BGer 1C_505/2021 | |||
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BGer 1C_505/2021 vom 20.10.2021 | |
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1C_505/2021 |
Sentenza del 20 ottobre 2021 |
I Corte di diritto pubblico | |
Composizione
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Giudici federali Kneubühler, Presidente,
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Jametti, Merz,
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Cancelliere Crameri.
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Partecipanti al procedimento | |
D.________,
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patrocinato dall'avv. Pascal Delprete,
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ricorrente,
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contro
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Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
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Oggetto
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Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; consegna di mezzi di prova,
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ricorso contro la sentenza emanata il 24 agosto 2021 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (RR.2021.104).
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Fatti: | |
A.
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Il 18 giugno 2020 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria internazionale nell'ambito di un procedimento penale a carico di B.________, C.________, D.________, A.________ e altre persone per i reati di associazione per delinquere, riciclaggio e autoriciclaggio. Le indagini avrebbero delineato un "sodalizio" dedito al rientro di capitali dall'estero attraverso la schermatura di trasferimenti di immobili. L'autorità italiana ha chiesto, tra l'altro, di acquisire la documentazione cartacea e informatica che si trova nella residenza ticinese di D.________.
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B.
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Il 1° ottobre 2020 la polizia cantonale ticinese ha sequestrato diverso materiale cartaceo e informatico. Con decisione di chiusura del 4 maggio 2021, il Ministero pubblico ticinese (MP) ha ordinato la trasmissione alle autorità italiane di svariata documentazione cartacea e di diversi files estrapolati da tre dispositivi elettronici dell'inquisito D.________ (due cellulari e un tablet), unitamente a due segnalazioni dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS). Adita da D.________, con decisione del 24 agosto 2021 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (CRP) ne ha respinto il ricorso in quanto ammissibile.
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C.
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Avverso questa sentenza D.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo, concesso al gravame l'effetto sospensivo, di adottare determinate misure cautelari. In via principale postula di riformare la sentenza impugnata nel senso di annullare parzialmente la decisione di chiusura non procedendo quindi alla trasmissione di determinati atti informatici all'Italia, in via subordinata, di rinviare la causa al MP per procedere in particolare all'estrapolazione dei dati informatici in contraddittorio; in via ancora più subordinata, postula di rinviare la causa per nuovo giudizio al MP, rispettivamente alla CRP.
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Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
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Diritto: | |
1.
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1.1. Contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne tra l'altro, come in concreto, la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 145 IV 99 consid. 1.1 e 1.2).
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1.2. L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale in quest'ambito. Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 145 IV 99 consid. 1.2). Spetta al ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF sono adempiute (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 145 IV 99 consid. 1.5). Secondo l'art. 109 LTF, la Corte giudica nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi che non riguardano un caso particolarmente importante (cpv. 1); la decisione è motivata sommariamente e può rinviare in tutto o in parte alla decisione impugnata (cpv. 3).
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Erwägung 2 | |
2.1. La CRP ha negato la legittimazione a insorgere al ricorrente nella misura in cui egli contesta la trasmissione della segnalazione MROS del 13 novembre 2020, che menziona soltanto l'esistenza di una relazione bancaria a lui intestata, ma non contempla alcuna documentazione bancaria, e quella dell'11 agosto 2020, la quale non indica né conti né operazioni concernenti relazioni bancarie intestate al ricorrente. Quest'ultimo non dimostra (cfr. art. 42 LTF) perché su questo punto la decisione impugnata si scosterebbe dalla prassi (cfr. DTF 124 II 180 consid. 2b e c; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ed. 2019, n. 528 pag. 562 seg.).
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2.2. Con riferimento al caso particolarmente importante adduce una violazione di elementari principi procedurali, segnatamente una violazione del diritto d'essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost. e 80b cpv.1 AIMP) : perché il MP non gli avrebbe dato la possibilità di verificare la metodologia di estrapolazione dei dati informatici egli non avrebbe potuto esaminare la presenza di eventuale documentazione non pertinente per l'inchiesta estera. Al riguardo accenna all'art. 141 CPP, relativo all'utilizzabilità delle prove acquisite illegalmente, prove che pertanto potrebbero anche non essere considerate valide secondo il diritto svizzero. Rimprovera alla CRP di non essersi compiutamente espressa sulle criticità, o quantomeno sugli interrogativi mossi alla metodologia utilizzata dagli esperti informatici rilevati in un rapporto peritale di parte fatto allestire da lui. Si diffonde poi sulla pretesa violazione dei principi di proporzionalità e dell'utilità potenziale, asserendo che si sarebbe in presenza di un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove.
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Quest'ultima critica chiaramente non regge, visto che riguardo all'utilità potenziale dei files litigiosi la CRP non si è scostata dalla prassi costante. Gli stessi si riferiscono al ricorrente, indagato nel procedimento penale estero. Ininfluente al riguardo è il fatto che la cernita avrebbe compreso non solo il cognome, ma anche il nome del ricorrente, senza l'utilizzo di ulteriori filtri di ricerca, ciò che non costituisce un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove. Non spetta d'altra parte al giudice svizzero dell'assistenza esaminare compiutamente ogni singolo file contenente il nome del ricorrente in relazione a una connessione "concreta" con il procedimento estero; la valutazione definitiva del materiale probatorio spetta infatti al giudice estero del merito che, contrariamente a quello svizzero dell'assistenza, dispone di tutte le prove raccolte in Italia e all'estero.
