BGer 6B_1179/2020 | |||
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BGer 6B_1179/2020 vom 04.02.2021 |
6B_1179/2020 |
Sentenza del 4 febbraio 2021 |
Corte di diritto penale | |
Composizione
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Giudici federali Denys, Giudice presidente,
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Muschietti, van de Graaf,
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Cancelliera Ortolano Ribordy.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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opponente.
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Oggetto
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Decreto di non luogo a procedere (diffamazione), finzione del ritiro della querela,
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ricorso contro la sentenza emanata il 3 settembre 2020 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (incarto n. 60.2020.159).
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Fatti: | |
A. In seguito alla querela per diffamazione inoltrata da A.________, presidente dell'associazione B.________, contro C.________ in relazione a un articolo pubblicato su una rivista, il 2 marzo 2020 il Procuratore pubblico ha citato le parti a un'udienza di conciliazione giusta l'art. 316 CPP. Inizialmente fissata al 30 aprile 2020, l'udienza è stata rinviata al 3 giugno 2020, data quest'ultima a cui sia il querelante sia il querelato avevano dato la propria disponibilità.
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Atteso che A.________ non si è presentato all'udienza di conciliazione del 3 giugno 2020, l'8 giugno 2020 il Procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere per difetto dei presupposti processuali, la mancata comparizione del querelante valendo ritiro della querela.
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B. Avvalendosi di un errore in buona fede, A.________ ha impugnato il decreto di non luogo a procedere. Con sentenza del 3 settembre 2020, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ha respinto il suo gravame.
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C. A.________ insorge al Tribunale federale con un ricorso in materia penale, postulando l'annullamento della sentenza della CRP e del decreto di non luogo a procedere e la fissazione di una nuova udienza di conciliazione (se necessaria), rispettivamente la continuazione del procedimento avviato con la sua querela.
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Invitato a fornire l'anticipo delle spese giudiziarie presunte, A.________ ha addotto una sua difficile situazione economica e domandato una riduzione dell'importo richiesto. La sua domanda è stata interpretata quale implicita istanza di assistenza giudiziaria ed è stato esortato a comprovare la sua situazione finanziaria.
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Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
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Diritto: | |
1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere l'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 146 IV 185 consid. 2).
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1.1. Il giudizio della CRP costituisce una decisione pronunciata in materia penale impugnabile con ricorso in materia penale giusta gli art. 78 segg. LTF.
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Erwägung 1.2 | |
1.2.1. L'insorgente fonda la sua legittimazione ricorsuale sull'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 6 LTF, posto che la sua querela sarebbe stata a torto considerata ritirata in applicazione dell'art. 316 cpv. 1 CPP. La vertenza in realtà non concerne il suo diritto di querela come tale (ovvero l'applicazione degli art. 30 segg. CP; v. THOMMEN/FAGA, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3a ed. 2018, n. 63 ad art. 81 LTF), bensì le conseguenze procedurali della mancata comparizione del querelante all'udienza di conciliazione. La sua veste di querelante non è di conseguenza pertinente per stabilire il suo diritto di impugnare la decisione della CRP.
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1.2.2. Giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. a e lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità precedente ha diritto di interporre ricorso in materia penale se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili. Indipendentemente dalla legittimazione dell'accusatore privato a contestare il merito della vertenza, la giurisprudenza gli riconosce la possibilità di censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto gli conferisce quale parte, nella misura in cui tale inosservanza equivalga a un diniego di giustizia formale. In questa evenienza, l'interesse giuridicamente protetto all'annullamento della decisione impugnata richiesto dall'art. 81 cpv. 1 lett. b LTF non si fonda su aspetti di merito, bensì sul diritto di partecipare alla procedura (v. DTF 141 IV 1 consid. 1.1).
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Nella fattispecie, avendo sporto querela, l'insorgente è un accusatore privato (art. 118 cpv. 2 CPP). Il non luogo a procedere è stato decretato perché la querela è stata considerata ritirata a motivo della mancata comparizione del ricorrente all'udienza di conciliazione in applicazione dell'art. 316 cpv. 1 secondo periodo CPP. Nella misura in cui la CRP conferma tale modo di procedere, la sua decisione è suscettibile di costituire una violazione dei diritti di parte dell'insorgente, dal momento che lo priva del diritto di accesso a un tribunale. Il ricorso in materia penale è quindi esperibile su questo aspetto, a prescindere dalla questione delle pretese civili (v. sentenza 6B_1104/2013 del 5 giugno 2014 consid. 1.2 non pubblicato in DTF 140 IV 118).
