovo incanto. Con la qui impugnata decisione 23 aprile 2019, la Camera di esecuzione e fallimenti ha respinto il ricorso.
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C. Contro questa decisione, la Banca A.________ (qui di seguito: ricorrente) ha proposto in data 6 maggio 2019 avanti al Tribunale federale un ricorso in materia civile chiedendone l'annullamento e il conseguente annullamento del provvedimento 28 agosto 2018 dell'UE con contestuale ordine di fissare un nuovo termine per il pubblico incanto del fondo in questione.
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Invitati a presentare eventuali osservazioni al ricorso, la Camera di esecuzione e fallimenti si è riferita al giudizio impugnato, senza formulare osservazioni, mentre il Comune di X.________, rammentato che i propri crediti erano garantiti da ipoteca legale, si è rimesso al giudizio del Tribunale federale. L'UE ha rinviato integralmente alle osservazioni presentate a suo tempo alla Camera di esecuzione e fallimenti, riproponendole integralmente, mentre C.________ si è espressa chiedendo la reiezione del ricorso nella misura in cui questo fosse ricevibile. B.________ non ha formulato osservazioni.
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Replicando con allegato 30 maggio 2020, la ricorrente ribadisce il rimprovero alla Camera di esecuzione e fallimenti di aver accertato i fatti in modo inesatto, la censura di violazione del proprio diritto di essere sentita, e conclude proponendo che il Tribunale federale faccia ordine all'UE di emanare l'avviso di realizzazione ai pubblici incanti, previa cancellazione della "aritmia a registro fondiario", "come all'ordine non eseguito delle autorità penali competenti".
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Duplicando con allegato 5 giugno 2020, C.________ si riconferma nelle proprie osservazioni e conclusioni. Gli altri partecipanti alla procedura non hanno duplicato.
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Diritto: |
Erwägung 1 | |
1.1. Il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 100 cpv. 2 lett. a LTF) dalla parte soccombente in sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF) contro una decisione finale (art. 90 LTF; DTF 133 III 350 consid. 1.2) pronunciata dall'autorità ticinese di ultima (unica) istanza (art. 75 LTF; MARCO LEVANTE, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2a ed. 2010, n. 19 ad art. 19 LEF) in materia di esecuzione e fallimento (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF). Trattandosi di una decisione dell'autorità cantonale di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento, il valore di causa - comunque in concreto sufficiente - è privo di rilievo (art. 74 cpv. 2 lett. c LTF; DTF 133 III 350 consid. 1.2). Nell'ottica dei criteri menzionati il ricorso in materia civile appare pertanto ammissibile.
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1.2. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). Il ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe; il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).
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1.3. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato effettuato in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 140 III 115 consid. 2) - il ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF.
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2. Nelle proprie osservazioni al ricorso, C.________ fa notare che in data 18 marzo 2019 la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino ha significato lo stralcio del procedimento di appello avviato contro la sentenza 18 luglio 2018. Quest'ultima sarebbe pertanto cresciuta in giudicato, sicché non si comprende per quale ragione il divieto di disporre del fondo a suo tempo (il 20 ottobre 2014) ordinato dalla Corte dei reclami penali permanga menzionato a registro fondiario.
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Il giudizio impugnato non parla di tale circostanza di fatto e la stessa non emerge dagli atti. Certo può lasciare perplessi che nessuno abbia informato la Camera di esecuzione e fallimenti della pronuncia del 18 marzo 2019 - di cinque settimane precedente il giudizio qui impugnato - e che la medesima non abbia verificato l'evolversi di quell'incarto presso l'autorità penale, ma in questa sede la circostanza costituisce un fatto nuovo, inammissibile in ragione dell'art. 99 cpv. 1 LTF (su questa norma, da ultimo e in extenso, sentenza 2C_50/2017 del 22 agosto 2018 consid. 3.1 e 3.2 con rinvii). Del resto, nella sua segnalazione C.________ riconosce che il divieto di disporre è in ogni modo ancora menzionato a registro fondiario.
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3. Controversa è la decisione, presa spontaneamente dall'UE in data 28 agosto 2018, di annullare l'asta fissata l'8 agosto 2018 per il successivo 27 novembre ( supra consid. in fatto A.c).