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2.3. Il ricorrente aveva chiesto l'apposizione di sigilli su parte della documentazione cartacea e informatica, i cui dati sono poi stati estrapolati dal Gruppo informatica forense del Centro sistemi informatici dell'amministrazione cantonale (CIS); il Giudice dei provvedimenti coercitivi ticinese, nell'ambito di un'udienza alla presenza delle parti, ha in seguito proceduto al dissigillamento sulla base delle parole chiave e un criterio temporale indicati nella rogatoria, concordati e accettati dal ricorrente. La cernita della documentazione cartacea è stata effettuata seduta stante, mentre la selezione dei dati informatici è stata demandata alla polizia giudiziaria. In applicazione del diritto di essere sentito, al ricorrente è stata concessa la facoltà di esaminare i files estrapolati; egli ha poi rilevato che al suo dire determinati files sarebbero estranei all'oggetto della rogatoria. Del resto il patrocinatore del ricorrente ha partecipato all'udienza di levata dei sigilli dinanzi al Giudice dei provvedimenti coercitivi ticinese, accettando che per l'analisi della documentazione informatica sarebbero state utilizzate determinate parole chiave e che i dati relativi sarebbero stati cancellati in seguito.
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Il ricorrente fa valere che sarebbe stato impedito di stabilire con certezza la completa correttezza della modalità e della metodologia dell'estrapolazione dei dati informatici secondo lo standard internazionale ISO/IEC27037, richiamando al riguardo alcune criticità e punti interrogativi sollevati in una perizia di parte ch'egli ha fatto allestire. Ciò perché una corretta analisi informatica forense avrebbe dovuto garantire la "riproducibilità" della prova mediante un clone. Come accertato nella decisione impugnata, la cernita dei dati informatici è avvenuta per il tramite di una ricerca mediante parole chiave corrispondenti ai nomi indicati nella rogatoria e per un periodo temporale limitato, modo di procedere concordato con il ricorrente e da egli accettato. Certo, come rilevato nella sentenza impugnata, l'analisi completa, senza filtri, è stata cancellata e non è quindi più disponibile per ulteriori verifiche: anche questa modalità era tuttavia stata precedentemente convenuta con il ricorrente dinanzi al Giudice dei provvedimenti coercitivi ticinese nell'ambito della procedura di dissigillamento. La circostanza che al riguardo il ricorrente avrebbe interpretato in un altro modo la portata di detta "cancellazione", ossia non nel senso della cancellazione della copia di partenza dei dati da estrapolare, non fa assumere alla causa gli estremi di un caso particolarmente importante. Non si tratta in effetti di un caso di principio ma, in sostanza, della contestazione dell'utilità potenziale di determinati documenti. Del resto la critica d'avergli impedito di esperire una contro-verifica sulle modalità dell'estrapolazione dei files a causa della citata cancellazione, non implica di per sé una carenza dell'utilità potenziale degli stessi, riferibili a un imputato. Per di più, come ritenuto nella decisione della CRP, la valutazione di queste prove, compresa la questione di sapere se e in che misura semmai non sarebbe stato compiutamente rispettato lo standard ISO/IEC27037, spetterà, conformemente alla prassi, al giudice estero del merito, visto che al dire del ricorrente tale standard è valido anche in Italia. Giova rilevare infatti che la nozione di gravi lacune nel procedimento, svizzero (DTF 145 IV 99 consid. 1.3) o all'estero dev'essere interpretata in maniera restrittiva (DTF 133 IV 131 consid. 3). I dati litigiosi oggetto della criticata decisione di trasmissione sono stati inoltre messi a disposizione del ricorrente per oltre un mese e mezzo prima della decisione di chiusura, motivo per cui il suo diritto d'essere sentito non è stato disatteso. La cernita ha avuto quindi luogo e il ricorrente ha potuto esprimersi al riguardo: viste le particolarità della fattispecie, le pretese anomalie non impongono un intervento del Tribunale federale. Il ricorrente disattende infatti che non spetta al giudice svizzero dell'assistenza procedere a una valutazione completa e in contraddittorio dei mezzi di prova, la questione di sapere quali prove siano necessarie e utili compete di massima all'autorità richiedente.
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2.4. Il ricorrente adduce, con una motivazione insufficiente (cfr. art. 42 LTF) e a torto, un'asserita violazione del principio del ne bis in idem previsto dall'art. 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen perché l'8 gennaio 2021 il MP avrebbe emanato un decreto di abbandono nell'ambito di un non meglio precisato procedimento aperto nei suoi confronti per amministrazione infedele (art. 158 CP) e conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (art. 253 CP). In effetti, non si è in presenza di una decisione di merito, d'assoluzione o di abbandono di un procedimento penale ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 lett. a n. 1 AIMP. L'abbandono di un procedimento penale per ragioni di opportunità non costituisce un motivo d'irricevibilità di una domanda di assistenza (DTF 110 Ib 385 consid. 2b pag. 386; cfr. anche l'art. 8 cpv. 3 e 4 CPP). Un procedimento che sia stato abbandonato per mancanza di prove o indizi sufficienti può infatti essere riassunto quando siano scoperti nuovi mezzi di prova (art. 323 CPP; DTF 120 IV 10 consid. 2b; sentenza 1C_386/2020 del 7 luglio 2020 consid. 1.2).
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3.
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Il ricorso è quindi inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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L'emanazione della presente sentenza rende prive d'oggetto la domanda supercautelare e cautelare del ricorrente sulla concessione dell'effetto sospensivo, superflue visto ch'esso è dato per legge (art. 103 cpv. 2 lett. c LTF), nonché l'istanza di adozione di altre misure cautelari ai sensi dell'art. 104 LTF.
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico del Cantone Ticino, alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e all'Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria.
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Losanna, 20 ottobre 2021
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Kneubühler
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Il Cancelliere: Crameri
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