BGer 6B_1013/2021 | |||
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BGer 6B_1013/2021 vom 21.09.2021 | |
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6B_1013/2021 |
Sentenza del 21 settembre 2021 |
Corte di diritto penale | |
Composizione
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Giudice federale Jacquemoud-Rossari, Presidente,
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Cancelliere Gadoni.
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Partecipanti al procedimento | |
B.________,
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ricorrente,
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contro
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Tribunale cantonale dei Grigioni, Prima Camera penale, Poststrasse 14, 7002 Coira.
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Oggetto
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Condono delle spese processuali,
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ricorso contro il decreto emanato il 6 agosto 2021 dal Tribunale cantonale dei Grigioni, Prima Camera penale (incarto n. SK1 21 54).
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Considerando: | |
che B.________ e A.________ sono stati riconosciuti autori colpevoli di reiterato riciclaggio di denaro giusta l'art. 305bis n. 1 CP e che, con sentenza del 4 febbraio 2021, la Prima Camera penale del Tribunale cantonale dei Grigioni ha ordinato la confisca a favore del Cantone dei Grigioni dell'importo di EUR 52'729.95, oltre interessi, sequestrato sul conto intestato a A.________;
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che la Corte cantonale ha contestualmente posto la tassa di giustizia di fr. 3'000.-- a carico di B.________ e di A.________, in solido;
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che con sentenza del 12 aprile 2021 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso presentato da B.________ e da A.________ contro il giudizio del 4 febbraio 2021 della Corte cantonale (cause 6B_288/2021 e 6B_289/2021);
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che, con istanza del 19 giugno 2021, B.________ ha chiesto alla Corte cantonale il condono della tassa di giustizia e, in via subordinata, la proroga del pagamento;
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che, con decisione del 6 agosto 2021, la Prima Camera penale del Tribunale cantonale dei Grigioni ha parzialmente accolto l'istanza, concedendo a B.________ una dilazione sino al 31 gennaio 2022 per il pagamento della tassa di giustizia di fr. 3'000.--;
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che B.________ impugna questa decisione con un ricorso al Tribunale federale, chiedendo in via principale che la tassa di giustizia in questione gli sia condonata e in via subordinata che il termine per il pagamento sia prorogato fino al 31 dicembre 2022;
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che non sono state chieste osservazioni sul ricorso;
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che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 145 V 380 consid. 1; 145 I 239 consid. 2; 145 II 168 consid. 1 e rispettivi rinvii);
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che la legittimazione a presentare un ricorso in materia penale al Tribunale federale presuppone un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (art. 81 cpv. 1 lett. b LTF);
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che un semplice interesse di fatto non è al riguardo sufficiente (DTF 133 IV 121 consid. 1.2);
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che l'interesse giuridicamente protetto deve inoltre essere pratico ed attuale (DTF 142 I 135 consid. 1.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.1; 136 I 274 consid. 1.3 e rinvii);
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che, con la decisione impugnata, la Corte cantonale ha negato la concessione del condono, accogliendo per contro la richiesta del ricorrente di dilazionare fino al 31 gennaio 2022 il pagamento delle spese procedurali;
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che, in tale circostanza, il ricorrente non è per il momento tenuto a pagare l'importo in questione, avendo ottenuto in sede cantonale la proroga richiesta;
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ch'egli ha inoltre ancora la possibilità di presentare alla Corte cantonale, dopo il 31 gennaio 2022, un'ulteriore domanda di condonare, rispettivamente di dilazionare, la riscossione delle suddette spese procedurali, qualora la sua situazione economica non dovesse permettergli di fare fronte al pagamento (sentenza 6B_239/2021 del 26 maggio 2021 consid. 4);
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che in tale sede egli potrà ulteriormente sostanziare la sua eventuale situazione d'indigenza;
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che il ricorrente non dispone quindi di un interesse giuridicamente protetto ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b LTF all'esame del suo ricorso, il quale deve quindi essere dichiarato inammissibile;
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che peraltro, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto;
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che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 134 II 244 consid. 2.1);
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che il ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata (DTF 146 IV 297 consid. 1.2; 134 II 244 consid. 2.1);
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che, nella fattispecie, queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese, visto che il ricorrente non si confronta con le considerazioni esposte dalla Corte cantonale e non spiega per quali ragioni tale decisione violerebbe il diritto, segnatamente l'art. 425 CPP, applicato in concreto dalla precedente istanza;
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che, secondo questa disposizione, l'autorità penale può dilazionare la riscossione delle spese procedurali oppure, tenuto conto della situazione economica della persona tenuta a rifonderle, ridurle o condonarle;
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che l'art. 425 CPP conferisce semplicemente alle autorità penali una facoltà di condonare o di prorogare il pagamento delle spese procedurali;
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che, in tale ambito, le autorità penali dispongono di un ampio margine di valutazione e di apprezzamento in cui il Tribunale federale interviene soltanto con riserbo (sentenza 6B_239/2021, citata, consid. 2);
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che in concreto il ricorrente non sostanzia minimamente una violazione dell'art. 425 CPP;
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che, di conseguenza, il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF;
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che, considerate le particolarità del caso, si giustifica di rinunciare in via eccezionale a prelevare spese giudiziarie della sede federale a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, la Presidente pronuncia: | |
1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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3.
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Comunicazione al ricorrente e al Tribunale cantonale dei Grigioni, Prima Camera penale.
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Losanna, 21 settembre 2021
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Jacquemoud-Rossari
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Il Cancelliere: Gadoni
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