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Informationen zum Dokument  BGer 4A_199/2021  Materielle Begründung
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BGer 4A_199/2021 vom 29.04.2021
 
 
4A_199/2021
 
 
Sentenza del 29 aprile 2021
 
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Hohl, Presidente,
 
Cancelliere Piatti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
 
opponente.
 
Oggetto
 
atti dovuti a condotta processuale querulomane
 
o altrimenti abusiva,
 
ricorso contro la decisione della II Camera civile
 
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino del 23 marzo 2021 (12.2021.1).
 
 
Considerando:
 
che con lettera 23 marzo 2021 il Presidente della II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha retrocesso in applicazione dell'art. 132 cpv. 3 CPC a A.________ lo scritto 23 febbraio 2021, poiché questo denotava una condotta processuale querulomane o altrimenti abusiva;
 
che A.________ è insorta al Tribunale federale con atto 7 aprile 2021, in cui indica quale oggetto "r icorso decisione 21.2021.1 della Seconda Camera di protezione del Tribunale di appello " e chiede nella conclusione numero 22 l'assistenza giudiziaria;
 
che il 14 aprile 2021 la ricorrente ha presentato un'istanza di adozione di misure cautelari ex art. 104 LTF;
 
che, per costante giurisprudenza, il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione circa la composizione della Corte giudicante (DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 con rinvii);
 
che la domanda di "astensione" della Presidente della Corte adita e del sottoscritto Cancelliere si rivela inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare in modo intellegibile un motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LTF, non potendo segnatamente essere dedotta una prevenzione dalla partecipazione a decisioni terminate con esito sfavorevole alla ricorrente;
 
che in tali circostanze, la predetta domanda può essere evasa dalla Presidente e dal Cancelliere di cui è chiesta l'astensione, prescindendo dall'avvio della procedura prevista all'art. 37 LTF (sentenza 5F_29/2020 dell'8 dicembre 2020 consid. 3 con rinvii);
 
che il menzionato scritto 23 marzo 2021 del Presidente della II Camera civile del Tribunale di appello non costituisce una decisione impugnabile al Tribunale federale (sentenza 4A_277/2013 del 29 luglio 2013);
 
che la parte a cui viene ritornato un atto giusta l'art. 132 cpv. 3 CPC può unicamente prevalersi di una denegata e ritardata giustizia nel senso dell'art. 94 LTF;
 
che con un ricorso nel senso della predetta norma può quindi essere fatta valere una violazione dell'art. 29 cpv. 1 Cost.;
 
che giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;
 
che questi deve pertanto indicare i diritti costituzionali ritenuti violati e spiegare con un'argomentazione puntuale e precisa in cosa consista la pretesa violazione (DTF 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid. 2.1);
 
che nella fattispecie la ricorrente si dilunga in un coacervo di lamentele concernenti le pretese inadempienze dei Pretori del distretto di Lugano e del curatore di rappresentanza del marito, ma omette di spiegare in modo intellegibile perché il Presidente della II Camera civile del Tribunale di appello avrebbe violato i suoi diritti costituzionali, ritenendo lo scritto del 23 febbraio 2021 espressione di una condotta processuale querulomane o altrimenti abusiva tale da giustificarne un rinvio al mittente giusta l'art. 132 cpv. 3 CPC;
 
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si palesa inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF);
 
che in queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria per la procedura federale dev'essere respinta, facendo difetto il requisito delle possibilità di esito favorevole dell'impugnativa (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF);
 
che le spese giudiziarie seguono quindi la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
che con l'evasione del gravame la domanda di misure cautelari è divenuta caduca;
 
 
 per questi motivi, la Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta.
 
3. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
4. Comunicazione alla ricorrente e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 29 aprile 2021
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Hohl
 
Il Cancelliere: Piatti
 
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