BGer 1C_274/2020 | |||
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BGer 1C_274/2020 vom 30.06.2020 |
1C_274/2020 |
Sentenza del 30 giugno 2020 |
I Corte di diritto pubblico | |
Composizione
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Giudici federali Chaix, Presidente,
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Kneubühler, Jametti,
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Cancelliere Crameri.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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patrocinato da MLaw Nicolò Scatena e dall'avv. Tanja Uboldi Ermani,
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ricorrente,
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contro
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Municipio di Airolo,
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Consiglio comunale di Airolo,
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patrocinati dall'avv. Curzio Fontana,
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Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione degli enti locali,
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Consiglio di Stato del Cantone Ticino.
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Oggetto
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risoluzione del Consiglio comunale sul "Comparto Alpina",
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ricorso contro la sentenza emanata il 3 aprile 2020
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dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino
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(incarto 52.2019.597).
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Fatti: | |
A. Con messaggio del 14 novembre 2018 il Municipio di Airolo ha chiesto al Consiglio comunale di stanziare un credito di fr. 3'730'000.-- per l'acquisto del cosiddetto "comparto Alpina", composto dai fondi n. 1327, sul quale sorge l'omonimo Hotel e n. 1320, terreno a esso complementare situato a monte. Lo scopo è di destinare il comparto per l'insediamento del villaggio di cantiere dell'Ufficio federale delle strade, relativo al progetto "N02, secondo tubo San Gottardo" e per la costruzione del relativo Vallo di protezione. Dopo aver ritirato un primo messaggio, il 21 marzo 2019 il Municipio ne ha licenziato un altro, postulando la concessione del citato credito. La Commissione della gestione ha stilato un rapporto favorevole. Il 30 aprile 2019 il Consiglio comunale ha approvato il credito con 19 voti favorevoli e 2 contrari. Il 15 dicembre 2019 il credito è stato accettato in votazione popolare con il 62 % di voti favorevoli.
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B. Adito da A.________, con decisione del 16 ottobre 2019 il Consiglio di Stato ha respinto la sua impugnativa. Con sentenza del 3 aprile 2020 il Tribunale cantonale amministrativo, respinta la censura secondo cui la compravendita in esame denoterebbe un carattere speculativo, ha respinto il ricorso dell'interessato.
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C. Avverso questo giudizio A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico e un ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale. Chiede, concesso al gravame l'effetto sospensivo, in via principale, di annullare la decisione della Corte cantonale e quella governativa, in via subordinata, di rinviare gli atti alla Corte cantonale per nuovo giudizio dopo l'esperimento di un sopralluogo.
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Non sono state chieste osservazioni al gravame.
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Diritto: |
Erwägung 1 | |
1.1. Il Tribunale federale esamina liberamente e d'ufficio la sua competenza e se e in che misura un ricorso può essere vagliato nel merito (art. 29 cpv. 1 LTF; DTF 145 II 168 consid. 1 pag. 170). Ciononostante, la parte ricorrente è tenuta a dimostrare la propria legittimazione (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF). Se la legittimazione ad agire non è di primo acchito evidente, non spetta infatti al Tribunale federale ricercare su quali elementi la stessa potrebbe fondarsi. In assenza di questi elementi, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile (DTF 142 V 395 consid. 3.1 pag. 397 e rinvii; sentenza 2C_328/2018 dell'11 ottobre 2018 consid. 1.1, apparsa in: RtiD I-2019 n. 22 pag. 121).
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1.2. Al riguardo il ricorrente, assistito da un legale, si limita a richiamare l'art. 89 cpv. 1 LTF, rilevando d'aver partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, d'essere, senza tentare di specificarne il perché, particolarmente toccato dalla criticata decisione e d'avere un interesse degno di protezione al suo annullamento (art. 89 cpv. 1 lett. a-c LTF), ciò che non si verifica nella fattispecie. Al riguardo è infatti irrilevante che giusta l'art. 209 lett. a della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC) ogni cittadino del comune può impugnare le decisioni degli organi comunali nella sede cantonale. La legittimazione a ricorrere dinanzi al Tribunale federale è infatti retta esclusivamente dalla LTF, in concreto dall'art. 89 cpv. 1.
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Certo, il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore ed è destinatario della decisione impugnata: non dimostra tuttavia, né ciò è ravvisabile, perché sarebbe particolarmente toccato dalla criticata decisione, né quale interesse pratico e attuale degno di protezione avrebbe al suo annullamento o alla sua modifica, condizioni che devono essere adempiute cumulativamente (DTF 137 II 40 consid. 2.2 pag. 43; sentenza 2C_328/2018, citata, consid. 2.2).