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1.3. Secondo l'art. 80 cpv. 1 LTF, il ricorso è ammissibile unicamente contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza e contro le decisioni della Corte dei reclami penali e della Corte d'appello del Tribunale penale federale. In questa sede solo la decisione della CRP può dunque essere oggetto dell'impugnativa. La conclusione del ricorrente volta all'annullamento del decreto di non luogo a procedere si rivela pertanto d'acchito inammissibile.
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1.4. Per il resto, il gravame è presentato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) e nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF). Si giustifica pertanto di entrare nel merito limitatamente a quanto appena esposto.
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Erwägung 2 | |
2.1. Il ricorrente si duole di un formalismo eccessivo nell'applicazione dell'art. 316 cpv. 1 CPP che avrebbe comportato anche un diniego di giustizia formale. Egli non si sarebbe presentato all'udienza di conciliazione perché convinto che fosse stata annullata in seguito alla sospensione delle attività pronunciata nel contesto della situazione sanitaria connessa alla pandemia di coronavirus di cui avrebbe letto sui giornali. La sua mancata comparizione non sarebbe pertanto riconducibile a un disinteresse per il procedimento, ma unicamente a un errore in buona fede. Sottolinea che la predetta udienza sarebbe stata fissata prima del dilagare della pandemia. Non essendo patrocinato e nemmeno "del mestiere", l'insorgente non avrebbe potuto sapere che a inizio giugno le autorità giudiziarie avevano ripreso le proprie funzioni. Non sarebbe possibile ritenere che abbia rinunciato con conoscenza di causa ai suoi diritti. In tali circostanze, secondo il ricorrente, verrebbe a cadere la presunzione per cui la mancata comparizione all'udienza di conciliazione equivarrebbe a un disinteresse per il procedimento e l'applicazione dell'art. 316 cpv. 1 CPP costituirebbe un formalismo eccessivo, detta norma non essendo applicabile nella fattispecie. La conferma del decreto di non luogo a procedere violerebbe pertanto il suo diritto a un equo processo e il principio della buona fede a cui devono attenersi gli organi dello Stato, considerato viepiù che la conciliazione sarebbe solo facoltativa in caso di reati a querela di parte. Il ricorrente contesta anche la motivazione abbondanziale della CRP che considera sbagliata, atteso che, come esposto, non avrebbe avuto colpa alcuna per non essersi presentato all'udienza di conciliazione.
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2.2. Rilevato che il ricorrente non ha contestato né il principio della conciliazione né la ricezione della convocazione all'udienza, comprensiva delle indicazioni di legge e quindi delle conseguenze della mancata comparizione, la CRP ha accertato che egli era consapevole sia della citazione per il 3 giugno 2020 sia degli effetti della sua assenza all'udienza. Egli non ha del resto ricevuto per iscritto un eventuale annullamento dell'udienza. L'insorgente, continua la CRP, ha semplicemente e superficialmente cancellato dalla sua agenda questo evento, avendo letto della sospensione delle procedure giudiziarie fino all'attenuarsi dell'emergenza sanitaria, ma senza effettuare nemmeno una telefonata al Ministero pubblico al fine di accertarsi se quanto appreso dai media (peraltro in un momento non meglio precisato) valesse anche per la procedura che lo interessava. La Corte cantonale ha considerato che il ricorrente avesse agito con una leggerezza non giustificata soprattutto tenuto conto che alla data dell'udienza di conciliazione la maggior parte delle attività, comprese quelle giudiziarie, avevano ripreso normalmente. Alla luce della sua manifesta negligenza, la CRP ha concluso che egli invocava a torto la sua buona fede e che il decreto impugnato era conforme all'art. 316 CPP. A titolo abbondanziale la CRP ha aggiunto che il reclamo sottopostole non potesse essere considerato un'istanza di restituzione dei termini giusta l'art. 94 CPP. Ma quand'anche fosse stato il caso, la stessa avrebbe dovuto in ogni caso essere respinta, dal momento che l'insorgente medesimo indica di essere incorso in un errore, errore che però avrebbe potuto essere evitato con una semplice telefonata.