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3.1. La Camera di esecuzione e fallimenti ha avallato la decisione dell'UE. Ha ricordato che, giusta la riserva dell'art. 44 LEF, la realizzazione di un bene confiscato in virtù di leggi d'ordine penale o fiscale oppure della legge sulla restituzione degli averi di provenienza illecita non avviene secondo le prescrizioni della LEF, ma secondo le disposizioni delle relative leggi federali o cantonali. La riserva vale pure per i sequestri penali eseguiti a garanzia di una futura confisca o restituzione ai danneggiati. In tal caso, ricorda la Camera, la confisca, la restituzione all'avente diritto, l'utilizzo a copertura delle spese o il dissequestro del bene sono stabiliti nella decisione che pone fine al procedimento (penale, art. 267 cpv. 3 CPP; salvo che il motivo del sequestro venga meno o se è incontestato che il bene sequestrato venne sottratto all'avente diritto, art. 267 cpv. 1 e 2 CPP). La realizzazione forzata di un tale bene, fondata sulla LEF, è fino a quel momento esclusa, salvo autorizzazione dell'autorità penale competente: per l'art. 44 LEF, la sorte del bene è disciplinata dal diritto penale, ed incombe all'autorità penale decidere sulla sua confisca, restituzione e sequestro. Tali decisioni dell'autorità penale sono impugnabili con il reclamo del diritto penale (art. 393 segg. CPP). Nel caso concreto, il sequestro penale ordinato il 20 ottobre 2014 sussisteva anche a garanzia di una futura confisca: non manifestamente nulla, tale decisione vincolerebbe pertanto gli organi esecutivi, anche perché la successiva sentenza penale della Corte delle assise criminali del 18 luglio 2018 non era ancora cresciuta integralmente in giudicato.
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3.2. La ricorrente precisa, in ingresso del proprio gravame, che "oggetto del contendere è unicamente la questione a sapere se l'UE fosse legittimato autonomamente a intervenire, annullando un proprio provvedimento suscettibile di impugnativa ex art. 17 LEF senza che vi fosse stato un ricorso da parte di chi si qualificasse come interessato" e dopo che i termini di ricorso erano trascorsi. In sede di ricorso cantonale, essa si era espressa in via abbondanziale sull'assenza di pericoli derivanti da una vendita all'asta a quello stadio della procedura, sottolineando che in tal caso "il divieto di disporre del fondo [sarebbe stato] sostituito dal surrogato blocco dell'importo di aggiudicazione", sottolineando che in tal modo, a beneficio di tutti, si sarebbe potuto evitare l'ulteriore deterioramento del fondo, da anni ormai privo di manutenzione e destinato a perdere ulteriormente valore. Avanti al Tribunale federale puntualizza, tuttavia, che con le sue precisazioni relative al destino della menzione del divieto di disporre, essa intendeva "tranquillizzare le autorità esecutive che in ogni caso non vi sarebbero stati pregiudizi patrimoniali irreparabili per nessuno". Dilungandosi inutilmente su tali considerazioni abbondanziali e trascurando di rispondere all'unico oggetto della lite, l'autorità precedente avrebbe violato non solo l'art. 17 LEF, bensì anche il diritto di essere sentito della ricorrente (art. 29 cpv. 2 Cost.), "impedendole di conoscere una sua eventuale determinazione di segno contrario su tale tema".
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La ricorrente rimprovera alla Camera infine la mancata assunzione di mezzi di prova ritualmente indicati e l'avvenuto svolgimento di accertamenti d'ufficio senza coinvolgerla.
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Erwägung 4 | |
4.1. Giusta l'art. 17 cpv. 4 prima frase LEF, l'ufficio di esecuzione che vede una propria decisione deferita all'autorità di vigilanza può, fino all'invio della sua risposta, riconsiderare il provvedimento impugnato. Per costante giurisprudenza, entro i termini di ricorso esso può procedere ad una riconsiderazione indipendentemente dall'inoltro di un gravame. Al di fuori dei succitati termini, nessuna riconsiderazione o rettificazione è più ammissibile, a meno che la decisione in questione non sia assolutamente nulla ai sensi dell'art. 22 LEF, e per questa ragione non abbia potuto acquisire forza di cosa giudicata (DTF 97 III 3 consid. 2; 88 III 12 consid. 1; sentenza 5A_460/2009 del 20 ottobre 2009 consid. 2.1; v. anche FRANCO LORANDI, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, 2000, n. 310 segg. ad art. 17 LEF, con ulteriori rinvii). Merita di essere sottolineato che la facoltà di constatare la nullità assoluta di una decisione spetta tanto all'autorità di vigilanza quanto all'ufficio medesimo. La facoltà di quest'ultimo decade, tuttavia, se nel frattempo è stata adita sulla questione l'autorità di vigilanza: l'agire dell'ufficio interferisce allora indebitamente con la competenza acquisita dall'autorità di vigilanza in ragione dell'effetto devolutivo del ricorso (DTF 97 III 3 consid. 2; 78 III 49 consid. 1).
