BGer 1C_670/2019 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 04.09.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 1C_670/2019 vom 20.08.2020 |
1C_670/2019, |
1C_397/2020 |
Sentenza del 20 agosto 2020 |
I Corte di diritto pubblico | |
Composizione
| |
Giudici federali Chaix, Presidente,
| |
Jametti, Haag, Müller, Merz,
| |
Cancelliere Crameri.
|
Partecipanti al procedimento | |
Gianluca Padlina,
| |
Studio legale Sulser Jelmini Padlina e Partner,
| |
ricorrente,
| |
contro
| |
1C_670/2019
| |
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino,
| |
CSt-2019, ricorso contro il verbale di accertamento dei risultati della votazione di ballottaggio del 17 novembre 2019 per l'elezione di due deputati al Consiglio degli Stati per il Cantone Ticino,
| |
e
| |
1C_397/2020
| |
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
| |
Oggetto
| |
atti preparatori della votazione di ballottaggio del 17 novembre 2019per l'elezione di due deputati al Consiglio degli Stati per il Cantone Ticino (tempestività dell'invio del materiale di voto agli elettori all'estero),
| |
ricorso contro la sentenza emanata il 3 giugno 2020 dal Tribunale cantonale amministrativo (incarto 52.2019.599).
|
Fatti: | |
A. Con decreto del 5 giugno 2019 il Consiglio di Stato ha convocato le assemblee dei Comuni del Cantone per domenica 20 ottobre 2019 per eleggere, in un circondario unico costituito dall'intero Cantone e con il sistema maggioritario, due deputati al Consiglio degli Stati per la legislatura 2019-2023 (Foglio ufficiale n. 46/2019 del 7 giugno 2019 pag. 5479). L'Esecutivo cantonale ha stabilito che, nel caso in cui la maggioranza assoluta non fosse stata raggiunta, il ballottaggio si sarebbe tenuto domenica 17 novembre 2019.
| 1 |
B. Il 20 ottobre 2019 ha avuto luogo il primo turno; nessuno dei candidati ha raggiunto la maggioranza assoluta. Tre candidati non hanno conseguito il numero di voti necessario per poter partecipare al turno di ballottaggio (FU n. 86/2019 del 25 ottobre 2019 pag. 10122). Il Governo, accertato che due candidati avevano nel frattempo rinunciato a parteciparvi, ha confermato lo svolgimento dell'elezione per domenica 17 novembre 2019 con il sistema della maggioranza relativa (decreto del 25 ottobre 2019, FU n. 87/88 del 29 ottobre 2019 pag. 10245).
| 2 |
C. Domenica 17 novembre 2019 ha avuto luogo il turno di ballottaggio. Mercoledì 20 novembre 2019, il Consiglio di Stato ha stabilito i risultati, pubblicandoli il 22 novembre seguente (Foglio ufficiale n. 94/2019 pag. 11136). I candidati hanno ottenuto i seguenti voti:
| 3 |
Filippo Lombardi, 1956, PPD+GG 36'423
| 4 |
Marina Carobbio Guscetti, 1966, PS 36'469
| 5 |
Marco Ch iesa, 1974, Lega dei Ticinesi/UDC 42'548
| 6 |
Giovanni Merlini, 1962, PLR 33 '278
| 7 |
Sono stati proclamati eletti Marco Chiesa e Marina Carobbio Guscetti, quest'ultima avendo ottenuto 46 suffragi in più del deputato uscente Filippo Lombardi, giunto terzo.
| 8 |
D. Avverso il verbale di accertamento dei risultati di quest'ultima elezione, il 23 dicembre 2019 l'avv. Gianluca Padlina, cittadino di Mend risio, ha presentato al Tribunale federale un ricorso per violazione del diritto di voto dei cittadini (causa 1C_670/2019). Chiede di rinunciare a prelevare un anticipo delle spese postulando, in via principale, di annullare la proclamazione e l'accertamento dei risultati della votazione, di ordinarne la ripetizione e d'invitare il Consiglio di Stato a convocare le assemblee a tale scopo; in via subordinata chiede di accertare l'irregolarità della procedura preparatoria della votazione di ballottaggio.
| 9 |
Il Consiglio di Stato propone di respingere il ricorso. In replica il ricorrente ribadisce le proprie conclusioni, come il Governo nella duplica del 15 aprile 2020, trasmessa per conoscenza al ricorrente.
