BGer 2C_693/2020 | |||
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BGer 2C_693/2020 vom 29.07.2021 | |
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2C_693/2020 |
Sentenza del 29 luglio 2021 |
II Corte di diritto pubblico | |
Composizione
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Giudici federali Seiler, Presidente,
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Hänni, Beusch.
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Cancelliere Savoldelli.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Divisione delle contribuzioni,
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Dipartimento delle finanze della Repubblica e Cantone Ticino,
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viale Stefano Franscini 6, 6501 Bellinzona.
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Oggetto
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Imposta cantonale e imposta federale diretta 2015,
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ricorso contro la sentenza emanata l'8 luglio 2020
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dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (80.2019.207 e 80.2019.208).
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Fatti: | |
A.
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A.________ è una cittadina italiana nata nel... che dispone di un permesso di domicilio per vivere in Svizzera dal novembre 2016. Nel periodo fiscale 2015, quando ancora era minorenne, era a beneficio di un permesso di dimora.
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Nella dichiarazione di imposta per il periodo fiscale 2015, presentata nell'ottobre 2016, ha dichiarato di avere conseguito redditi per fr. 83'403.-- relativi all'attività indipendente esercitata come... in vari Paesi europei e non. Alla dichiarazione fiscale ha allegato il "questionario complementare per indipendenti senza contabilità", specificando le fonti delle sue entrate ed indicando che il reddito di fr. 83'403.-- era imponibile all'estero. Oltre a tale reddito, ha dichiarato una sostanza imponibile complessiva di fr. 29'106.--.
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B.
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Il 22 novembre 2017, l'Ufficio di tassazione di... ha commisurato il reddito 2015 di A.________ in fr. 51'000.-- (imposta cantonale e imposta federale diretta; determinante per l'aliquota fr. 95'000.--) e la sostanza imponibile complessiva (imposta cantonale) in fr. 29'000.·--. Nel riparto internazionale dei redditi, il fisco ha attribuito alla Svizzera fr. 51'000.-- (conseguiti in ltalia e lnghilterra), alla Francia fr. 42'000.--, e agli Stati Uniti d'America fr. 2'000.--. A.________ ha impugnato la decisione di tassazione del 22 novembre 2017 con reclamo dell'11/13 dicembre successivo.
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Con decisione su reclamo del 6 giugno 2019, il fisco ha proceduto a una reformatio in peius, aumentando il reddito imponibile in Svizzera da fr. 51'000.-- a fr. 95'000.--. Richiamato il parere della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali, ha infatti ritenuto che i redditi della reclamante andassero considerati come reddito da lavoro autonomo giusta l'art. 14 delle convenzioni di doppia imposizione applicabili, imponibile nello Stato di domicilio.
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C.
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Pronunciandosi su ricorso di A.________, con sentenza dell'8 luglio 2020 la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino è giunta alla conclusione seguente (estratto del dispositivo) :
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1.1 il ricorso è respinto e la decisione di tassazione su reclamo IC/IFD 2013 del 6 giugno 2019 è confermata per quanto attiene all'imposizione in Svizzera, stato di residenza di A.________, dei redditi percepiti dall'attività di... esercitata all'estero (I, F, UK e USA);
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1.2 il ricorso è evaso ai sensi dei considerandi e la decisione IC/IFD 2015 è invece annullata e gli atti sono ritornati all'Ufficio tassazione per quanto concerne la commisurazione del reddito da attività indipendente;
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2. Le spese processuali, sono poste a carico della ricorrente, in ragione di 4/5.
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Da un lato, i Giudici ticinesi hanno infatti rilevato come non vi fosse motivo di non imporre in Svizzera, Stato di residenza della contribuente, tutti i redditi da lei percepiti all'estero dall'attività di..., indicando in particolare come l'attività svolta non rientrasse tra quelle artistiche ai sensi dell'art. 17 del modello di convenzione contro le doppie imposizioni dell'OCSE. D'altro lato, hanno osservato che, non spiegando in maniera completa e rintracciabile negli atti i motivi per i quali ha aumentato i redditi da attività aziendale della contribuente a fr. 95'000.--, il fisco ticinese ha violato il suo diritto di essere sentita, impedendo anche alla Corte cantonale una verifica al riguardo. Di conseguenza, hanno rinviato l'incarto all'istanza precedente, "affinché adotti una decisione motivata in relazione al reddito aziendale della ricorrente, dopo averla invitata a presentare un estratto completo della propria situazione reddituale sufficientemente chiaro da poter essere esaminato, con particolare riferimento alle spese sostenute da quest'ultima".