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3. Giusta l'art. 316 cpv. 1 CPP, se il procedimento concerne reati perseguibili a querela di parte, il pubblico ministero può convocare il querelante e l'imputato a un'udienza di conciliazione. La mancata comparizione del querelante vale quale ritiro della querela. La norma costituisce un caso particolare di ritiro della querela e in tal senso completa l'art. 33 CP (SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3a ed. 2018, n. 5 ad art. 316 CPP; gli stessi, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3a ed. 2017, n. 1241 pag. 558).
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3.1. L'udienza di conciliazione è un atto procedurale interno dell'istruzione penale. Spetta unicamente al pubblico ministero decidere se e in quale fase del procedimento ordinare un'udienza di conciliazione. Malgrado la formulazione potestativa dell'art. 316 cpv. 1 CPP, esso è di massima tenuto a sfruttare questa possibilità, a meno che una composizione bonale della vertenza sia d'acchito esclusa (messaggio concernente l'unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, FF 2006 1171). Se la ritiene opportuna, le parti devono dare seguito alla relativa citazione (v. art. 205 cpv. 1 CPP) e comparire personalmente. Nel caso in cui il querelante non ottemperi all'obbligo processuale di comparire nel procedimento penale da lui avviato, non incorre né in una multa disciplinare né in un provvedimento coercitivo (accompagnamento coattivo) come avviene in una procedura ordinaria (art. 205 cpv. 4 CPP), ma per legge la sua mancata comparizione vale quale ritiro della querela (art. 316 cpv. 1 secondo periodo CPP) e conseguentemente il pubblico ministero deve decretare l'abbandono del procedimento per difetto dei presupposti processuali (art. 319 cpv. 1 lett. d CPP). La disciplina legale delle conseguenze giuridiche consente un sensibile sgravio della giustizia e promuove l'economia processuale (sentenza 6B_374/2013 del 19 settembre 2013 consid. 2.4.2).
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3.2. Nella citazione il querelante deve essere reso edotto delle conseguenze della sua mancata comparizione all'udienza di conciliazione (v. art. 201 cpv. 2 lett. f CPP; SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPP;
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3.3. La dottrina distingue tra mancata comparizione giustificata e quella ingiustificata del querelante all'udienza di conciliazione e ritiene che la finzione del ritiro della querela di cui all'art. 316 cpv. 1 secondo periodo CPP sia applicabile unicamente in quest'ultima costellazione (LANDSHUT/BOSSHARD, op. cit., n. 7 ad art. 316 CPP; CAMILLE PERRIER DEPEURSINGE, op. cit., n. 21 ad art. 316 CPP; MICHEL RIEDO, op. cit., n. 10 ad art. 316 CPP; JOHN NOSEDA, op. cit., n. 4 art. 316 CPP; FELIX BOMMER, Die strafrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahr 2014, ZBJV 153/2017 pag. 25 segg., in particolare pag. 57; DANIEL JOSITSCH, Grundriss des schweizerischen Strafprozessrechts, 3a ed. 2017, n. 479; FRANZ RIKLIN, op. cit., n. 3 ad art. 316 CPP; RIEDO/FIOLKA/NIGGLI, op. cit., n. 2351; JÜRG SOLLBERGER, in Kommentierte Textausgabe zur schweizerischen Strafprozessordnung, 2008, pag. 305; JO PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse: commentaire à l'usage des praticiens, 2012, n. 790; v. pure MATTHIAS SCHWAIBOLD, "Bad law makes hard cases": Bemerkungen zu BGE 140 IV 118 ff [6B_1104/2013] vom 5. Juni 2014, Forumpoenale 8 [2015] pag. 39 seg.).
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Anche nel messaggio concernente l'unificazione del diritto processuale penale solo la mancata comparizione del querelante senza valido motivo viene equiparata al ritiro della querela (FF 2006 1171). Tale precisazione non trova alcuna eco nell'art. 316 CPP, benché fosse presente nell'avamprogetto del CPP il cui art. 346 cpv. 2 recitava che l'assenza ingiustificata del querelante vale ritiro della querela. Questo punto non è stato oggetto di dibattito parlamentare (BU CS 2006 1038 segg.; 2007 825 segg.; BU CN 2007 995 segg.; 1391 segg.; 1576 segg.).