| 10 |
E. Nel frattempo, martedì 19 novembre 2019, Gianluca Padlina aveva chiesto in via provvisionale al Consiglio di Stato di ordinare ai municipi di conservare le buste contenenti le schede di voto e le carte di legittimazione del turno di ballottaggio pervenute o che sarebbero giunte dopo il 17 novembre 2019. La Cancelleria dello Stato ha chiesto ai comuni di conservarle e di comunicare il numero di ticinesi all'estero che avevano votato al primo turno e in occasione del ballottaggio, nonché il numero di buste depositate dopo il termine del primo turno, differenziando se possibile per provenienza dall'estero o residenti.
| 11 |
F. Il 20 novembre 2019 Gianluca Padlina è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo lamentando l'operato delle cancellerie comunali riguardo alla tempestività dell'invio del materiale di voto agli elettori all'estero per il turno di ballottaggio. Dopo la settuplica, con giudizio del 3 giugno 2020, la Corte cantonale, dichiarate tardive le censure relative ad asserite discrepanze tra il numero di buste inviate all'estero e quello dei ticinesi all'estero iscritti nei cataloghi elettorali, ha respinto in quanto ricevibile il ricorso.
| 12 |
G. Con ricorso in materia di diritto pubblico per violazione dei diritti politici del 6 luglio 2020, Gianluca Padlina impugna questa sentenza dinanzi al Tribunale federale ( causa 1C_397/2020). Ne postula l'annullamento e ripropone, in via principale le conclusioni formulate nel precedente ricorso e, in via subordinata, di accertare l'irregolarità della procedura preparatoria e che il materiale di voto non sarebbe pervenuto a tutti gli elettori ticinesi residenti all'estero entro il termine di 10 giorni fissato dal diritto cantonale; in via ancora più subordinata chiede di rinviare gli atti alla Corte cantonale affinché, esperiti accertamenti relativi a possibili errori operati da alcuni comuni circa la determinazione degli aventi diritto di voto, si pronunci nuovamente.
| 13 |
In questa causa non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.
| 14 |
Diritto: | |
1.
| 15 |
1.1. Il ricorrente chiede di congiungere i due gravami da lui presentati. La richiesta può essere accolta, ritenuto che le cause concernono la medesima fattispecie (art. 24 cpv. 2 PC [RS 273] e 71 LTF).
| 16 |
1.2. Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 145 II 168 consid. 1 pag. 170). La legittimazione del ricorrente, quale avente diritto di voto nell'affare in causa e che ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore (art. 89 cpv. 1 lett. a e cpv. 3 LTF), è pacifica.
| 17 |
1.3. Il ricorso in materia di diritti politici (art. 82 lett. c LTF) è dato contro la violazione del diritto di voto dei cittadini e le elezioni a livello federale, cantonale e comunale (DTF 138 I 171 consid. 1.1 pag. 175). I gravami sono tempestivi (art. 100 cpv. 1 LTF) e diretti contro decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza. Con riferimento alla causa 1C_670/2019 giova rilevare infatti che le decisioni del Consiglio di Stato inerenti ai ricorsi contro i risultati delle votazioni e delle elezioni sono definitive, riservato il diritto federale (art. 134 cpv. 1 della legge sull'esercizio dei diritti politici del 19 novembre 2018, entrata in vigore il 1° settembre 2019; LEDP; RL 150.100 e art. 88 cpv. 2 secondo periodo LTF; cfr. DTF 143 I 426 consid. 3 pag. 431). Anche nell'impugnato verbale di accertamento dei risultati della votazione di ballottaggio quale rimedio di diritto è indicato il ricorso al Tribunale federale. I ricorsi contro i risultati delle elezioni non sospendono l'entrata in carica delle persone elette (art. 134 cpv. 3 LEDP).
| 18 |
1.4. Per contro, riguardo alla causa 1C_397/2020, occorre rilevare che avverso gli atti della procedura preparatoria, ossia quelli compiuti fino alla chiusura delle operazioni di voto, in concreto dai municipi, può essere interposto dapprima ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (art. 133 cpv. 1 e 2 LEDP), il cui giudizio costituisce una decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza, impugnabile al Tribunale federale (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF).