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D.
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Il 3 settembre 2020, A.________ ha impugnato la pronuncia della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino davanti al Tribunale federale, chiedendo che la stessa sia annullata rispettivamente riformata, facendo nuovamente valere che il reddito da lei conseguito all'estero non sarebbe imponibile in Svizzera.
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La Corte cantonale, il fisco ticinese e l'Amministrazione federale delle contribuzioni domandano che il gravame sia respinto e le spese poste a carico dell'insorgente.
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Diritto: |
Erwägung 1 | |
1.1. II Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 141 II 113 consid. 1).
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Il giudizio impugnato è stato reso in ultima istanza cantonale da un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF), concerne una causa di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF) che non ricade sotto nessuna delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF ed è stato interposto nei termini (art. 46 cpv. 1 lett. b in relazione con l'art. 100 LTF). Sotto i profili menzionati, la sua ammissibilità quale ricorso ordinario in materia di diritto pubblico è quindi data.
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1.2. Il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile contro decisioni che mettono fine all'intero procedimento (art. 90 LTF; decisioni finali), oppure - a determinate condizioni - a una parte di esso (art. 91 LTF; decisioni parziali). Contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente, che non riguardano né la competenza né la ricusazione (art. 92 LTF), è invece possibile solo quando queste possono causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF) o l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. b LTF). L'impugnazione autonoma di simili decisioni è infatti un'eccezione al principio secondo cui il Tribunale federale deve potersi esprimere su una fattispecie una sola volta ed è quindi permessa unicamente in presenza di requisiti precisi (DTF 142 III 798 consid. 2.2 e 141 III 80 consid. 1.2; sentenza 2C_804/2019 del 21 aprile 2020 consid. 1.1.1). Le decisioni di rinvio sono di regola delle decisioni incidentali, perché non terminano la procedura (DTF 134 II 124 consid. 1.3 pag. 127; 133 V 477 consid. 4 pag. 480 segg.). La situazione è diversa quando l'autorità alla quale è rinviata la causa non ha più nessuno spazio di manovra e il rinvio serve solo a mettere in atto (attraverso un mero ricalcolo) quanto deciso in maniera vincolante dall'istanza di ricorso; in questo caso, la decisione di rinvio va infatti assimilata a una decisione finale (DTF 142 II 20 consid. 1.2; 140 V 321 consid. 3.2; 134 II 124 consid. 1.3; sentenza 2C_1002/2018 dell'11 dicembre 2018 consid. 1.1).
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Se la decisione impugnata davanti al Tribunale federale si esprime in modo definitivo - in relazione a un periodo fiscale - soltanto riguardo a singoli aspetti, mentre per altri pronuncia un rinvio, essa ha di principio un carattere incidentale (sentenze 2C_1002/2018 dell'11 dicembre 2018 consid. 1.1; 2C_676/2018 del 22 agosto 2018 consid. 3.1 segg. e 2C_356/2017 del 10 novembre 2017 consid. 1.1). Se concerne invece più periodi fiscali e su taluni di essi si esprime in maniera definitiva su tutti gli aspetti litigiosi, mentre per altri dispone un rinvio, in merito ai periodi fiscali decisi la pronuncia ha carattere di decisione parziale finale (sentenza 2C_1002/2018 dell'11 dicembre 2018 consid. 1.1).
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1.3. Nella fattispecie, la decisione impugnata riguarda solo il periodo fiscale 2015. Nel contempo - a differenza di quanto formalmente indicato nel p.to 1.1 del dispositivo e come del resto risulta anche dalla ripartizione delle spese (p.to 2 del dispositivo stesso) - il ricorso interposto riguardo al periodo fiscale in discussione non è stato respinto, bensì parzialmente accolto. Da un lato, è infatti vero che l'imposizione in Svizzera del reddito conseguito all'estero è stata confermata; d'altro lato, però, è stata pure constatata una lesione del diritto di essere sentiti, con rinvio dell'incarto alle autorità fiscali, affinché procedano a ulteriori accertamenti in merito alle spese sostenute per conseguire detto reddito e rendano poi una nuova decisione, debitamente motivata.
