BGer 2C_631/2020 | |||
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BGer 2C_631/2020 vom 19.08.2020 |
2C_631/2020 |
Sentenza del 19 agosto 2020 |
II Corte di diritto pubblico | |
Composizione
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Giudici federali Seiler, Presidente,
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Aubry Girardin, Hänni,
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Cancelliere Savoldelli.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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patrocinato dall'avv. Ugo Mantoan,
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ricorrente,
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contro
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Sezione della popolazione,
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Consiglio di Stato del Cantone Ticino.
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Oggetto
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Decadenza di un permesso di domicilio UE/AELS,
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ricorso contro la sentenza emanata il 23 giugno 2020
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dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2019.572).
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Fatti: | |
A. Il cittadino italiano A.________ si è trasferito in Svizzera nel 2006 e nel 2011 ha ottenuto un permesso di domicilio UE/AELS.
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Durante un interrogatorio davanti alla polizia cantonale, che ha avuto luogo il 27 gennaio 2018, è tra l'altro emerso che nel luglio 2017 egli è stato sfrattato da un appartamento preso in locazione a X.________ (TI)e che - nel seguito - ha vissuto tra Spagna, Austria e Italia.
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B. Preso atto della situazione, con decisione del 26 marzo 2019 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle Istituzioni del Cantone Ticino ha dichiarato che il permesso di domicilio rilasciato a suo tempo a A.________ era decaduto.
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Tale conclusione è stata condivisa sia dal Consiglio di Stato (9 ottobre 2019) che dal Tribunale amministrativo ticinese (23 giugno 2020).
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C. Con ricorso (non datato) giunto al Tribunale federale il 5 agosto 2020, A.________ chiede che il giudizio della Corte cantonale sia annullato rispettivamente riformato nel senso che il suo permesso di domicilio sia ripristinato.
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Non è stata ordinata nessuna misura di istruzione.
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Diritto: | |
1. L'impugnativa è stata presentata nei termini (art. 46 cpv. 1 lett. b in relazione con l'art. 100 cpv. 1 LTF) contro una decisione finale di un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e 2; art. 90 LTF) e da persona legittimata in tal senso (art. 89 cpv. 1 LTF). Concernendo la decadenza di un permesso che avrebbe altrimenti ancora effetti giuridici, essa sfugge anche alla clausola di cui all'art. 83 lett. c n. 2 LTF, di modo che può essere trattata quale ricorso ordinario in materia di diritto pubblico (art. 83 segg. LTF; DTF 135 II 1 consid. 1.2.1 pag. 4).
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Erwägung 2 | |
2.1. Il permesso di domicilio è di durata illimitata e non è vincolato a condizioni (art. 34 cpv. 1 LStrI); esso può però decadere (art. 61 LStrI) o essere revocato (art. 63 LStrI). La decadenza interviene - tra l'altro - al momento della notifica della partenza all'estero (art. 61 cpv. 1 lett. a LStrI), oppure con il trascorrere di sei mesi da quando lo straniero ha lasciato la Svizzera senza domandare il mantenimento del permesso (art. 61 cpv. 2 LStrI; DTF 145 II 322 consid. 2.3 pag. 325 seg.).
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2.2. In base alla giurisprudenza, la fattispecie di cui all'art. 61 cpv. 2 LStrI è data anche quando uno straniero è assente dalla Svizzera per lunghi periodi e vi rientra prima della scadenza dei sei mesi, ma solo per motivi di lavoro o di visita (nel medesimo senso, cfr. anche l'art. 79 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 [OASA; RS 142.201]). A dipendenza dei casi, ciò può valere anche se nel nostro Paese dispone ancora di un alloggio (DTF 145 II 322 consid. 2.2 e 2.3 pag. 325 seg. e 120 Ib 369 consid. 2c e d pag. 372; sentenza 2C_756/2019 del 14 maggio 2020 consid. 4.4).