| 19 |
1.5. Le esigenze in materia di motivazione previste dall'art. 42 cpv. 2 LTF valgono anche per i ricorsi secondo l'art. 82 lett. c LTF (DTF 141 I 78 consid. 4.1 pag. 82, 36 consid. 1.3 pag. 41). Questa Corte non è pertanto di massima tenuta a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste non sono presentate nella sede federale (DTF 145 II 153 consid. 2.1 pag. 156; 144 V 388 consid. 2 pag. 394). Quando il ricorrente, come in concreto, invoca la violazione di diritti costituzionali (buona fede, principio dell'affidamento), il Tribunale federale, in applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, esamina le censure soltanto se siano state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (DTF 143 I 377 consid. 1.2 e 1.3 pag. 380) : in caso contrario esso non può accogliere un ricorso neppure quando si sia effettivamente in presenza di una violazione della Costituzione (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2 pag. 286 e rinvii). Come si vedrà, gli atti di ricorso disattendono in larga misura queste esigenze di motivazione.
| 20 |
1.6. Il Tribunale federale, quando come nella causa 1C_397/2020, si tratti di un'autorità giudiziaria, fonda il suo ragionamento giuridico sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 97 cpv. 1 e art. 105 cpv. 1 LTF; DTF 138 I 171 consid. 1.4 pag. 176; GEROLD STEINMANN/ADRIAN MATTLE, in: BSK Bundesgerichtsgesetz, 3aed., n. 90 e 91 ad art 82). Esso può scostarsene solo se tale accertamento è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, ciò che spetta al ricorrente dimostrare (DTF 145 V 188 consid. 2 pag. 190; 142 II 355 consid. 6 pag. 358). Di massima, il Tribunale federale non deve procedere esso medesimo all'assunzione di prove (DTF 136 II 101 consid. 2 pag. 104).
| 21 |
1.7. Secondo l'art. 95 lett. a, c, nonché d LTF, nel ricorso per violazione dei diritti politici si può far valere la lesione del diritto federale, dei diritti costituzionali cantonali, come pure delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari. Il Tribunale federale esamina liberamente queste censure nonché l'interpretazione e l'applicazione del diritto federale e del diritto costituzionale cantonale, come pure delle norme di rango inferiore che sono strettamente legate al diritto di voto o ne precisano il contenuto e la portata; vaglia per contro soltanto sotto il ristretto profilo dell'arbitrio l'applicazione delle norme di procedura e d'organizzazione che non toccano il contenuto stesso dei diritti politici (DTF 141 I 221 consid. 3.1 pag. 224; 138 I 171 consid. 1.5 pag. 176).
| 22 |
Erwägung 2 | |
2.1. In larga misura i Cantoni sono di massima liberi nell'organizzare i loro sistemi politici e le procedure di elezione in materia cantonale, come è quella dell'elezione dei deputati al Consiglio degli Stati (art. 39 cpv. 1 Cost.). Questa competenza viene esercitata nel quadro dell'art. 34 cpv. 2 Cost., secondo cui la garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto (DTF 145 I 207 consid. 2.1 pag. 215; 143 I 211 consid. 3.1 pag. 212).
| 23 |
La libertà di voto e di elezione garantisce al cittadino elettore che siano riconosciuti solo i risultati elettorali corrispondenti in modo affidabile e non falsato alla sua volontà liberamente espressa (art. 34 cpv. 2 Cost.) e pertanto di criticare attraverso un ricorso fondato sull'art. 82 lett. c LTF ogni circostanza che si presti a falsare l'espressione della volontà dei votanti. Questa garanzia tutela il diritto dei cittadini di non subire pressioni o di essere influenzati in maniera inammissibile nella formazione e nell'espressione della loro volontà politica (DTF 143 I 211 consid. 3.1 pag. 212; 140 I 338 consid. 5 e 5.1 pag. 341 seg.). La stessa potrebbe essere pregiudicata quando una parte rilevante degli aventi diritto di voto, in concreto quelli residenti all'estero, sarebbe, di fatto, esclusa dall'esercizio del diritto di voto, cosicché non si potrebbe più parlare di una composizione corretta del corpo elettorale (DTF 116 Ia 359 consid. 3b pag. 365; 114 Ia 42 consid. 4a pag. 44; sentenza 1C_243/2011 del 15 settembre 2011 consid. 2.1, in: ZBl 113/2012 pag. 143).
