BGer 5A_612/2021 | |||
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BGer 5A_612/2021 vom 14.09.2021 | |
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5A_612/2021 |
Sentenza del 14 settembre 2021 |
II Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudice federale Escher, Giudice presidente,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città, via della Pace 6, 6600 Locarno.
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Oggetto
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autofallimento, decisione di stralcio per desistenza,
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ricorso contro la sentenza emanata il 28 giugno 2021 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2021.86).
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto: | |
1.
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A un'udienza del 14 giugno 2021 A.________ ha ritirato la domanda volta a ottenere la dichiarazione del proprio fallimento e il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Città ha quindi stralciato la causa dal ruolo.
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Con sentenza 28 giugno 2021 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile il reclamo presentato il 16 giugno 2021 da A.________. La Corte cantonale ha spiegato che il Pretore aggiunto non aveva respinto la domanda di autofallimento, ma l'aveva stralciata dal ruolo, e che contro il decreto di stralcio per desistenza non è aperta la via del reclamo (tranne per quanto attiene alle spese), bensì soltanto la via della revisione giusta l'art. 328 cpv. 1 lett. c CPC (v. DTF 139 III 133 consid. 1.2-1.3).
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2.
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Mediante scritto 26 luglio 2021 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale. Egli ha anche chiesto di conferire effetto sospensivo alla sua impugnativa con riferimento al "pignoramento della cassa pensione".
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Non sono state chieste determinazioni.
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3.
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L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).
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Il gravame all'esame manifestamente non soddisfa tali esigenze di motivazione. Il ricorrente, infatti, si limita a contestare l'operato del Pretore aggiunto (il quale a suo dire avrebbe "verbalmente negato [l'] ottenimento al fallimento personale" e posto al riguardo presupposti troppo severi rispetto alle sue condizioni di salute e finanziarie), omettendo del tutto di misurarsi con la sentenza della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello (unica decisione qui impugnabile; v. art. 75 cpv. 1 LTF) e di spiegare per quale motivo essa sarebbe contraria al diritto.
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4.
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Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF. Con l'evasione del ricorso, la domanda di conferire effetto sospensivo allo stesso diventa priva di oggetto.
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Date le circostanze del caso concreto, si può prescindere dal prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).
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Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia: | |
1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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3.
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Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 14 settembre 2021
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Giudice presidente: Escher
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La Cancelliera: Antonini
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