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4.2. Ne discende che, nel presente caso, l'UE aveva la facoltà di riconsiderare la propria precedente decisione di fissare l'asta, pur se decorsi inutilizzati i termini di ricorso, a condizione che detta decisione fosse effettivamente inficiata di nullità assoluta.
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Va a questo punto chiarito se la decisione 8 agosto 2018 dell'UE di indire l'asta per il successivo 27 novembre fosse nulla.
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Erwägung 5 | |
5.1. Sono nulle le decisioni che violano prescrizioni emanate nell'interesse pubblico o nell'interesse di persone che non sono parte nel procedimento (art. 22 cpv. 1 prima frase LEF). Questa definizione, adottata con la revisione della LEF del 16 dicembre 1994, concretizza la precedente giurisprudenza (COMETTA/MÖCKLI, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2a ed. 2010, n. 1 ad art. 22 LEF). In linea di principio, decisioni possono rivelarsi nulle soltanto qualora l'errore che le intacca sia particolarmente grave, manifesto (o almeno facilmente riconoscibile) e il fatto di riconoscerlo nullo non sia di grave nocumento per la certezza del diritto. Più che un'errata applicazione di norme di diritto sostanziale, costituiscono motivo di nullità gravi errori procedurali e l'incompetenza qualificata, segnatamente per materia e funzionale, dell'autorità (DTF 145 III 436 consid. 4; 144 IV 362 consid. 1.4.3; 139 II 243 consid. 11.2; 138 II 501 consid. 3.1; 137 I 273 consid. 3.1; 122 I 97 consid. 3a/aa; v. anche DTF 113 III 42 consid. 2; COMETTA/MÖCKLI, op. cit., n. 8 e 9 ad art. 22 LEF); fra gli esempi menzionati in dottrina, l'avviso d'incanto emanato da un'autorità non competente (MAIER/VAGNATO, in Schulthess Kommentar SchKG, 4a ed. 2017, n. 15 ad art. 22 LEF, pag. 126 terz'ultimo esempio).
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5.2. Bisogna riconoscere che il giudizio qui impugnato rimane assai vago in proposito. La Camera di esecuzione e fallimenti, invero, non si esprime a proposito della nullità della decisione poi revocata dall'UE, preferendo adottare una formula ambigua: "il sequestro penale deciso dalla CRP, tuttora valido, impedisce la realizzazione secondo le regole della LEF (art. 44) " - formula che pare orientarsi a quella che si rinviene in una giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 135 III 28 consid. 3.2). In tale sentenza esso ha affermato che le misure di blocco a registro fondiario ordinate dal giudice civile così come il sequestro ordinato dal giudice penale in vista della confisca di un bene rientrano fra quelle suscettibili di paralizzare la realizzazione dell'immobile. Lo ha affermato nel contesto di un ricorso formato da una creditrice contro la sospensione della procedura di realizzazione del pegno immobiliare. In quel contesto, era sufficiente, per il Tribunale federale, statuire sulla correttezza della decisione di sospensione, posto che il ricorso era stato tempestivamente introdotto. Esso non aveva dunque necessità alcuna di pronunciarsi su un'eventuale nullità della messa all'incanto dell'immobile. Nel presente caso, per contro, anche in ragione dell'assenza di un'impugnativa contro la fissazione dell'incanto, la questione della nullità di tale atto esecutivo in pendenza di un sequestro penale a garanzia di una futura confisca non può rimanere senza risposta.
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6. La ricorrente censura una violazione del proprio diritto di essere sentita nella forma di un'insufficiente motivazione (art. 29 cpv. 2 Cost.; v. supra consid. 3.2).