| 24 |
Il diritto costituzionale federale impone che nel quadro di uno spoglio, l'autorità incaricata di procedervi conti con cura e diligenza i suffragi e garantisca la regolarità del conteggio nonché la corretta determinazione dei risultati dello scrutinio (DTF 141 II 297 consid. 5.2 pag. 299). In particolare, l'autorità deve procedere con cura, e conformemente alle norme applicabili, alle differenti operazioni di cernita del materiale di voto, della qualificazione delle schede e del conteggio dei suffragi (DTF 141 I 221 consid. 3.2 pag. 225; 138 II 13 consid. 6.3 pag. 20). Trattandosi dell'esattezza dello scrutinio, l'art. 34 Cost. impone un obbligo di risultato, ma non prescrive alcuna procedura particolare riguardo alle operazioni di spoglio. Spetta in primo luogo al diritto cantonale definire la natura e la portata delle verifiche da effettuare nell'ambito dello spoglio; le autorità di ricorso devono tuttavia esaminare accuratamente le censure sollevate contro i risultati di elezioni o votazioni, in ogni caso qualora il risultato sia molto serrato e il ricorrente indichi elementi precisi che permettano di desumere un conteggio errato dei voti o un comportamento non consono delle autorità incaricate di garantire lo svolgimento corretto della votazione o dell'elezione (DTF 141 I 221 consid. 3.2 pag. 225). Questi aspetti garantiscono un funzionamento sicuro, regolare e corretto della democrazia (DTF 145 I 207 consid. 2.1 e consid. 4.1 pag. 5; 143 I 78 consid. 4.3 pag. 82; sentenza 1C_396/2019 dell'8 novembre 2019, apparsa in: ZGRG, Rivista grigionese di legislazione e giurisprudenza, n. 4/2019, pag. 188).
| 25 |
2.2. Quando il Tribunale federale accerta l'esistenza di errori nello svolgimento di votazioni o elezioni, esso le annulla soltanto qualora le criticate irregolarità siano rilevanti e abbiano potuto influenzare l'esito dello scrutinio. In questi casi, il cittadino non deve dimostrare che il vizio ha avuto ripercussioni importanti sull'esito della votazione, essendo sufficiente che - sulla base dei fatti accertati - una siffatta conseguenza sia possibile, ciò che il Tribunale federale esamina, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie, liberamente. In tale contesto, esso considera in particolare l'ampiezza della differenza dei voti, la gravità del vizio accertato e la sua importanza nel quadro complessivo della votazione (DTF 145 I 1 consid. 4.2 pag. 5; 143 I 78 consid. 7.1 pag. 91 seg.).
| 26 |
Erwägung 3 | |
Nella causa 1C_670/2019, il ricorrente sostiene d'impugnare i risultati della votazione di ballottaggio. Egli non critica né adduce tuttavia alcuna irregolarità nel conteggio delle schede, non censura l'accertata differenza di 46 voti né mette in dubbio la correttezza di questo risultato; non fa neppure valere che, visto l'esito molto stretto, dinanzi alle autorità cantonali avrebbe postulato di procedere a un riconteggio adducendo seri indizi secondo i quali lo spoglio delle schede non sarebbe avvenuto in maniera regolare, ricordato che il Cantone Ticino non prevede un obbligo di riconteggio in presenza di un risultato molto stretto (cfr. DTF 141 II 297 consid. 5.2-5.5 pag. 299 segg.; 138 I 171; 138 II 5 consid. 2 e 3 pag. 7 segg.; sentenza 1C_651/2017 del 9 marzo 2018, apparsa in: RtiD II-2018 n. 23).
| 27 |
In questa causa egli non fa valere infatti che vi sarebbero state delle irregolarità nell'ambito dello spoglio, come ad esempio un comportamento non consono o non diligente delle autorità nel quadro della qualificazione delle schede e nel conteggio dei suffragi, che avrebbero potuto influire sulla corretta determinazione dei risultati. Egli non critica nemmeno la correttezza del verbale di accertamento dei risultati. Il gravame è in effetti incentrato solo indirettamente sul risultato del ballottaggio, ritenuto ch'egli contesta unicamente pretese irregolarità asseritamente compiute nell'ambito della procedura preparatoria riguardo a ipotizzati ritardi negli invii del materiale di voto agli elettori residenti all'estero. Al riguardo egli si limita a ribadire gli argomenti che aveva precedentemente addotto dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, alla cui procedura egli rinvia, censure poi riproposte nella causa 1C_397/2020. Queste critiche esulano dall'oggetto di un ricorso contro i risultati dell'elezione, dovendo essere esaminate nell'ambito di quello presentato contro gli atti della procedura preparatoria, irregolarità che avrebbero se del caso potuto influire poi, di riflesso, sul risultato dello scrutinio. Dette critiche sono inoltre inammissibili, perché al riguardo non si è in presenza di una decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF). In effetti, il ricorrente precisa che i fatti descritti nel primo ricorso sono identici a quelli addotti nel secondo, nel quale riprende le censure sollevate nel primo. In quanto ammissibile, il ricorso nella causa 1C_670/2019 dev'essere quindi respinto (sulle condizioni per impugnare congiuntamente il verbale di accertamento e la decisione che accerta la validità degli atti della procedura preparatoria cfr. sentenza 1C_346/2018 del 4 marzo 2019 consid. 1.2).
