BGer 5A_298/2020 | |||
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BGer 5A_298/2020 vom 28.07.2020 |
5A_298/2020 |
Sentenza del 28 luglio 2020 |
II Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudici federali Escher, Giudice presidente,
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Marazzi, von Werdt,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________ SA,
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patrocinata dall'avv. Ezio Tranini,
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ricorrente,
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contro
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B.________ SA,
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patrocinata dallo studio legale Mattei & Partners SA,
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opponente.
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Oggetto
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graduatoria del fallimento,
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ricorso contro la sentenza emanata il 21 febbraio 2020 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2019.175).
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Fatti: | |
A. Il 1° dicembre 2016 è stato decretato il fallimento della C.________ SA. Con lettera 21 dicembre 2016 l'Ufficio dei fallimenti di Mendrisio ha informato la B.________ SA che la fallita risultava creditrice nei suoi confronti di fr. 853'249.20 (in relazione a un contratto di appalto). Con lettera 13 gennaio 2017 la B.________ SA ha contestato tale pretesa e ha insinuato un proprio credito. Il 22 febbraio 2019 l'Ufficio dei fallimenti di Mendrisio ha avvisato la B.________ SA del deposito della graduatoria e del fatto che il credito da lei insinuato era stato integralmente respinto.
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In data 14 marzo 2019 la B.________ SA ha promosso azione di contestazione della graduatoria nei confronti della C.________ SA in liquidazione (art. 250 cpv. 1 LEF), chiedendo di iscrivere a proprio favore un credito di fr. 504'147.92. Con decisione 21 agosto 2019 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord ha parzialmente accolto la petizione, inserendo il credito nella terza classe limitatamente a fr. 34'029.23, pari alla differenza tra il credito di fr. 504'147.92 dell'attrice nei confronti della convenuta e il credito di fr. 470'118.69 (anziché fr. 853'249.20) della convenuta nei confronti dell'attrice.
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B. Con sentenza 21 febbraio 2020 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto l'appello introdotto dalla A.________ SA, cessionaria del diritto della massa fallimentare convenuta di continuare il processo (art. 260 LEF).
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C. Mediante ricorso in materia civile 27 aprile 2020 A.________ SA ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, postulando la reiezione della petizione della B.________ SA.
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Non sono state chieste determinazioni.
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Diritto:
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1. | |
1.1. Le cause di contestazione della graduatoria relative a una pretesa di diritto privato soggiacciono al ricorso in materia civile (art. 72 segg. LTF; v. sentenze 5A_582/2013 del 12 febbraio 2014 consid. 1.2, non pubblicato in DTF 140 III 65; 5A_84/2012 del 19 settembre 2012 consid. 1.2, non pubblicato in DTF 138 III 675). Il gravame, inoltrato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF, combinato con l'art. 46 cpv. 1 lett. a LTF e l'art. 1 cpv. 1 dell'ordinanza del 20 marzo 2020 sulla sospensione dei termini nei procedimenti civili e amministrativi ai fini del mantenimento della giustizia in relazione al coronavirus [COVID-19] [RU 2020 849]) dalla parte soccombente nella sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF), è diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF).
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Quanto al valore di lite (sulla determinazione del valore litigioso nelle cause di contestazione della graduatoria v. DTF 146 III 113 consid. 3.2; 140 III 65 consid. 3.2; 138 III 675 consid. 3), la Corte cantonale ha osservato che, malgrado la stima dell'amministrazione del fallimento preveda un dividendo fallimentare per i creditori di terza classe pari a zero, la lite presenta per la qui ricorrente un interesse dell'ordine di fr. 47'000.--. Questa valutazione non è contestata in questa sede. In tali condizioni, la soglia minima prevista dall'art. 74 cpv. 2 lett. a LTF può considerarsi raggiunta.
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Il ricorso in materia civile è pertanto in linea di principio ammissibile.
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1.2. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). Il ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe; il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).
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Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 140 III 115 consid. 2) - il ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF.