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2.3. Giusta gli art. 6 cpv. 5, 12 cpv. 5 e 24 cpv. 6 allegato I dell'accordo sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681), l'unico soggiorno all'estero superiore a sei mesi che non fa decadere un permesso è invece quello giustificato dall'assolvimento di obblighi militari (sentenze 2C_56/2019 del 29 aprile 2019 consid. 3.1 e 2C_732/2017 del 19 settembre 2017 consid. 3).
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Erwägung 3 | |
3.1. In base ai fatti accertati dalla Corte cantonale, che non sono messi in discussione e che vincolano pertanto anche il Tribunale federale (art. 105 LTF), il 27 gennaio 2018 il ricorrente ha indicato alla polizia ticinese: (a) che dopo lo sfratto dall'appartamento di X.________ (TI) - nel luglio 2017 - non ha più avuto a disposizione nessun alloggio in Svizzera; (b) che la sua vita si svolgeva tra Spagna, Austria e Italia; (c) che i suoi effetti personali si trovavano in Italia (dalla compagna o nella casa di campagna), oppure in Spagna (su una barca); (d) che, fatta eccezione per il cognato, non aveva legami personali nel nostro Paese, e che anche la società di cui era titolare a X.________ (TI) era inattiva da oltre 10 anni; (e) che egli non aveva soggiornato in Svizzera negli ultimi sei mesi e che vi aveva vissuto poco anche nel decennio precedente.
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Sennonché, così stando le cose, la constatazione del decadimento del suo permesso - dapprima da parte della Sezione della popolazione, quindi delle istanze di ricorso cantonali - non presta il fianco a critica alcuna. Dagli accertamenti di cui sopra risulta infatti: (a) che l'insorgente ha lasciato la Svizzera oramai da anni, ovvero (almeno) da quando non vi dispone più di un alloggio (luglio 2017); (b) che la sua partenza non è stata accompagnata da nessun annuncio alle autorità migratorie, di modo che il permesso è decaduto con il trascorrere di sei mesi dalla stessa (art. 61 cpv. 2 LStrI).
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3.2. Contrariamente a quanto pare ritenere l'insorgente, questa conclusione vale a prescindere dal comportamento corretto che avrebbe tenuto durante questi anni, poiché tali aspetti non giocano qui nessun ruolo (precedente consid. 2, nel quale è indicato il quadro legale di riferimento relativo alla questione della decadenza).
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D'altra parte, sempre contrariamente a quanto viene richiesto nell'impugnativa, date non sono nemmeno le condizioni per una "sanatoria ex post". Pure una simile fattispecie non è infatti prevista né dalla legge né dall'accordo sulla libera circolazione delle persone (precedente consid. 2) e non può neanche essere dedotta dal principio della proporzionalità (sentenza 2C_498/2015 del 5 novembre 2015 consid. 5.4.2 con ulteriori rinvii). A prescindere da ciò, occorre poi rilevare che le condizioni per la produzione davanti al Tribunale federale del doc. C - che porta la data del 19 giugno 2020 e su cui il ricorrente pare basare la sua domanda, in virtù della locazione di un nuovo alloggio in Svizzera a partire dal gennaio 2020 - non sono date, poiché un simile atto andava semmai già trasmesso alla Corte cantonale (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 134 III 625 consid. 2.2 pag. 629 seg.; 2C_50/2014 del 28 maggio 2014 consid. 2.3).
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3.3. Nel caso ritenga oggi di adempiere alle condizioni per soggiornare in Svizzera sulla base di un'altra autorizzazione, l'insorgente ha evidentemente facoltà di indirizzarsi alle autorità migratorie.
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Anche in tale contesto, queste ultime non saranno però chiamate ad esprimersi sul ripristino del permesso di domicilio di cui disponeva - che è definitivamente decaduto - bensì sul rilascio di una nuova autorizzazione di soggiorno.
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4. Per quanto precede, il ricorso è respinto. L'istanza di assistenza giudiziaria non può essere accolta siccome il gravame doveva apparire sin dall'inizio come privo di probabilità di successo ( art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. Il ricorso è respinto.
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2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
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3. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
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4. C omunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione.
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Losanna, 19 agosto 2020
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In nome della II Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Seiler
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Il Cancelliere: Savoldelli
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