| 28 |
Erwägung 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1. Come rilevato dal ricorrente, la procedura d'elezione dei deputati al Consiglio degli Stati è determinata dal diritto cantonale (art. 150 cpv. 3 Cost.; cfr. anche gli art. 39 cpv. 1 Cost. e 15 cpv. 2 della legge federale concernente persone e istituzioni svizzere all'estero, LSEst, RS 195.1, secondo cui per i diritti politici in materia cantonale e comunale è fatto salvo il diritto cantonale). Nel Cantone Ticino i deputati al Consiglio degli Stati sono eletti con il sistema maggioritario ogni quattro anni contemporaneamente ai deputati al Consiglio nazionale, con la maggioranza assoluta al primo turno in un circondario unico costituito dall'intero Cantone (art. 48 cpv. 1 Cost./TI e art. 73 cpv.1 LEDP), secondo le modalità previste dalla LEDP (art. 1 cpv. 1 LEDP). L'art. 30 Cost./TI dispone che la legge definisce i casi in cui il cittadino ticinese all'estero acquista i diritti politici e ne stabilisce l'esercizio. Giusta l'art. 3 LEDP, ha diritto di voto in materia cantonale ogni cittadino ticinese all'estero di diciotto anni compiuti il cui comune di voto ai sensi della legislazione federale è nel Cantone (lett. b). La disciplina relativa al materiale di voto è regolata nel capitolo quarto della LEDP. Secondo l'art. 17 cpv. 1 LEDP, l'autorità competente per la votazione o l'elezione prepara il materiale di voto e se ne assume i costi, riservato quanto previsto dal capoverso 2, che stabilisce che quello messo a disposizione dal Cantone è pagato da questo, mentre le spese di invio sono assunte dal Comune. Nelle elezioni il materiale di voto comprende le schede e le istruzioni sulle modalità di voto. Il Governo può emanare ulteriori prescrizioni sul materiale di voto e sulla sua custodia (cpv. 6).
| 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'art. 18 LEDP ha il seguente tenore:
| 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 La cancelleria comunale invia al domicilio di ogni avente diritto di voto il materiale di voto in modo che questo lo riceva al minimo tre e al massimo quattro settimane prima del giorno della votazione o dell'elezione.
| 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Nel caso di elezione del Sindaco o di turno di ballottaggio, il termine minimo del capoverso 1 è ridotto a dieci giorni.
| 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2. Il ricorrente critica il mancato esame da parte della Corte cantonale delle sue contestazioni, ritenute tardive, inerenti all'asserita discrepanza tra il numero di buste inviate all'estero con quello dei ticinesi all'estero aventi diritto di voto. Al riguardo adduce una violazione della massima d'ufficio, del principio inquisitorio e di quelli dell'affidamento e della buona fede, nonché la violazione del divieto di formalismo eccessivo. A torto.
| 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2.1. I giudici cantonali hanno ritenuto che questa critica è diretta contro un ulteriore atto preparatorio svolto dai comuni, segnatamente quello della stampa delle schede di legittimazione, che al dire del ricorrente sarebbe verosimilmente avvenuto sulla base di cataloghi elettorali errati. Egli non contesta, rettamente, che la censura non concernerebbe un atto preparatorio (DTF 142 I 42 consid. 4a pag. 44). Al riguardo i giudici cantonali hanno stabilito che per l'insorgente il preteso vizio era desumibile dalla tabella trasmessagli dal Governo il 23 dicembre 2019, ma ch'egli ha contestato tale aspetto soltanto con la triplica del 10 gennaio 2020, ovvero quando il notorio termine di tre giorni per impugnare quest'atto preparatorio era ampiamente scaduto (art. 133 cpv. 5 LEDP), visto che la LEDP non prevede ferie giudiziarie (art. 130 cpv. 1 LEDP).
| 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2.2. I giudici cantonali hanno ritenuto tardive anche le censure volte a contestare asserite anomali variazioni dei cataloghi elettorali, visto che i relativi dati erano contenuti nei verbali di accertamento dei risultati dell'elezione, pubblicati nel Foglio ufficiale del 25 ottobre, rispettivamente del 22 novembre 2019. Contravvenendo al suo obbligo di motivazione (art. 42 LTF), il ricorrente non contesta quest'argomentazione. Ora, secondo la consolidata prassi, quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 142 III 364 consid. 2.4 in fine pag. 368; 138 I 97 consid. 4.1.4 pag. 100).
