BGer 9C_595/2020 | |||
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BGer 9C_595/2020 vom 08.06.2021 | |
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9C_595/2020 |
Sentenza dell'8 giugno 2021 |
II Corte di diritto sociale | |
Composizione
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Giudici federali Parrino, Presidente,
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Stadelmann, Moser-Szeless,
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Cancelliera Cometta Rizzi.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________, patrocinata dall'avv. Xenia Peran,
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ricorrente,
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contro
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Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione per l'invalidità (rendita d'invalidità),
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ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 18 agosto 2020 (32.2020.11).
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Fatti: |
A. | |
A.a. Nell'ottobre 2014 A.________, nata nel 1971, da ultimo attiva professionalmente come amministratrice aziendale in commercio di materie prime, ha presentato una domanda di prestazioni per adulti all'Ufficio AI del Cantone Ticino (di seguito: UAI) Con decisione del 26 maggio 2015 - passata in giudicato - l'UAI ha respinto il diritto a una rendita d'invalidità e a provvedimenti professionali in quanto gli accertamenti medico-amministrativi effettuati - segnatamente la perizia 26 marzo 2015 ad opera del Centro B.________ - hanno permesso di appurare la capacità lavorativa totale sia nella sua abituale attività che in altre adeguate al suo stato valetudinario.
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A.b. Nell'aprile 2016 A.________ ha inoltrato una seconda domanda di prestazioni AI che l'UAI ha rifiutato con decisione del 7 novembre 2016 - passata in giudicato - in considerazione dell'assenza di peggioramento.
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A.c. Nel febbraio 2018 A.________ ha formulato una terza domanda di prestazioni AI, cui è seguita la decisione di non entrata in materia del 16 aprile 2018 dell'UAI, che è stata oggetto di ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale con sentenza del 28 giugno 2018 ha rinviato gli atti all'UAI affinché entrasse nel merito della domanda e, operata la necessaria valutazione medico-specialistica, rendesse una nuova decisione.
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A.d. Con perizia pluridisciplinare del 23 settembre 2019 il Servizio Accertamento Medico dell'Assicurazione Invalidità (di seguito SAM) ha valutato l'assicurata totalmente abile al lavoro sia nella sua abituale attività che in altre adeguate. Sulla scorta dell'adesione alle conclusioni peritali del 26 settembre 2019 da parte del Servizio medico regionale TI/GR dell'UAI (di seguito SMR), con decisione dell'11 dicembre 2019 l'UAI ha nuovamente respinto la domanda di prestazioni.
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B.
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A.________ si è aggravata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, censurando sostanzialmente una violazione "plurima" del suo diritto di essere sentito, ma pure un accertamento arbitrario dei fatti e una violazione del diritto federale.
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Con sentenza del 18 agosto 2020 la Corte cantonale, previo accertamento dell'assenza di violazione del diritto di essere sentito, ha respinto nel merito il gravame.
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C.
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Il 21 settembre 2020 (timbro postale) A.________ inoltra un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, con cui censura gli accertamenti svolti e chiede sostanzialmente una "perizia giudiziaria indipendente super-partes" nel senso dell'art. 44 LPGA.
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Diritto: | |
1.
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Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Quanto ai fatti, in linea di principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti fattuali operati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è stato effettuato in modo manifestamente inesatto (DTF 145 V 188 consid. 2; 140 III 16 consid. 2.1 con riferimenti, rispettivamente 137 I 58 consid. 4.1.2) o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).
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2.
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2.1. Oggetto del contendere è il diritto a prestazioni dall'assicurazione per l'invalidità a seguito della terza domanda di prestazioni inoltrata nel febbraio 2018.
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2.2. Nei considerandi della sentenza impugnata, il Tribunale cantonale ha già esposto in modo dettagliato le norme legali e la prassi applicabili, rammentando in particolare la nozione d'invalidità (art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 4-8 LPGA) e la sua determinazione (art. 28a LAI e art. 16 LPGA). Richiama inoltre le norme relative al valore probatorio dei referti medici (DTF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351, consid. 3), rispettivamente delle perizie amministrative allestite dai servizi medici di accertamento dell'AI (DTF 137 V 210 e 136 V 376), come pure quelle in relazione al diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.; DTF 132 V 387). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.
