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Informationen zum Dokument  BGer 2C_639/2020  Materielle Begründung
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BGer 2C_639/2020 vom 15.09.2020
 
 
2C_639/2020
 
 
Sentenza del 15 settembre 2020
 
 
II Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Seiler, Presidente,
 
Cancelliere Savoldelli.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino.
 
Oggetto
 
Imposta cantonale e imposta federale diretta 2016,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 6 luglio 2020
 
dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
 
del Cantone Ticino (80.2019.187; 80.2019.188).
 
 
Fatti:
 
Con decisione del 24 ottobre 2018, l'Ufficio competente ha tassato i coniugi A.________ e B.________ per il periodo fiscale 2016. In questo contesto, procedendo a una tassazione d'ufficio parziale, ha aggiunto a quanto dichiarato un importo di fr. 35'000.-- a titolo di "altri redditi".
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Nel seguito, la liceità di detta aggiunta è stata confermata sia su reclamo (29 maggio 2019) che su ricorso davanti alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (6 luglio 2020), cui A.________ si era rivolto dopo il decesso della moglie.
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Con ricorso del 5 agosto e complemento del 26 agosto 2020, A.________ ha contestato l'aggiunta di fr. 35'000.-- davanti al Tribunale federale. Non è stato ordinato nessuno scambio di scritti.
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Diritto:
 
1. Contro decisioni come quella in esame, relativa alla tassazione di un determinato periodo fiscale e nell'ambito della quale l'autorità competente ha proceduto a una tassazione d'ufficio, è di per sé aperta la via del ricorso in materia di diritto pubblico (sentenza 2C_544/2018 del 21 dicembre 2018 consid. 1).
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1.1. Giusta l'art. 42 LTF, un ricorso davanti al Tribunale federale deve contenere conclusioni, motivi e indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1); nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2). Di conseguenza, l'insorgente deve confrontarsi almeno sommariamente con i considerandi del giudizio impugnato, esponendo in quale misura lo stesso sarebbe lesivo del diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1 e 2.3 pag. 245 seg.).
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Esigenze più severe valgono poi in relazione alla violazione di diritti fondamentali; simili critiche vengono in effetti trattate unicamente se sono state motivate con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 133 II 249 consid. 1.4.2 pag. 254).
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1.2. Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento che è stato svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene quando è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, cioè arbitrario, profilo sotto cui è esaminato anche l'apprezzamento delle prove (DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560).
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Tra le questioni di fatto, rientra anche la valutazione rispettivamente la stima svolta nell'ambito di una tassazione d'ufficio; pure in questo contesto il Tribunale federale si impone quindi un certo riserbo, intervenendo soltanto davanti ad errori manifesti, che vanno dimostrati da chi ricorre (sentenza 2C_1012/2014 del 14 novembre 2014 consid. 2.2 con ulteriori rinvii e con riferimento all'art. 132 cpv. 3 LIFD rispettivamente all'art 48 cpv. 2 LAID).
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2. Ora, anche davanti al Tribunale federale l'insorgente sostiene che l'aggiunta di fr. 35'000.-- decisa dal fisco non fosse giustificata e che ciò sarebbe dimostrato dai documenti inoltrati alle autorità cantonali.
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2.1. Così argomentando, sia nel ricorso del 5 agosto 2020 che nel suo complemento del 26 agosto successivo, non si confronta tuttavia con il giudizio impugnato, che invece conferma l'agire del fisco (precedente consid. 1.1).
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2.2. D'altra parte, non contenendo (in particolare) nessuna critica relativa al considerando 4 della sentenza del 6 luglio 2020, non dimostra neppure che l'apprezzamento delle prove su cui si sono basati i Giudici ticinesi, che è per altro piuttosto dettagliato, sia il frutto di un errore manifesto, che il Tribunale federale sarebbe chiamato a correggere (precedente consid. 1.2).
11
 
Erwägung 3
 
3.1. Per i motivi esposti, il ricorso è quindi inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata prevista dall'art. 108 LTF.
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3.2. Nella misura in cui gli scritti del ricorrente dovessero essere intesi (anche) quale richiesta di designargli un patrocinatore in applicazione dell'art. 41 cpv. 1 LTF, occorre rilevare che le condizioni per applicare questa norma non sarebbero date (sentenze 5A_334/2020 dell'11 maggio 2020 consid. 5; 2F_12/2018 del 10 agosto 2018 consid. 5; 2C_804/2017 del 21 settembre 2017 consid. 2.3; 6B_246/2015 del 19 marzo 2015; 1C_656/2013 del 12 settembre 2013).
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3.3. Tenuto conto delle circostanze, il Tribunale federale rinuncia tuttavia a prelevare spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF); non sono nemmeno dovute ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
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 Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Non vengono prelevate spese.
 
3. Comunicazione al ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e all'Amministrazione federale delle contribuzioni.
 
Losanna, 15 settembre 2020
 
In nome della II Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Seiler
 
Il Cancelliere: Savoldelli
 
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