| 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2.3. Quale terza motivazione hanno aggiunto ch'egli non poteva pretendere che la Corte cantonale esaminasse queste domande a titolo indipendente, tali aspetti non essendo rilevanti ai fini dell'oggetto del litigio, limitato alla criticata tempestività dell'invio del materiale di voto. Hanno poi ricordato ch'essa non è autorità di vigilanza in materia elettorale. Il ricorrente non contesta questa tesi.
| 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2.4. Quale quarta motivazione hanno rinviato alle spiegazioni, ritenute pertinenti, espresse dal Governo con la quadruplica e la sestuplica. Ora, il ricorrente non si confronta con le stesse, limitandosi a rilevare in maniera generica che dette spiegazioni non sarebbero sufficienti e/o soddisfacenti, visto che non indicherebbero il numero determinante degli iscritti in catalogo. Anche questa critica è quindi inammissibile per carenza di motivazione (art. 42 LTF).
| 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inoltre, nella misura in cui il ricorrente parrebbe criticare la tenuta dei cataloghi elettorali, occorre sottolineare che in tale ambito egli nemmeno accenna a una pretesa violazione dell'art. 5 LEDP, secondo cui i Municipi tengono i cataloghi elettorali (cpv. 1), che devono essere costantemente aggiornati fino al quinto giorno prima di ogni votazione o elezione (cpv. 2). Né tenta di spiegare perché sarebbe stato legittimato a contestare quelli di altri Comuni, ritenuto che nella lista di quelli che avrebbero inviato all'estero un numero di buste asseritamente superiore a quello degli iscritti in catalogo non figura il suo. Secondo l'art. 5 cpv. 3 LEDP, soltanto gli aventi diritto di voto nel Comune hanno infatti il diritto di consultarlo. Secondo l'art. 132 cpv. 1 LEDP, solo i cittadini attivi nel Comune possono poi interporre ricorso al Governo contro il catalogo elettorale federale, cantonale e comunale del proprio Comune (art. 8 LEDP); contro le decisioni governative, limitatamente al catalogo elettorale cantonale e comunale, è poi dato il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (art. 132 cpv. 2 LEDP).
| 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3. La critica sarebbe comunque infondata. Egli si limita infatti ad addurre che dopo aver ricevuto la duplica governativa ha chiesto la fissazione di un termine per esprimersi sulla stessa, istanza accolta dalla Corte cantonale. Ciò nulla muta al fatto che una semplice lettura dei rimedi di diritto previsti dalla LEDP, segnatamente degli art. 132-134 (ricorsi contro il catalogo elettorale, contro gli atti della procedura preparatoria e contro i risultati delle votazioni ed elezioni), permetteva al ricorrente, peraltro avvocato di professione e che aveva già inoltrato gravami in tale materia, di impugnare correttamente e tempestivamente il nuovo, asserito vizio.
| 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certo, l'art. 25 cpv. 1 della legge ticinese sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100), applicabile anche alle autorità di ricorso, stabilisce che l'autorità amministrativa accerta d'ufficio i fatti, non è vincolata alle domande di prova delle parti e valuta le prove secondo libero convincimento. Ciò tuttavia, qualora sia debitamente adita con i relativi rimedi di diritto, condizione non adempiuta in concreto. La circostanza che il ricorrente ha sollevato detta problematica, sollecitando "chiarimenti" al riguardo, non imponeva alla Corte cantonale d'esaminarla compiutamente d'ufficio, in maniera non consona con la LEDP: non si è quindi in presenza di un diniego di giustizia formale né di una violazione del principio della buona fede (DTF 145 I 201 consid. 4.2.1 pag. 204; 144 II 184 consid. 3.1 pag. 192; 142 II 154 consid. 4.2 pag. 157).
| 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.