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Anche il querelato giudizio è quindi una decisione incidentale di rinvio, impugnabile unicamente alle condizioni previste dall'art. 93 cpv. 1 LTF.
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1.4. Che ciò sia il caso non viene qui tuttavia sostenuto, poiché la ricorrente parte (per lo meno implicitamente) dal principio che la decisione impugnata sia di carattere finale. Sia come sia, le condizioni richieste dall'art. 93 cpv. 1 LTF non sono date.
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1.4.1. In effetti, una decisione di rinvio per nuovi accertamenti, come quella in esame, comporta un allungamento della procedura, ma non un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, che può essere di regola solo di carattere giuridico (DTF 143 III 416 consid. 3.1; sentenza 2C_608/2012 del 18 gennaio 2013 consid. 2.2.2).
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Nel contempo, nemmeno viene qui sostenuto rispettivamente dimostrato: (a) che vi sia un pericolo di violazione del principio di celerità, in relazione al quale è possibile fare eccezionalmente valere anche l'eccessiva durata della procedura (sentenza 2C_804/2019 del 21 aprile 2020 consid. 1.1.2); (b) che sia data una situazione in cui l'autorità fiscale si trovi a svolgere un semplice ricalcolo dell'importo dovuto (in base alle istruzioni ricevute e senza più alcun margine di manovra). Nel nostro caso, proceduto ad ulteriori accertamenti sull'entità del reddito/delle spese necessarie al suo conseguimento, il fisco potrà infatti ripronunciarsi - in piena libertà - per mezzo di una nuova decisione.
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1.4.2. Parallelamente, oltre alle condizioni per ammettere un'eccezione giusta l'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, adempiute non sono neanche quelle per riconoscerne una giusta l'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF, secondo cui è possibile impugnare una decisione incidentale se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa.
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È infatti vero che se il Tribunale federale considerasse che i redditi conseguiti all'estero non siano imponibili in Svizzera - statuendo che, in applicazione delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni concluse tra la Svizzera e gli Stati in cui la ricorrente ha lavorato, la stessa sia da trattare come un'artista giusta l'art. 17 del modello di convenzione contro le doppie imposizioni dell'OCSE - ciò comporterebbe la pronuncia di una decisione finale, nell'ambito della quale anche ulteriori verifiche in merito all'entità delle spese poste in deduzione a detti redditi risulterebbero di principio superflue. Altrettanto vero è però che il complemento istruttorio in discussione, scaturito da una richiesta contenuta nel p.to II del ricorso presentato in sede cantonale (giudizio impugnato, consid. 6.1), non appare di primo acchito comportare nessuna procedura probatoria defatigante o dispendiosa, che è data soltanto quando - sia per durata che per costi - si scosta in modo notevole da un processo abituale (sentenze 1D_3/2020 del 6 agosto 2020 consid. 1.2.2 e 2C_517/2015 del 30 marzo 2016 consid. 4.3).
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In questo contesto, va in effetti rilevato che la Corte cantonale chiede solo che - prima di ripronunciarsi attraverso una decisione convenientemente motivata - il fisco inviti la ricorrente "a presentare un estratto completo della propria situazione reddituale sufficientemente chiaro da poter essere esaminato, con particolare riferimento alle spese sostenute da quest'ultima", quindi l'esecuzione di un accertamento limitato e puntuale. Chiamata a sostanziare le condizioni di ammissibilità di un ricorso che non sono immediatamente evidenti (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 138 III 46 consid. 1.2 e 133 II 353 consid. 1), nemmeno l'insorgente indica d'altra parte ragioni che dovrebbero portare ad un esito differente (sentenza 2C_715/2017 del 7 agosto 2018 consid. 2.3.2); nello stesso tempo, neppure comunica in modo chiaro e inequivocabile di rinunciare alla richiesta da lei formulata in subordine in sede cantonale (giudizio impugnato, consid. 6 relativo all'ammontare delle spese sostenute per il conseguimento del reddito), di modo che anche le possibili conseguenze di una simile ipotesi non vanno approfondite.
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2.
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Per quanto precede, il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3.
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Comunicazione alla rappresentante della ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni del Dipartimento delle finanze e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni.
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Losanna, 29 luglio 2021
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In nome della II Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Seiler
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Il Cancelliere: Savoldelli
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