BGer 5A_530/2021 | |||
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BGer 5A_530/2021 vom 13.07.2021 | |
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5A_530/2021 |
Sentenza del 13 luglio 2021 |
II Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudice federale Escher, Giudice presidente,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Ufficio di esecuzione di Lugano, via Bossi 2a, 6900 Lugano,
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Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona, rappresentato dall'Ufficio esazione e condoni del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6501 Bellinzona,
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Cantone dei Grigioni, 7000 Coira, rappresentato dalla Finanzverwaltung Graubünden, Steinbruchstrasse 18/20, 7001 Coira.
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Oggetto
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avvisi di pignoramento,
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ricorso contro la sentenza emanata il 9 giugno 2021
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dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2021.31).
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto: |
1. | |
1.1. A.________ è stato escusso dallo Stato del Cantone Ticino per l'incasso di fr. 140.--, fr. 40.-- e fr. 40.-- (esecuzioni uuu, vvv e www) e dal Cantone dei Grigioni per l'incasso di fr. 1'780.-- oltre interessi, fr. 39.35 e fr. 100.-- (esecuzione ttt). Con decisione 27 gennaio 2020 e tre decisioni 4 febbraio 2020 il Giudice di pace del circolo di Lugano Est ha rigettato in via definitiva le opposizioni interposte dall'escusso ai quattro precetti esecutivi.
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Con sentenza 15 maggio 2020 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto il ricorso inoltrato dall'escusso contro i quattro avvisi di pignoramento emessi il 5 marzo 2020 dall'Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano per il 22 aprile 2020. Con sentenza 5A_464/2020 del 4 dicembre 2020 il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso inoltrato dall'escusso contro tale sentenza cantonale, annullando e rinviando la causa all'autorità di vigilanza per nuova decisione dopo aver accertato se le opposizioni erano da considerarsi ancora efficaci quando, il 5 marzo 2020, l'UE aveva emesso gli avvisi di pignoramento. Mediante sentenza 19 gennaio 2021 l'autorità di vigilanza ha dichiarato nulli i quattro avvisi di pignoramento e ordinato all'UE di emetterne di nuovi, ciò che l'UE ha effettuato in data 15 febbraio 2021 (fissando il pignoramento al 25 marzo 2021).
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Nel frattempo, con decisione 26 ottobre 2020 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello ha dichiarato irricevibile il reclamo presentato da A.________ contro le quattro decisioni di rigetto definitivo delle opposizioni e con sentenza 5D_306/2020 dell'11 gennaio 2021 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso inoltrato dall'escusso contro tale decisione cantonale.
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1.2. Con ricorso 14 marzo 2021 A.________ ha chiesto l'annullamento degli avvisi di pignoramento emessi il 15 febbraio 2021 dall'UE, facendo valere di avere presentato domanda di revisione della sentenza 5D_306/2020 dell'11 gennaio 2021 del Tribunale federale.
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, quale autorità di vigilanza, ha respinto tale ricorso con sentenza 9 giugno 2021, osservando che, siccome le decisioni di rigetto delle opposizioni erano esecutive e definitive (l'escusso non ha dimostrato che alla sua domanda di revisione - peraltro nel frattempo respinta con sentenza 5F_5/2021 del 20 maggio 2021 - era stato concesso l'effetto sospensivo; v. art. 126 LTF), l'UE ha correttamente provveduto a emettere gli avvisi di pignoramento.
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2.
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Mediante ricorso datato 25 giugno 2021 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale 9 giugno 2021 dinanzi al Tribunale federale. Egli ha anche chiesto di sospendere tale giudizio e gli avvisi di pignoramento.
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Non sono state chieste determinazioni.
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3. | |
3.1. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare in modo conciso, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; 134 II 244 consid. 2.2).
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3.2. Nel gravame all'esame il ricorrente afferma che i quattro precetti esecutivi, e di conseguenza i quattro avvisi di pignoramento, si fonderebbero su documenti illeciti, ovvero su tre decreti di accusa e una sentenza che non sarebbero ancora cresciuti in giudicato. Egli rimprovera all'UE di aver violato gli art. 34 e 67 LEF e gli art. 138, 336 e 338 cpv. 2 CPC e all'autorità di vigilanza di aver leso il suo diritto di essere sentito per non aver esaminato e giudicato la violazione di tali norme da parte dell'UE in applicazione degli art. 13 e 14 LEF.
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3.3. Nella misura in cui l'insorgente non censura la sentenza di ultima istanza cantonale, bensì l'operato dell'UE, il suo rimedio si appalesa di primo acchito inammissibile (v. art. 75 cpv. 1 LTF).
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Per il resto, l'argomento ricorsuale di asserita mancanza di titoli esecutivi alla base delle esecuzioni in corso esula dalla questione che era sottoposta all'autorità di vigilanza (v. supra consid. 1.2) e il ricorrente omette del tutto di confrontarsi con il ragionamento che detta autorità ha posto a fondamento del proprio giudizio, secondo cui l'UE poteva continuare le esecuzioni poiché le decisioni di rigetto delle opposizioni risultavano esecutive e definitive. In tali condizioni, l'impugnativa manifestamente non adempie le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.
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4.
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Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a-b LTF. Con l'evasione del ricorso, la richiesta di conferire effetto sospensivo allo stesso, peraltro nemmeno motivata, diviene caduca.
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Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia: | |
1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
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Losanna, 13 luglio 2021
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Giudice presidente: Escher
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La Cancelliera: Antonini
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