| 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1. Il ricorrente ricorda d'essere stato contattato da cittadini ticinesi residenti all'estero che lamentavano di non avere ricevuto tempestivamente il materiale di voto. Osserva che nel decreto governativo del 25 ottobre 2019 si precisa che per i ticinesi all'estero le Cancellerie comunali, non appena in possesso delle schede ufficiali, procedono "immediatamente" alla loro spedizione, visto che nel turno di ballottaggio il termine è ridotto a 10 giorni. Egli censura l'invio tardivo del materiale di voto, nonché la pretesa irregolarità consistente nell'affrancatura al suo dire errata e insufficiente di un importante numero di buste, inviate tramite Posta B (economy), segnatamente 71 buste da parte di cinque Comuni e 1330 schede inviate da 32 comuni dopo il 29 ottobre 2019, per un totale di 1401 schede. Sostiene che l'art. 18 cpv. 2 LEDP istituirebbe un termine chiaro e inequivocabile circa la ricezione del materiale di voto, norma che la Corte cantonale avrebbe interpretato in maniera arbitraria. È vero che il tenore e lo scopo di questa norma sono di per sé chiari e facilmente intelligibili, per cui essa non necessita di massima di alcuna interpretazione, ritenuto che il limite dell'interpretazione è costituito dal senso letterale chiaro e univoco della disposizione (interpretazione letterale; sulle regole d'interpretazione vedi DTF 145 I 26 consid. 5 pag. 35; 145 IV 146 consid. 2.3 pag. 149). Come si vedrà, esaminandone compiutamente l'applicazione da parte dei singoli comuni, la Corte cantonale non l'ha interpretata in maniera anticostituzionale.
| 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2. Riguardo all'art. 18 LEDP, essa ha rilevato infatti che, facendo dipendere il termine per l'invio del materiale di voto da quello della sua ricezione da parte dell'elettore, il legislatore ha inteso adeguarsi a quanto già previsto dalla legge federale sui diritti politici del 17 dicembre 1976 (LDP; RS 161.1), allo scopo di allinearne le modalità di invio. Ciò, in particolare, riguardo all'art. 11 cpv. 3, secondo cui gli aventi diritto di voto ricevono il materiale necessario per votare validamente, secondo la normativa cantonale, al minimo tre e al massimo quattro settimane prima del giorno della votazione, rinviando al messaggio governativo n. 7185 del 20 aprile 2016 concernente la revisione della LEDP e al relativo rapporto commissionale. In quest'ultimo si rileva che a livello pratico, in occasione delle elezioni, il Servizio dei diritti politici prende contatto con La Posta e da essa riceve una tabella in cui sono riportati i termini di recapito del materiale di voto a dipendenza delle opzioni di invio (posta A, posta B, ecc.). La tabella è trasmessa ai comuni, che si organizzano in modo da consegnare il materiale di voto a La Posta secondo una tempistica che consenta a quest'ultima un recapito tempestivo dello stesso, rilevando che La Posta può sbagliare, casi simili essendo poi regolati dal rapporto contrattuale ch'essa ha con i comuni. Circa eventuali ricorsi contro presunte ritardate spedizioni del materiale di voto, un argomento ch'era stato sollevato dalla minoranza commissionale, si osserva che sono già successi alcuni casi simili, ma i comuni interessati sono sempre riusciti a dimostrare che avevano trasmesso per tempo il materiale di voto. La minoranza della Commissione riteneva per contro che i termini previsti per il ricevimento del materiale di voto non potrebbero essere garantiti, a maggior ragione trattandosi di cittadini residenti all'estero, motivo per cui essi potrebbero contestare al Municipio di non averlo spedito in tempo. Visto che non si può verificare quando l'elettore riceve il materiale di voto, ma per converso la data della sua spedizione proponeva di fissare quest'ultima data quale criterio determinante, e non quella della sua ricezione: questa proposta non è stata accettata.
| 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riguardo al termine di 10 giorni in caso di ballottaggio, dal messaggio risulta che il Governo era cosciente del problema della ricezione tempestiva del materiale di voto, anche all'estero. Esso ha quindi proposto al Parlamento di anticipare il termine per il ritiro delle candidature, non volendo tuttavia modificare quello di quattro settimane tra il primo turno e quello di ballottaggio. Tale tempistica teneva conto della volontà, da un lato, di disporre di più tempo per il recapito del materiale di voto e, dall'altro, di permettere l'insediamento dei deputati al Consiglio degli Stati per poter partecipare all'elezione del Consiglio federale, proposta adottata senza discussione.
| 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certo, come rilevato dai giudici cantonali, l'art. 18 LEDP impone alle cancellerie comunali di spedire tempestivamente il materiale di voto, ma non istituisce tuttavia un diritto alla ricezione tempestiva dello stesso da parte dell'elettore. Al loro dire, ciò non sarebbe del resto nemmeno possibile, perché l'autorità non è in misura né di verificare né di garantire che il materiale di voto consegnato a La Posta a una determinata data giunga entro un giorno stabilito a tutti gli elettori, siano essi in Svizzera o all'estero. L'invio tramite posta comporta infatti il rischio ch'esso sia recapitato tardivamente o anche smarrito; eventuali ritardi possono essere dovuti anche a omissioni da parte degli elettori nell'annunciare modifiche dell'indirizzo di recapito, carente apposizione del nome sulla cassetta delle lettere, ecc. Per gli elettori all'estero, questi rischi sono accresciuti dalla circostanza che gli attori incaricati del trasporto sono ovviamente più numerosi, includendo anche servizi postali stranieri.
