BGer 2D_29/2021 | |||
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BGer 2D_29/2021 vom 20.08.2021 | |
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2D_29/2021 | |
Decreto del 20 agosto 2021
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II Corte di diritto pubblico | |
Composizione
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Giudice federale Seiler, Presidente,
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Cancelliera Ieronimo Perroud.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6501 Bellinzona,
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Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
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Residenza governativa, 6501 Bellinzona.
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Oggetto
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Rifiuto del rinnovo del permesso di dimora,
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ricorso contro la sentenza emanata il 7 giugno 2021
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dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2019.558).
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Il Presidente della II Corte di diritto pubblico, |
visto: | |
il ricorso sussidiario in materia costituzionale presentato l'8 luglio 2021 da A.________ contro la sentenza emanata il 7 giugno 2021 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino in materia di rifiuto del rinnovo del permesso di dimora;
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la lettera del 16 agosto 2021 con cui il ricorrente ha dichiarato di ritirare il ricorso;
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considerando: | |
che, quando il ricorso è ritirato, il Presidente della Corte adita (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) dichiara il processo terminato nonché statuisce sulle spese giudiziarie e sull'assegnazione e l'ammontare delle ripetibili (art. 5 cpv. 2 e 73 cpv. 1 PC combinati con l'art. 71 LTF);
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che, di riflesso, viene annullato il termine con scadenza al 14 settembre 2021 fissato alle autorità cantonali per presentare eventuali osservazioni;
| 2 |
che, sebbene, in caso di desistenza, le spese giudiziarie debbono essere poste, in linea di principio, a carico della parte ricorrente con l'applicazione di una tassa di giustizia ridotta (art. 66 cpv. 2 LTF), si giustifica nella fattispecie, considerate le circostanze particolari del caso, di rinunciare a riscuoterle;
| 3 |
che ciò rende priva d'oggetto la domanda di assistenza giudiziaria contenuta nel gravame, limitata all'esonero delle spese giudiziarie;
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che non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF);
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per questi motivi, il Presidente decreta: | |
1.
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La causa 2D_29/2021 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
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2.
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La domanda di assistenza giudiziaria è priva d'oggetto.
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3.
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Non si riscuotono spese giudiziarie né si assegnano ripetibili per la sede federale.
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4.
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Comunicazione al rappresentante del ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM.
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Losanna, 20 agosto 2021
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In nome della II Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Seiler
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La Cancelliera: Ieronimo Perroud
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