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Un siffatto interesse risiede nel fatto di evitare un pregiudizio materiale o ideale che la decisione impugnata potrebbe comportare. In assenza della necessaria relazione speciale sufficientemente stretta, la sussistenza di un semplice interesse indiretto o esclusivamente di un interesse pubblico generale, non fonda alcuna qualità di parte. Il ricorso presentato da un privato nell'interesse generale è in effetti inammissibile, essendo esclusa l'azione popolare (DTF 144 I 43 consid. 2.1 in fine pag. 46; 142 II 451 consid. 3.4.1 e 3.4.2 pag. 457 seg., 80 consid. 1.4.1 pag. 83). La qualità di cittadino del Comune non conferisce al ricorrente una posizione personale giuridicamente protetta ai sensi dell'art. 89 cpv. 1 LTF, in gioco essendo l'asserita tutela di compiti pubblici, come da lui sottolineato. Egli si limita infatti a rilevare che la contestata compravendita, che al suo dire presenterebbe una natura prettamente commerciale, contrasterebbe con il divieto di speculazione dell'art. 168 LOC, ciò che potrebbe esporre il Comune a rischi di natura economica. Ne segue ch'egli non ne è toccato in una misura e con un'intensità maggiori rispetto alla generalità dei cittadini, né il funzionamento degli organismi pubblici o politici può costituire l'oggetto di un ricorso previsto per la tutela di diritti individuali. L'indicazione nei rimedi di diritto della possibilità di presentare un ricorso al Tribunale federale non fonda la legittimazione a inoltrarlo, qualora non ne siano date le premesse. Il ricorso, presentato a mera tutela di un presunto interesse pubblico, è quindi inammissibile (DTF 141 II 50 consid. 2.1 pag. 52).
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2. Nella misura in cui il ricorrente sostiene che il messaggio del Municipio sarebbe impreciso, incompleto e confuso, egli parrebbe volersi avvalere implicitamente della possibilità d'inoltrare un ricorso concernente il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari ai sensi dell'art. 82 lett. c LTF, norma ch'egli non richiama. È tuttavia manifesto ch'egli non potrebbe comunque prevalersene per impugnare la criticata risoluzione comunale: la circostanza che in materia di diritti politici il diritto di ricorrere spetta a chiunque, come il ricorrente, abbia diritto di voto nell'affare in causa (art. 89 cpv. 3 LTF), concerne infatti solo le votazioni e le elezioni cui possono partecipare gli aventi diritto di voto, poiché il suo scopo è quello di proteggere l'esercizio dei loro diritti politici.
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La risoluzione approvante il credito litigioso non è stata infatti adottata dall'Assembla comunale, alla quale il ricorrente avrebbe potuto partecipare quale cittadino (art. 11 LOC), ma dal Consiglio comunale. Ora, se condo la costante giurisprudenza, nell'ambito di votazioni indirette, ossia di quelle che si svolgono in seno a un organo rappresentativo, come un Consiglio comunale, o un Parlamento cantonale e ancor meno, come nella fattispecie, nell'ambito dei suoi atti preparatori, il diritto di voto dei cittadini non può essere violato. Il ricorso per violazione del diritto di voto non è dato nemmeno per contestare la maniera con la quale un organo rappresentativo approva i rapporti di determinate Commissioni (DTF 134 I 172 consid. 1.3.3 pag. 176; sentenza 1C_18/2019 del 28 gennaio 2019 consid. 1.3). Un ricorso contro la votazione popolare del 15 dicembre 2019 sarebbe tardivo.
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Erwägung 3 | |
Nella misura in cui il ricorrente fa valere una violazione dei suoi diritti di parte equivalenti a un diniego di giustizia, ciò che non gli permette di rimettere indirettamente in discussione il giudizio di merito (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1 in fine pag. 5 e rinvii), le censure sono infondate.
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Certo, il diritto di essere sentito comprende, tra l'altro, il diritto dell'interessato di offrire prove pertinenti e di ottenerne l'assunzione (DTF 145 I 167 consid. 4.1 pag. 170 seg.). Il Tribunale cantonale amministrativo, senza violare l'invocato diritto, sulla base di un apprezzamento anticipato delle prove per nulla arbitrario (DTF 145 I 167 consid. 4.1 pag. 171; 144 II 427 consid. 3.1.3 pag. 435), poteva infatti rinunciare a esperire il richiesto sopralluogo, volto al dire del ricorrente a chiarire nel dettaglio, in loco, l'estensione della zona edificabile. Contrariamente all'assunto ricorsuale, la decisione impugnata non viola neppure l'obbligo di motivare le sentenze né è costitutiva di un diniego di giustizia, ritenuto ch'essa si esprime sulle censure pertinenti (art. 29 cpv. 2 Cost.; DTF 145 IV 99 consid. 3.1 pag. 109; 142 II 154 consid. 4.2 pag. 157).
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4. La condizione dell'interesse a ricorrere è definita in modo più ampio nell'ambito del ricorso in materia di diritto pubblico, rispetto al ricorso sussidiario in materia costituzionale. Quest'ultimo rimedio è quindi inammissibile (sentenza 2C_328/2018, citata, consid. 3).
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5. Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di effetto sospensivo.
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1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Losanna, 30 giugno 2020
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Chaix
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Il Cancelliere: Crameri
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