| 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secondo la Corte cantonale, il fatto che il Legislatore cantonale non abbia inteso istituire un diritto soggettivo alla tempestiva ricezione del materiale di voto è confermato proprio dalla tempistica prevista per la procedura di ballottaggio, anche per gli elettori all'estero. Infatti, pur avendo in occasione della revisione della LEDP inteso rendere più agevole la partecipazione al voto di questi ultimi, il Parlamento per la procedura di ballottaggio ha comunque mantenuto una tempistica assai serrata. Nel caso in esame, tra il momento in cui le liste sono divenute definitive, segnatamente giovedì 24 ottobre alle ore 18:00, e giovedì 7 novembre 2019, termine entro il quale il materiale avrebbe dovuto essere recapitato agli elettori, erano a disposizione unicamente nove giorni lavorativi (considerando la festività cantonale di venerdì 1° novembre) per effettuare tutte le operazioni necessarie (stampa del materiale di voto, preparazione per ciascun comune, consegna alle cancellerie, confezione delle carte di legittimazione e delle buste e invio, trasporto e recapito all'elettore). Tale interpretazione troverebbe inoltre conforto pure nel fatto che l'attuale impostazione della LEDP deriva dalla volontà di allinearla a quella federale. In tale ambito l'art. 12 cpv. 4 dell'ordinanza concernente persone e istituzioni svizzere all'estero del 7 ottobre 2015 (OSEst; RS 195.11), dispone che l'avente diritto di voto all'estero che riceve il materiale di voto in ritardo, sebbene sia stato spedito tempestivamente, o la cui scheda perviene troppo tardi al comune di voto, non può far valere alcun diritto per questi ritardi.
| 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3. Il ricorrente, riproponendo le censure addotte nella causa 1C_670/2019, sostiene che il materiale di voto non sarebbe pervenuto almeno dieci giorni prima al domicilio di un numero estremamente elevato di elettori all'estero, al suo dire 1'401, ossia a tutti i destinatari dei 1'330 invii effettuati per posta priority dopo il 29 ottobre 2019, rispettivamente i 71 destinatari degli invii per posta economy. Adduce poi un asserito crollo della partecipazione di detti elettori tra il primo turno e quello di ballottaggio di 620 votanti. Davanti alla Corte cantonale egli ha contestato la tempestività degli atti preparatori con cui le cancellerie comunali hanno consegnato le buste a La Posta, censura riproposta dinanzi al Tribunale federale, senza tuttavia confrontarsi come si vedrà, con gli accertamenti e le conclusioni ritenuti dai giudici cantonali al riguardo. Fa valere che il mancato rispetto del termine di 10 giorni sarebbe imputabile ai comuni che, per negligenza non avrebbero inviato immediatamente il materiale di voto violando in tal modo il punto 3b del decreto governativo del 25 ottobre 2019, e/o che l'hanno spedito per posta economy, violando la direttiva n. 2 Svizzeri e ticinesi all'estero.
| 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4. In concreto, il 24 ottobre 2019 la Cancelleria dello Stato ha comunicato ai municipi che il materiale di voto sarebbe stato disponibile a partire da lunedì 28 ottobre 2019. Riguardo ai ticinesi all'estero, ha attirato l'attenzione sul fatto che, a causa dei termini brevi, occorre inviare il materiale di voto il più presto possibile e con modalità di spedizione rapide. La Corte cantonale osserva che il rispetto dei termini di cui all'art. 18 LEDP non dipende dalla verifica dell'effettiva ricezione del materiale di voto da parte degli elettori, bensì dalla dimostrazione della tempestività del suo invio. Ha quindi esaminato se al riguardo le cancellerie comunali hanno o no adottato la diligenza necessaria, domanda alla quale ha in sostanza risposto affermativamente. Ha stabilito che il semplice fatto di avere spedito le schede per posta non prioritaria, non comporterebbe di per sé una violazione del diritto. Ha nondimeno ritenuto - rettamente - che nel caso in esame, considerati i tempi ristretti del ballottaggio, gli invii per posta
| 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|