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3.
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Il Tribunale cantonale ha, in ordine, respinto la violazione "plurima" del diritto di essere sentito censurata dalla ricorrente. Esso ha in particolare appurato che l'UAI aveva motivato la propria pronuncia, come pure che erano stati rispettati i criteri giurisprudenziali relativi alla validità di una perizia del SAM. Nel merito la Corte cantonale ha ritenuto che avessero pieno valore probatorio gli accertamenti operati dall'amministrazione, segnatamente la perizia pluridisiciplinare del SAM del 23 settembre 2019, e ha condiviso le conclusioni del SMR nel rapporto finale del 26 settembre 2019, in particolare l'assenza di incapacità lavorativa sia nell'abituale attività che in altre adeguate. La Corte cantonale ha pertanto confermato l'assenza dei presupposti per il diritto a prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità, specificando per quale motivo non vi era necessità né di una perizia "super-partes" né di un interrogatorio formale.
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4.
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4.1. In una censura di ordine formale, da esaminare prima dell'entrata nel merito del litigio (DTF 141 V 557 consid. 3 con riferimenti), la ricorrente invoca una violazione del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost) su più aspetti.
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Essa pretende un'inosservanza dei suoi diritti di difesa, segnatamente per essere stata esclusa dall'istruttoria esperita dall'AI : la ricorrente rivendica una violazione del contraddittorio, ovvero del diritto a partecipare attivamente alla perizia. Tale affermazione è in evidente contrasto con quanto accertato dal Tribunale cantonale nella sentenza impugnata. È pacifica, in considerazione del rinvio previsto nella precedente sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 28 giugno 2018, la necessità di accertamenti medici specialistici. Il 21 gennaio 2019 l'UAI ha predisposto a cura del SAM una valutazione peritale pluridisciplinare con consulti di medicina interna (dott.ssa C.________, membro FMH specialista in medicina interna generale), di cardiologia (dott. D.________, specialista FMH in cardiologia), di reumatologia (dott. E.________, specialista FMH in reumatologia), di neurologia (dott. F.________, specialista FMH in neurologia) e di psichiatria (dott.ssa G.________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia). Il 7 novembre 2018l'UAI ha comunicato alla ricorrente i quesiti per la perizia, e il 14 novembre 2018 essa ha fornito le proprie domande supplementari. Il 3 dicembre 2018 sono stati resi noti alla ricorrente i nomi dei periti, con possibilità di obiezioni nel termine del 17 dicembre 2018. Il 18 dicembre 2018 il SAM ha comunicato alla ricorrente la data del 21 gennaio 2019 per la perizia, domandando altresì altri documenti medici necessari. Il 21 dicembre 2018 la ricorrente ha manifestato per telefono all'UAI le sue perplessità relativamente alla psichiatra G.________, mettendo in discussione la sua formazione in quanto non cittadina svizzera, come pure le sue difficoltà ad andare a Riva San Vitale. Il collaboratore dell'UAI ha informato e rassicurato la ricorrente, che ha in seguito confermato la sua presenza alla visita. Come accertato dal Tribunale cantonale, la ricorrente si è recata al SAM per i consulti, senza eccepire alcunché. Non emerge pertanto alcun impedimento alla partecipazione alla perizia.
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La ricorrente pretende poi che non avrebbe potuto prendere posizione sul referto peritale, né replicare formulando le proprie contestazioni e produrre nuove prove, facendo intervenire i propri medici. Ora tali censure non rappresentano una violazione formale del diritto di essere sentito ma saranno trattate nell'ambito della valutazione anticipata delle prove operata dalla Corte cantonale (cfr. consid. 4.2). In concreto, come verrà precisato in seguito, la documentazione medica agli atti risulta sufficiente per la pronuncia giudiziale. Medesima sorte anche per la censura relativa all'assenza di motivazione in relazione al suo memoriale di replica e istanza probatoria del 29 maggio 2020.