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6.1. Per costante giurisprudenza, la motivazione è sufficiente e l'art. 29 cpv. 2 Cost. è rispettato quando la parte interessata è messa in condizione di rendersi conto della portata del provvedimento che la concerne e di poterlo impugnare con cognizione di causa. In quest'ottica basta che l'autorità esponga, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che in un altro. Essa non è quindi tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutti gli argomenti sollevati, ma può occuparsi delle sole circostanze che appaiono rilevanti per il giudizio (DTF 145 III 324 consid. 6.1 con rinvii; 141 III 28 consid. 3.2.4 con rinvii).
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6.2. Posto che una risposta chiara sulla nullità della decisione dell'UE di fissazione dell'incanto è imprescindibile e che tale risposta non si trova nella decisione impugnata (v. L'ammissione di questa censura sancisce l'esito del gravame, a prescindere dalle sua possibilità di successo nel merito (DTF 144 I 11 consid. 5.3 con rinvio).
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7. Il Tribunale federale può pertanto esimersi dall'affrontare dettagliatamente le ulteriori censure ricorsuali. Sia nondimeno fatto cenno a quanto segue.
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7.1. La ricorrente, invocando una violazione degli "art. 29 cpv. 2 Cost. e 53 CPC", ha censurato pure il modo di procedere della Camera di esecuzione e fallimenti: questa avrebbe da un lato omesso di dar seguito alle sue richieste di richiamare la decisione penale di primo grado e gli atti correlati alle confische e simili, e d'altro lato avrebbe posto in atto d'ufficio ulteriori accertamenti, senza coinvolgerla, impedendole in tal modo di formulare richieste di ulteriori spiegazioni e domande integrative (v.
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7.2. La procedura di ricorso degli art. 17 segg. LEF è retta dal principio inquisitorio (art. 20a cpv. 2 n. 2 prima frase LEF; sentenza 5A_253/2015 del 9 giugno 2015 consid. 4.1); nulla ostava dunque a che la Camera di esecuzione e fallimenti ponesse in atto d'ufficio le verifiche qui criticate. Altra questione è quella dell'opportunità o necessità di informarne la ricorrente e coinvolgerla nella procedura probatoria, nonché di fornirle accesso agli atti già acquisiti.
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7.3. A ben guardare, sotto il mantello di una violazione del proprio diritto di essere sentita nella prospettiva di una sua negata partecipazione attiva alla procedura, la ricorrente lamenta di non aver avuto accesso alle decisioni penali topiche; meno chiaro è se essa abbia chiesto in sede cantonale che terzi - segnatamente la Corte delle assise criminali - fossero invitati a produrre documenti non ancora agli atti.
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7.3.1. L'accesso agli atti è senz'altro garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (sentenza 1C_490/2017 del 15 maggio 2018 consid. 6.1).
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7.3.2. Il diritto di essere sentito tutela anche la facoltà della parte interessata di produrre prove pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte di prova pertinenti, di partecipare all'assunzione delle prove essenziali o perlomeno di esprimersi sull'esito dell'assunzione delle prove, se ciò è suscettibile di influire sul giudizio (DTF 140 I 285 consid. 6.3.1; 139 II 489 consid. 3.3; esaustiva sul diritto alla prova v., da ultimo, sentenza 5A_113/2018 del 12 settembre 2018 consid. 4.2.1.1 con numerosi rinvii, non pubblicata in DTF 144 III 541, ma in Pra 2019 n. 98 pag. 966). Una domanda di edizione di documenti non ancora agli atti dell'incarto è da considerarsi un'offerta di prova (sentenza 1C_490/2017 cit. consid. 6.2).
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7.4. Nell'ambito della nuova decisione che essa dovrà prendere su rinvio, la Camera di esecuzione e fallimenti avrà premura di verificare se essa abbia già ossequiato alle esigenze appena menzionate. In alternativa, vi darà il dovuto seguito, con i limiti intrinsechi ad una decisione su rinvio.
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8. In conclusione, il ricorso va accolto, la decisione 23 aprile 2019 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino annullata, e l'incarto ritornato alla medesima autorità per nuova decisione ai sensi dei considerandi. Non sono prelevate spese della sede federale (art. 66 cpv. 4 LTF). Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà per contro alla ricorrente adeguate ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. Il ricorso è accolto. La decisione 23 aprile 2019 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, è annullata e l'incarto è ritornato alla medesima autorità per nuova decisione ai sensi dei considerandi.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente l'importo di fr. 2'500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
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4. Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
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Losanna, 23 giugno 2020
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Giudice presidente: Escher
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La Cancelliera: Antonini
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