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Informationen zum Dokument  BGer 6B_484/2021  Materielle Begründung
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BGer 6B_484/2021 vom 14.05.2021
 
 
6B_484/2021
 
 
Sentenza del 14 maggio 2021
 
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudice federale Denys, Giudice presidente,
 
Cancelliere Gadoni.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________ SA in liquidazione,
 
patrocinata dagli avv. Cesare Jermini e Luca Castiglioni,
 
ricorrente,
 
contro
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
 
2. B.________,
 
patrocinato dall'avv. Fulvio Pelli,
 
3. C.________,
 
patrocinato dall'avv. Andrea Visani,
 
opponenti.
 
Oggetto
 
Decreto di abbandono,
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
 
il 10 marzo 2021 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino
 
(incarto n. 60.2020.248).
 
 
Considerando:
 
che A.________ SA è una società attiva nell'ambito dell'impresa di costruzioni e degli appalti generali e che B.________ e C.________ erano membri del suo consiglio di amministrazione;
 
che il 16 settembre 2019 la società ha presentato con altri denuncianti, una denuncia penale al Ministero pubblico del Cantone Ticino nei confronti di B.________ e di C.________ per i reati di truffa e di amministrazione infedele;
 
che il 18 dicembre 2019 l'assemblea generale della A.________ SA ha deciso lo scioglimento della società, la quale si trova attualmente in liquidazione;
 
che, dopo una serie di atti che non occorre qui evocare, con decisione del 9 settembre 2020, il Procuratore pubblico ha decretato l'abbandono del procedimento penale nei confronti di entrambi gli imputati;
 
che, il 21 settembre 2020, A.________ SA in liquidazione ha impugnato il decreto di abbandono con un reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP);
 
che, con sentenza del 10 marzo 2021, la Corte cantonale ha respinto il reclamo nella misura della sua ricevibilità;
 
che A.________ SA in liquidazione impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale del 29 aprile 2021 al Tribunale federale, chiedendo in via principale di annullarla e di condannare gli imputati per il reato di amministrazione infedele;
 
che, in via subordinata, la ricorrente chiede l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti al Ministero pubblico affinché completi l'istruttoria penale;
 
che non sono state chieste osservazioni sul ricorso;
 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 145 V 380 consid. 1; 145 I 239 consid. 2; 145 II 168 consid. 1 e rispettivi rinvii);
 
che, secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili;
 
che spetta alla ricorrente, in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF, addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione, segnatamente quando, tenendo conto della natura dei reati perseguiti, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia facilmente deducibile dagli atti (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3; 133 II 353 consid. 1);
 
che la giurisprudenza è restrittiva al riguardo e il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute (cfr. sentenze 6B_107/2016 del 3 febbraio 2017 consid. 3.1 e 6B_993/2015 del 23 novembre 2015 consid. 1.2.1);
 
che la pretesa punitiva spetta infatti allo Stato e che non compete alla denunciante sostituirsi al Ministero pubblico nel perseguimento penale;
 
che incombe in particolare alla ricorrente il compito di spiegare puntualmente quali pretese intende fare valere nei confronti delle controparti e in quale misura la decisione impugnata potrebbe avere un'incidenza sul loro giudizio;
 
che, in tema di legittimazione, la ricorrente si limita ad indicare genericamente il risarcimento delle spese legali sostenute e delle spese sorte in seguito alla necessità di fare capo alla società fiduciaria D.________ SA, nonché il risarcimento di imprecisati danni causati dagli imputati a seguito del mancato guadagno dovuto al trasferimento di contratti e al pagamento ingiustificato di fatture;
 
che le spese sostenute dall'accusatore privato nel procedimento penale giusta l'art. 433 CPP non rientrano nella nozione di "pretese civili" ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, non derivando direttamente dal reato in discussione (sentenza 6B_287/2019 del 19 maggio 2020 consid. 2.2 e rinvii);
 
che la stessa conclusione vale con riferimento alle imprecisate spese supplementari riconducibili ad un mandato conferito alla fiduciaria D.________ SA per accertare la fattispecie denunciata e riordinare la propria contabilità;
 
che, per il resto, la ricorrente si limita ad addurre generiche inadempienze da parte degli imputati, in particolare sotto il profilo della tenuta della contabilità, ciò che dovrebbe a suo dire condurre ad una parziale restituzione delle rimunerazioni corrisposte loro;
 
ch'essa non si esprime puntualmente sulle sue pretese civili nei loro confronti con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF, in particolare non fornisce spiegazioni precise riguardo alle poste del danno subito a seguito delle singole operazioni oggetto del procedimento penale;
 
che la ricorrente non sostanzia quindi specifiche pretese civili derivanti direttamente dall'infrazione di amministrazione infedele in oggetto;
 
che, nella fattispecie, l'assenza di una motivazione sufficiente sulle pretese civili comporta quindi il diniego della legittimazione ricorsuale nel merito giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF;
 
che, indipendentemente dalla legittimazione ricorsuale nel merito, la ricorrente è abilitata a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto le conferisce quale parte nella procedura e la cui disattenzione equivale ad un diniego di giustizia formale (cfr. DTF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1 e rinvii);
 
che questa facoltà di invocare i diritti di parte non le permette tuttavia di rimettere indirettamente in discussione il giudizio di merito (DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 248 consid. 2);
 
che la ricorrente sarebbe pertanto abilitata a censurare il fatto che la CRP le ha negato la legittimazione a presentare il reclamo per quanto concerne la fattispecie relativa al pagamento tardivo di contributi alle assicurazioni sociali, per la quale ha ottenuto dagli imputati un risarcimento di fr. 2'877.05;
 
che la Corte cantonale è comunque entrata nel merito del reclamo anche su tale aspetto, sicché la questione del diniego della legittimazione dinanzi alla CRP riveste unicamente una portata teorica in questa sede e non deve essere esaminata in concreto (cfr. DTF 131 I 153 consid. 1.2);
 
che laddove fa valere la violazione del diritto di essere sentita lamentando la mancata assunzione di determinate prove testimoniali, la ricorrente non solleva censure di natura formale il cui esame potrebbe essere distinto dalla valutazione di merito, ma mira a fare rivedere l'esito del procedimento penale oggetto del decreto di abbandono;
 
che il gravame è parimenti inammissibile nella misura in cui la ricorrente censura in modo generico un'insufficiente motivazione della sentenza impugnata senza considerare in maniera completa il contenuto dei considerandi della stessa;
 
che, invocando il suo diritto di essere sentita, la ricorrente tende in sostanza a rimettere in discussione il giudizio di merito, ciò che non è tuttavia abilitata a fare, difettandole la legittimazione;
 
che pertanto il ricorso, non motivato in modo conforme alle esposte esigenze, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate alla ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
che non si assegnano ripetibili agli opponenti, non invitati a presentare una risposta al ricorso (art. 68 cpv. 1 LTF);
 
 
 per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3. Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 14 maggio 2021
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Giudice presidente: Denys
 
Il Cancelliere: Gadoni
 
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