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Il CPP contiene varie disposizioni che disciplinano le conseguenze di una mancata comparizione. Tra queste figurano in particolare gli art. 355 cpv. 2, 356 cpv. 4 e 407 cpv. 1 lett. a CPP che instaurano la finzione del ritiro dell'opposizione, rispettivamente dell'appello, determinando così la fine della procedura per la persona interessata. In tutti questi casi la finzione presuppone una mancata comparizione ingiustificata. Non può essere altrimenti per il querelante, posto che, secondo l'art. 316 cpv. 1 secondo periodo CPP, la sua mancata comparizione all'udienza di conciliazione equivale al ritiro della querela e comporta il susseguente abbandono del procedimento penale. Essa deve quindi essere ingiustificata affinché trovi applicazione la finzione del ritiro.
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3.4. È ingiustificata la mancata comparizione di chi, avendo ricevuto una citazione emanata correttamente, non compare all'udienza, sebbene gli sarebbe stato possibile (in presenza di un motivo ostativo) domandarne il rinvio o quantomeno motivare tempestivamente la sua futura assenza giusta l'art. 205 cpv. 2 CPP (SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar, op. cit., n. 5 ad art. 368 CPP;
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3.5. In relazione alla finzione del ritiro dell'opposizione al decreto di accusa di cui agli art. 355 cpv. 2 e 356 cpv. 4 CPP, il Tribunale federale ha precisato che essa trova applicazione ove dall'ingiustificata mancata comparizione sia possibile dedurre in buona fede (art. 3 cpv. 2 lett. a CPP) un disinteresse alla continuazione del procedimento penale (DTF 146 IV 286 consid. 2.2; 30 consid. 1.1.1; 142 IV 158 consid. 3.1 e 3.3). Ciò vale anche per la finzione del ritiro della querela giusta l'art. 316 cpv. 1 secondo periodo CPP (FELIX BOMMER, op. cit., pag. 57; LANDSHUT/BOSSHARD, op. cit., n. 7 ad art. 316 CPP).
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3.6. Nella fattispecie è incontestato che la procedura verteva su un reato perseguibile a querela di parte, che il ricorrente è stato regolarmente citato all'udienza di conciliazione, che la citazione menzionava le conseguenze di una mancata comparizione all'udienza e che egli non si è presentato il giorno stabilito. L'insorgente non pretende che la citazione sia stata revocata. Al riguardo, si evidenzia peraltro che, a norma dell'art. 205 cpv. 3 secondo periodo CPP, la revoca della citazione ha effetto soltanto dal momento in cui è stata notificata al citato. Neppure sostiene di essere stato impedito di dar seguito alla citazione (v. art. 205 cpv. 2 CPP). In realtà, con la sua argomentazione, egli si avvale di un errore in buona fede. La CRP ha ritenuto che si richiamava a torto alla sua buona fede.
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Premesso che il principio della buona fede (art. 3 cpv. 2 lett. a CPP) concerne sia le autorità penali sia le altre parti al procedimento penale e che da esso scaturisce anche il divieto di comportamenti contraddittori (DTF 143 IV 11 consid. 3.2), invano il ricorrente se ne prevale. Se è vero che l'udienza di conciliazione è stata fissata prima dell'inizio dell'emergenza sanitaria e che, all'insorgere di questa, molte attività sono state sospese, rispettivamente limitate, comprese quelle in ambito giudiziario (v. Ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 2020 nella versione in vigore dal 17 marzo 2020 [RU 2020 783]; Ordinanza del 20 marzo 2020 sulla sospensione dei termini nei procedimenti civili e amministrativi ai fini del mantenimento della giustizia in relazione al coronavirus [RS 173.110.4; RU 2020 849]; v. pure decreto esecutivo ticinese del 20 marzo 2020 concernente l'operato procedurale delle Autorità amministrative cantonali e comunali e delle Autorità giudiziarie amministrative e civili in tempo di emergenza epidemiologica da COVID-19; BU/TI n. 13/2020 del 24 marzo 2020 pag. 84 seg.), già a fine aprile 2020, e quindi oltre un mese prima della prevista udienza, vi è stata una loro graduale ripresa (v. Ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 2020 nella versione in vigore dal 27 aprile 2020 [RU 2020 1249; v. pure comunicato stampa del Consiglio di Stato ticinese del 18 aprile 2020, Coronavirus: nuove disposizioni per gli enti locali e per le Autorità amministrative cantonali e comunali e per le autorità giudiziarie amministrative e civili, < https://www.ti.ch> sotto Area media/comunicati). Aggiungasi che a metà maggio anche i negozi e i mercati di ogni genere hanno potuto riaprire le loro porte (v. Ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 2020 nella versione in vigore dall'11 maggio 2020 [RU 2020 1401]). In tali circostanze, non si vede come il ricorrente potesse credere in buona fede che le attività giudiziarie fossero sospese, allorché molte attività economiche avevano ripreso normalmente. Atteso che l'udienza di conciliazione non è stata revocata e considerato che non gli è stato comunicato nemmeno che fosse in forse, neppure poteva attendersi che fosse informato del mantenimento della stessa. La Corte cantonale ha inoltre rilevato che l'insorgente ha semplicemente eliminato dalla sua agenda questo impegno, senza nemmeno interpellare il Ministero pubblico per accertarsi se quanto appreso dai media in merito alla sospensione delle attività (peraltro in un non meglio precisato momento) valesse anche per la procedura che lo riguardava. A nulla gli giova prevalersi del fatto di essere in là con gli anni o quello di non essere rappresentato, perché non gli impedivano di effettuare una semplice telefonata. La sua mancata comparizione è dunque ingiustificata. Da essa è peraltro possibile dedurre il suo disinteresse per la procedura, checché ne dica l'insorgente. Cosciente delle conseguenze di una sua mancata comparizione, in quanto indicate nella citazione pervenutagli, egli non ha dato alcun seguito a quest'ultima, senza nemmeno rivolgersi all'autorità citante per sincerarsi in merito alla tenuta dell'udienza. Tale comportamento è incompatibile con il principio della buona fede e manifesta, come detto, un disinteresse per la continuazione della procedura.
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Non può infine essere seguito il ricorrente laddove afferma di non aver rinunciato con conoscenza di causa ai suoi diritti. Egli non contesta infatti che la citazione notificatagli menzionava anche le conseguenze di una mancata comparizione all'udienza di conciliazione.
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3.7. La CRP non ha pertanto violato l'art. 316 cpv. 1 CPP ritenendo che la mancata comparizione dell'insorgente valesse quale ritiro della querela, né ha commesso un formalismo eccessivo applicando tale disposizione (sulla nozione di formalismo eccessivo v. DTF 142 IV 299 consid. 1.3.2).
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4. Sostenendo di non aver avuto colpa alcuna per non essersi presentato all'udienza di conciliazione, il ricorrente censura poi la conclusione dell'autorità cantonale sul mancato adempimento delle condizioni per una restituzione del termine giusta l'art. 94 CPP.
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Non si giustifica tuttavia di attardarsi su questo punto. La CRP ha infatti ritenuto che il suo reclamo non poteva essere considerato come un'istanza di restituzione del termine e solo abbondanzialmente ha indicato che, anche volendolo esaminare come tale, l'istanza avrebbe in ogni caso dovuto essere respinta. L'insorgente si limita a contestare solo quest'ultima conclusione, ma non spiega perché i giudici cantonali avrebbero violato il diritto non considerando il suo scritto quale istanza di restituzione del termine. Orbene, quando la sentenza impugnata si basa su più motivazioni indipendenti, alternative o sussidiarie, la parte ricorrente deve confrontarsi con tutte, sotto pena di inammissibilità del ricorso; l'impugnativa può essere accolta unicamente se sono fondate le critiche volte contro ogni motivazione (DTF 142 III 364 consid. 2.4). In assenza di censure sulla motivazione principale, è dunque superfluo vagliare quella abbondanziale. Di transenna si segnala unicamente all'autorità cantonale che, nel caso in cui il reclamo avesse dovuto essere qualificato quale istanza di restituzione del termine, essa avrebbe dovuto trasmetterlo al pubblico ministero in applicazione dei combinati disposti art. 94 cpv. 2 e 5 nonché 39 cpv. 1 CPP.
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5. Ne segue che, per quanto ammissibile, il ricorso si rivela infondato e va respinto.
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La domanda di assistenza giudiziaria non può trovare accoglimento, le conclusioni ricorsuali essendo d'acchito prive di possibilità di successo. Le spese giudiziarie sono poste a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Il loro importo tiene comunque conto della situazione finanziaria, non favorevole, dell'insorgente (art. 65 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
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3. Le spese giudiziarie di fr. 1'200.-- sono poste a carico del ricorrente.
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4. Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 4 febbraio 2021
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice presidente: Denys
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La Cancelliera: Ortolano Ribordy
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