VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 1F_10/2021  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 01.04.2021, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 1F_10/2021 vom 11.03.2021
 
 
1F_10/2021
 
 
Sentenza dell'11 marzo 2021
 
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Kneubühler, Presidente,
 
Jametti, Merz,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
istante,
 
contro
 
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, Residenza governativa, 6501 Bellinzona,
 
controparte.
 
Oggetto
 
Domanda di revisione,
 
domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 1C_37/2021 del 9 febbraio 2021.
 
 
Considerando:
 
che con sentenza 1C_37/2021 del 9 febbraio 2021 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso presentato da A.________ e B.________;
 
che avverso questa decisione A.________ inoltra una domanda di revisione al Tribunale federale chiedendo di annullarla, oltre a formulare numerose conclusioni che esulano chiaramente dall'oggetto del litigio;
 
che il Tribunale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 146 II 276 consid. 1 pag. 279);
 
che, come spiegato al ricorrente nella criticata sentenza, la domanda di "astensione" di giudici e cancellieri della I Corte di diritto pubblico dall'intervenire nel presente giudizio è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LTF, motivo per cui si può prescindere dall'avvio della procedura prevista all'art. 37 LTF;
 
che, come a lui noto, il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione sulla composizione della Corte giudicante (DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 pag. 43);
 
che l'autorità regionale di protezione 9 di Torricella-Taverne ha istituito una curatela di rappresentanza ai sensi dell'art. 394 CC a favore del ricorrente, limitandolo nell'esercizio dei suoi diritti civili negli ambiti giudiziari e amministrativi di qualsiasi natura e grado e davanti a ogni autorità civile, amministrativa e penale ritenuto che soltanto il curatore potrà validamente rappresentarlo e obbligarlo in tale ambito (sentenza 5A_854/2019 del 12 dicembre 2019 consid. 6);
 
che, con sentenza del 15 luglio 2020, il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello ha confermato quale curatore del ricorrente l'avv. Pascal Cattaneo;
 
che con sentenza 5A_650/2020 del 4 gennaio 2021 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso proposto da A.________ contro questa decisione;
 
che, invitato a esprimersi sull'istanza di revisione, con scritto del 4 marzo 2021 il curatore avv. Pascal Cattaneo ha comunicato al Tribunale federale di non ratificarla, chiedendo di non prelevare spese;
 
che l'istanza di revisione è quindi manifestamente inammissibile;
 
che, in accoglimento della richiesta del curatore, si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF);
 
che nell'ipotesi dell'inoltro di ulteriori istanze di revisione che dovessero rivestire un carattere querulomane e abusivo (art. 108 cpv. 1 lett. c LTF; cfr. sentenza 4A_11/2021 del 5 febbraio 2021), il Tribunale federale potrebbe accollare all'istante le spese inutili da lui causate (art. 66 cpv. 3 LTF);
 
 
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. L'istanza di revisione è inammissibile.
 
2. Non si prelevano spese.
 
3. Comunicazione all'istante, al curatore avv. Pascal Cattaneo e al Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino.
 
Losanna, 11 marzo 2021
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Kneubühler
 
Il Cancelliere: Crameri
 
© 1994-2021 Das Fallrecht (DFR).