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Informationen zum Dokument  BGer 5A_820/2020  Materielle Begründung
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BGer 5A_820/2020 vom 13.11.2020
 
 
5A_820/2020
 
 
Sentenza del 13 novembre 2020
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________ SA in liquidazione,
 
ricorrente,
 
contro
 
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Servizio incassi,
 
opponente.
 
Oggetto
 
fallimento senza preventiva esecuzione,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 3 settembre 2020 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2020.103).
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1. Su istanza 8 gennaio 2020 della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG e dopo l'udienza di discussione 17 giugno 2020, in data 6 luglio 2020 il Pretore del Distretto di Lugano ha dichiarato il fallimento senza preventiva esecuzione della A.________ SA dal giorno successivo alle ore 10:00.
 
Contro tale decisione, il 20 luglio 2020 la fallita è insorta alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, che con sentenza 3 settembre 2020 ha respinto il reclamo. Per la Corte cantonale è a ragione che il Pretore ha decretato il fallimento in virtù dell'art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF: la fallita non ha contestato di essere debitrice dell'istante (per fr. 42'628.50 oltre interessi e spese) né di aver sospeso i suoi pagamenti e non ha nemmeno provato di aver estinto il suo debito oppure di aver ottenuto una dilazione da parte dell'istante (la fallita non ha infatti dimostrato di aver sottoposto una proposta scritta e quantificata di pagamento rateale all'istante - che quest'ultima, con scritto 5 maggio 2020, si era detta disposta a valutare - né tantomeno che sia stata accettata). I Giudici cantonali hanno inoltre osservato che il giudice del fallimento è tenuto a valutare i presupposti del fallimento al momento dell'emanazione della sua decisione, e non è quindi abilitato a tenere conto di mere aspettative, peraltro nemmeno allegate e rese verosimili.
 
2. Mediante ricorso 30 settembre 2020 la A.________ SA in liquidazione ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo " l'annullamento della dichiarazione di fallimento ".
 
Non sono state chieste determinazioni.
 
3. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni e i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare in modo conciso, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).
 
Nel rimedio all'esame, la ricorrente ritiene in sostanza che il fallimento sarebbe stato "dichiarato in modo del tutto irregolare e illegittimo", poiché poggerebbe su un'udienza "non valida in quanto la proposta [di pagamento rateale] fatta dallo A.________ SA non è stata presa in considerazione" dalla controparte. A suo dire, inoltre, la dichiarazione di fallimento non terrebbe conto degli utili futuri "che deriveranno dalla [...] attività di commercializzazione e [dai] servizi di consulenza" e causerebbe danni non solo "agli azionisti della società ma anche ai Partners".
 
Attraverso queste generiche affermazioni, la ricorrente non si misura a sufficienza con i dettagliati e pertinenti argomenti posti a fondamento della sentenza cantonale e pertanto la sua impugnativa non soddisfa le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.
 
4. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
 
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3. Comunicazione alle parti, alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, all'Ufficio dei fallimenti di Lugano, all'Ufficio di esecuzione di Lugano, all'Ufficio del registro fondiario di Lugano e all'Ufficio del registro di commercio del Cantone Ticino.
 
Losanna, 13 novembre 2020
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Giudice presidente: Escher
 
La Cancelliera: Antonini
 
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