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Informationen zum Dokument  BGer 5D_170/2021  Materielle Begründung
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BGer 5D_170/2021 vom 24.09.2021
 
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5D_170/2021
 
 
Sentenza del 24 settembre 2021
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________,
 
opponente.
 
Oggetto
 
rigetto provvisorio dell'opposizione,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 4 agosto 2021
 
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2021.11).
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1.
 
Con decisione 18 gennaio 2021 il Pretore del Distretto di Lugano ha accolto un'istanza presentata da B.________, rigettando in via provvisoria l'opposizione interposta da A.________ al precetto esecutivo fattogli notificare per l'incasso di fr. 29'667.40 oltre interessi e spese (importo relativo a pigioni arretrate e altri costi). All'udienza di discussione dell'istanza, tenutasi in data 18 gennaio 2021, si era presentato unicamente B.________.
 
Mediante sentenza 4 agosto 2021 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo introdotto il 4 febbraio 2021 da A.________. In relazione all'argomento di quest'ultimo secondo cui avrebbe ritirato la citazione all'udienza del 18 gennaio 2021 solo quello stesso giorno, i Giudici cantonali hanno osservato che egli non aveva contestato, nel termine impartitogli con ordinanza 9 aprile 2021, le osservazioni del 24 febbraio 2021 della Posta, secondo le quali la collaboratrice incaricata di consegnare la citazione aveva chiesto al destinatario, in adempimento della "regola della distribuzione per Covid", di poter firmare lei stessa l'attestazione di ricezione dell'atto, e che la citazione risultava pertanto essere stata notificata già in data 14 gennaio 2021 (su questo tema v. la recente sentenza 5A_44/2021 del 23 agosto 2021 consid. 2).
 
2.
 
Con ricorso 17 settembre 2021 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di non ritenerla valida e di concedergli la possibilità di esporre le sue motivazioni. Con scritto 21 settembre 2021 il ricorrente ha trasmesso al Tribunale federale della " documentazione integrativa ".
 
Non sono state chieste determinazioni.
 
3.
 
Il gravame all'esame è stato interposto in una causa di carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) e non concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). In tali condizioni è soltanto aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF). Con un tale rimedio può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il Tribunale federale non procede alla verifica della costituzionalità dell'atto impugnato sotto tutti gli aspetti possibili, ma esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF). Il ricorrente deve pertanto spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della decisione querelata, in che misura sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; 134 II 244 consid. 2.2).
 
Nell'impugnativa all'esame le severe esigenze di motivazione dei combinati art. 117 e 106 cpv. 2 LTF sono del tutto disattese: il ricorrente si limita infatti a ribadire di essere "stato impossibilitato a presenziare all'udienza in quanto non h[a] potuto ritirare l'avviso in tempo" e ad affermare che le sue dichiarazioni non dovrebbero valere meno di quelle della Posta (anche tenuto conto del fatto che la sua mancata presa di posizione al riguardo sarebbe "stata già spiegata" in un suo scritto 24 marzo 2021), ma omette di indicare quali norme costituzionali ritiene violate dalla sentenza impugnata e di sostanziare una tale violazione (ricordato peraltro che il rinvio a quanto già scritto nel reclamo 4 febbraio 2021 o nello scritto 24 marzo 2021 non può essere tenuto in alcuna considerazione, visto che la motivazione del ricorso deve essere contenuta nello stesso; v. DTF 140 III 115 consid. 2).
 
4.
 
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF.
 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
 
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 24 settembre 2021
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Giudice presidente: Escher
 
La Cancelliera: Antonini
 
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