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Informationen zum Dokument  BGer 5A_483/2021  Materielle Begründung
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BGer 5A_483/2021 vom 30.06.2021
 
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5A_483/2021
 
 
Sentenza del 30 giugno 2021
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ufficio di esecuzione di Lugano, via Bossi 2a, 6900 Lugano,
 
Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona,
 
rappresentato dall'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, piazza Governo 7, 6501 Bellinzona.
 
Oggetto
 
precetto esecutivo,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 29 aprile 2021
 
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2020.135).
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1.
 
Mediante ricorso 18 dicembre 2020 i coniugi A.________ e B.________ hanno impugnato il precetto esecutivo emesso il 3 dicembre 2020 dall'Ufficio di esecuzione di Lugano nell'esecuzione promossa dallo Stato del Cantone Ticino nei confronti della sola B.________ per l'incasso di complessivi fr. 3'992.--
 
Con sentenza 29 aprile 2021 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha dichiarato irricevibile il ricorso sia nella misura in cui era presentato da A.________ (dato che egli non era parte alla procedura esecutiva e che il rimedio non risultava approvato dal suo curatore di rappresentanza) sia nella misura in cui era presentato da B.________ (atteso che le sue censure esulavano dalla competenza dell'autorità di vigilanza o erano insufficientemente motivate).
 
2.
 
Con ricorso depositato presso il Tribunale federale in data 10 giugno 2021 A.________ ha impugnato la sentenza dell'autorità di vigilanza.
 
Non sono state chieste determinazioni sul ricorso.
 
3.
 
Nel medesimo allegato 10 giugno 2021 A.________ ha impugnato anche un'altra sentenza emanata il 30 aprile 2021 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, quale autorità di vigilanza. Tale impugnativa è stata trattata separatamente (v. sentenza 5A_482/2021 pronunciata in data odierna).
 
4.
 
L'esercizio dei diritti civili in ambito giudiziario di A.________ è stato limitato in via cautelare ed è stata istituita una curatela di rappresentanza nel senso dell'art. 394 CC in suo favore con lo scopo di segnatamente rappresentarlo nei procedimenti civili e amministrativi; quale curatore è stato nominato l'avv. Pascal Cattaneo (v. sentenze 5A_649/2020 e 5A_650/2020 del 4 gennaio 2021).
 
Con scritto 25 giugno 2021 l'avv. Pascal Cattaneo ha comunicato al Tribunale federale di non ratificare il ricorso 10 giugno 2021 di A.________. Tale gravame si rivela pertanto manifestamente inammissibile e può essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF (v. anche sentenza 5A_17/2021 del 14 maggio 2021 consid. 5).
 
5.
 
Come chiesto dal curatore, non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).
 
 
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3.
 
Comunicazione ai partecipanti al procedimento, alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, e per conoscenza al curatore avv. Pascal Cattaneo.
 
Losanna, 30 giugno 2021
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Giudice presidente: Escher
 
La Cancelliera: Antonini
 
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