BGer 5D_113/2020 | |||
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BGer 5D_113/2020 vom 26.06.2020 |
5D_113/2020 |
Sentenza del 26 giugno 2020 |
II Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudice federale Escher, Giudice presidente,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Comune di X.________,
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opponente.
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Oggetto
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rigetto definitivo dell'opposizione,
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ricorso contro la sentenza emanata l'8 maggio 2020
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dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2020.4/44).
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto: | |
1. Con due precetti esecutivi dell'Ufficio di esecuzione di Lugano, il Comune di X.________ ha escusso A.________ per l'incasso di complessivi fr. 2'688.95 oltre interessi, rispettivamente complessivi fr. 3'571.20 oltre interessi. L'escusso ha interposto opposizioni ai precetti esecutivi. In accoglimento delle istanze del creditore procedente, con decisioni 18 gennaio e 11 marzo 2020 il Giudice di pace del Circolo di Agno ha rigettato in via definitiva le opposizioni.
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Con sentenza 8 maggio 2020 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto i due reclami presentati da A.________. La Corte cantonale ha ricordato l'accertamento del Giudice di pace, secondo cui le bollette di pagamento delle imposte comunali 2016 e 2017, munite del timbro di passaggio in giudicato, costituiscono titoli di rigetto definitivo ai sensi dell'art. 80 LEF. Ha poi osservato che l'argomentazione di assenza di mezzi finanziari contenuta nei reclami non rientra tra quelle che possono essere prese in considerazione dal giudice del rigetto ai sensi dell'art. 81 LEF: l'escusso potrà però chiedere al Comune istante una sospensione delle esecuzioni o una rateazione delle imposte oppure far valere la propria situazione economica dinanzi al competente ufficio di esecuzione in sede di pignoramento o di realizzazione dei beni pignorati.
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2. Con ricorso 8 giugno 2020 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale.
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Non sono state chieste determinazioni.
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3. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF).
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3.1. In concreto il ricorso non contiene alcuna conclusione volta alla modifica della sentenza impugnata (v. sentenza 5A_683/2019 del 29 ottobre 2019 consid. 4 con rinvii). Il ricorrente si limita infatti a chiedere al Tribunale federale di " prendere posizione contro la decisione dell'ufficio esecuzioni di Lugano ".
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3.2. Il gravame all'esame è stato interposto in una causa di carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) e non concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). In tali condizioni è soltanto aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF). Con un tale rimedio può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il Tribunale federale non procede alla verifica della costituzionalità dell'atto impugnato sotto tutti gli aspetti possibili, ma esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF). Il ricorrente deve pertanto spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della decisione querelata, in che misura sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2).
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Nel caso concreto le esigenze di motivazione dei combinati art. 117 e 106 cpv. 2 LTF sono del tutto disattese. Il ricorrente infatti, che ribadisce di non essere in grado di far fronte al pagamento degli importi posti in esecuzione, non si confronta con il giudizio della Corte cantonale e non si prevale di alcuna lesione di diritti costituzionali.
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4. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. a e b LTF.
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Nel caso concreto si può rinunciare al prelievo di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).
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Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 26 giugno 2020
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Giudice presidente: Escher
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La Cancelliera: Antonini
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