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2. | |
2.1. Il creditore che intende contestare la graduatoria perché il suo credito è stato, in tutto o in parte, rigettato o non è stato collocato nel grado rivendicato, deve promuovere l'azione avanti al giudice del luogo del fallimento, entro venti giorni dalla pubblicazione del deposito della graduatoria (art. 250 cpv. 1 LEF).
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Nell'azione dell'art. 250 cpv. 1 LEF spetta al creditore attore dimostrare l'esistenza, l'ammontare e il grado del suo credito. Spetta invece alla massa fallimentare convenuta sollevare e dimostrare le eccezioni, compresa l'eccezione di compensazione con un suo credito nei confronti del creditore (v. DIETER HIERHOLZER, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 2a ed. 2010, n. 61 segg. ad art. 250 LEF).
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2.2. La Corte cantonale ha osservato che, con la sua risposta alla petizione, la convenuta si è limitata a confermare la contestazione del credito insinuato "in quanto oggetto di contropretesa" della fallita nei confronti dell'attrice. Eccependo la compensazione senza riserva alcuna, ossia non a titolo sussidiario nel caso in cui il credito invocato dalla controparte venisse accertato, la convenuta ha quindi riconosciuto la pretesa dell'attrice di fr. 504'147.92, ciò che rendeva senza oggetto l'assunzione delle prove offerte da quest'ultima per accertare i fatti all'origine del credito (v. art. 150 cpv. 1 CPC a contrario).
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Secondo i Giud ici cantonali, inoltre, nella petizione l'attrice ha allegato le ragioni per cui il credito della convenuta nei suoi confronti non ammonterebbe a fr. 853'249.20, ma a soli fr. 470'118.69, riconoscendo quindi di esserle debitrice soltanto per quest'ultimo importo. La convenuta non avrebbe pertanto dovuto omettere di prendere posizione su tali specifiche allegazioni e di notificare i mezzi di prova a sostegno della propria pretesa.
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Accertata l'esistenza di un credito di fr. 504'147.92 dell'attrice nei confronti della convenuta e di un credito di fr. 470'118.69 della convenuta nei confronti dell'attrice, secondo la Corte cantonale è a ragione che il Pretore ha ordinato in favore di quest'ultima l'iscrizione in terza classe della differenza di fr. 34'029.23.
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2.3. Nel suo gravame, la ricorrente (cessionaria del diritto della massa fallimentare convenuta di continuare il processo) lamenta un accertamento manifestamente errato dei fatti e la violazione dell'art. 8 CC. Essa contesta l'interpretazione effettuata dai Giudici cantonali della risposta della convenuta: da tale allegato non emergerebbe che la massa fallimentare intendeva compensare e riconoscere il credito insinuato dall'attrice, semmai emergerebbe "chiaramente il contrario". Secondo la ricorrente, l'attrice avrebbe dovuto dimostrare l'esistenza del suo credito, ma non lo ha fatto.
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2.4. La censura della ricorrente avverso l'interpretazione della risposta alla petizione è nuova. Essa poteva già essere fatta valere dinanzi alla Corte cantonale, dato che anche il Pretore aveva ritenuto che, in sede di risposta, la convenuta non avesse contestato il credito dell'attrice, ma lo avesse implicitamente riconosciuto ponendovi in compensazione un proprio credito. Tale censura risulta pertanto inammissibile per mancato esaurimento (materiale) delle istanze ricorsuali (v. DTF 143 III 290 consid. 1.1 con rinvii).
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Altrettanto irricevibile risulta la doglianza di violazione dell'art. 8 CC: la ricorrente non si confronta infatti minimamente con l'argomentazione dei Giudici cantonali secondo cui, avendo la convenuta riconosciuto il credito dell'attrice, quest'ultima non doveva più provarne l'esistenza.
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3. Da quanto precede discende che il ricorso va dichiarato integralmente inammissibile.
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Le spese giudiziarie seguon o la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente, dato che non è stata invitata a esprimersi sul ricorso (art. 68 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 2'500.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 28 luglio 2020
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Giudice presidente: Escher
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La Cancelliera: Antonini
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