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Non è nemmeno ravvisabile la pretesa violazione delle garanzie procedurali in quanto la perizia allestita non avrebbe rispettato i presupposti dell'art. 44 LPGA. Mentre la ricorrente si limita in sostanza a una formulazione in termini apodittici e appellatori, la Corte cantonale per contro ha accertato come la perizia pluridisciplinare sia conforme ai parametri, rispettivamente ai correttivi, previsti dalla giurisprudenza del Tribunale federale in materia di perizie amministrative presso i centri d'osservazione medica dell'AI (sul tema cfr. DTF 137 V 210). Il Tribunale cantonale ha in particolar modo accertato che l'UAI ha conferito al SAM il mandato peritale secondo il sistema aleatorio, ha comunicato i nominativi dei periti con facoltà di ricusa, ha concesso la stessa possibilità di porre domande supplementari come pure di esprimersi sulle risultanze peritali. Si rileva altresì che la censura relativa all'assenza di risposte alle domande sui costi delle perizie non è in tale contesto pertinente e non cambia alcunché alle conclusioni tratte dalla Corte cantonale. Su tale tema si rinvia segnatamente alla DTF 137 V 210 consid. 3.2 dove la questione relativa ai costi delle perizie concerneva indicazioni per l'UFAS, al fine di "garantire (...) che tutte le informazioni rilevanti per la decisione siano ricevute nella qualità richiesta" dagli organi incaricati. All'assicurato medesimo non viene conferito alcun diritto supplementare e dunque le richieste della ricorrente in tal senso non possono essere tutelate.
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Si precisa infine che se il diritto di essere sentito comprende l'obbligo per l'autorità di motivare le proprie decisioni affinché la persona interessata possa capire le ragioni poste a fondamento della decisione, ciò non significa però che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte a influire sulla decisione (sul tema cfr. DTF 129 I 232 consid. 3.2). In concreto l'autorità ha indicato le ragioni per le quali ha ritenuto sufficienti e probanti gli atti valetudinari all'incarto. La ricorrente ha potuto comprendere le motivazioni alla base della reiezione della nuova domanda, tant'è che le ha ampiamente contestate in sede giudiziaria con un ricorso a questo Tribunale.
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In conclusione, nel caso in rassegna non vi è alcuna violazione del diritto di essere sentito.
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4.2. La ricorrente contesta inoltre l'apprezzamento delle prove operato dai giudici cantonali in quanto avrebbero rinunciato a torto a disporre una nuova perizia super-partes.
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Ora, nel caso di specie i giudici di prime cure non hanno disposto nuovi approfondimenti medici, così come richiesto dalla ricorrente, in quanto si sono fondati sulla perizia del SAM del 23 settembre 2019, vagliata in seguito dal SMR con rapporto finale del 26 settembre 2019, tutti atti valetudinari dei quali il Tribunale cantonale ha accertato la piena valenza probatoria. Dagli accertamenti della Corte cantonale è difatti emerso che gli specialisti del SAM consultati hanno compiutamente esaminato le affezioni della ricorrente e le conseguenze sulla capacità lavorativa. In particolare essi hanno visitato la ricorrente, stilato l'anamnesi, considerato quanto lamentato, valutato i referti oggettivi e tenuto conto di tutta la documentazione agli atti. Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione plenaria tra i medici periti del SAM. Questa valutazione è stata in seguito confermata con rapporto finale del SMR del 26 settembre 2019, come pure del 6 dicembre 2019, dopo aver preso conoscenza delle osservazioni dell'assicurata e del suo medico curante dott. G.________. La Corte cantonale poteva di conseguenza, senza arbitrio, considerare che non vi era necessità di accertamenti aggiuntivi, l'incarto contenendo già le indicazioni necessarie ai fini decisionali. Pertanto la ricorrente non può essere seguita allorquando afferma apoditticamente e persino in maniera appellatoria (sul tema cfr. DTF 145 I 26 consid. 1.3 con riferimenti) che vi sia stato un accertamento dei fatti manifestamente errato e arbitrario.
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5.
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Visto quanto sopra esposto, la decisione di diniego di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità va confermata e il ricorso deve essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1.
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Il ricorso è respinto.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico della ricorrente.
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3.
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Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 8 giugno 2021
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Parrino
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La Cancelliera: Cometta Rizzi
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