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Informationen zum Dokument  BGer 4A_493/2021  Materielle Begründung
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BGer 4A_493/2021 vom 01.11.2021
 
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4A_493/2021
 
 
Sentenza del 1° novembre 2021
 
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Hohl, Presidente,
 
Cancelliere Piatti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6900 Lugano,
 
opponente
 
1. B.________,
 
2. C.________,
 
patrocinato dall'avv. dott. Tiziana Meyer-Tomassini.
 
Oggetto
 
diniego di giustizia; locazione,
 
ricorso contro la decisione emanata il 4 agosto 2021 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
 
Cantone Ticino (12.2021.52).
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1.
 
Fra A.________, da un lato, e B.________ e C.________, dall'altro, è sorta una vertenza concernente l'abitazione locata dai secondi alla prima. In tale ambito il vicepresidente della II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha, con lettera 24 febbraio 2021 in applicazione dell'art. 132 cpv. 2 e 3 CPC, restituito a A.________ un ricorso per denegata giustizia (21.2021.1). Con decisione 4 agosto 2021 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha pure dichiarato irricevibili gli atti datati 23 e 24 marzo 2021 e inoltrati da A.________, ponendo a carico di quest'ultima fr. 300.-- di spese processuali. La Corte cantonale ha indicato che, nonostante gli inviti inviatile, l'insorgente si era limitata a tradurre in italiano - conformandosi così all'art. 129 CPC - i suoi scritti diretti contro procedure in parte già concluse e in parte ancora in corso innanzi alla Pretura di Lugano, ma non ha sanato le altre lacune formali, omettendo segnatamente di formulare domande di causa nelle forme previste dal codice di procedura civile.
 
2.
 
Il 13 settembre 2021 A.________ è insorta al Tribunale federale, impugnando pure una decisione del Pretore (oggetto della causa 4A_495/2021). Rimprovera alla Corte di appello la mancata apertura di procedure ricorsuali e di non aver trattato materialmente i suoi allegati. Il 14 settembre 2021 la ricorrente ha trasmesso un complemento al ricorso e il 22 ottobre 2021 ha chiesto la congiunzione delle procedure ricorsuali pendenti innanzi al Tribunale federale.
 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
 
3.
 
C onformemente all'art. 54 cpv. 1 LTF la presente sentenza viene redatta in italiano, lingua della decisione impugnata, sebbene il ricorso sia stato inoltrato in tedesco.
 
La richiesta di congiunzione delle due procedure ricorsuali pendenti innanzi al Tribunale federale va respinta, facendo difetto la necessaria connessione.
 
4.
 
Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché questa viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1). Nel caso in cui vengono ritornati degli atti in applicazione dell'art. 132 cpv. 3 CPC, la parte può prevalersi di una denegata e ritardata giustizia nel senso dell'art. 94 LTF per violazione dell'art. 29 cpv. 1 Cost. Una tale censura soggiace però alle severe esigenze di motivazione previste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid. 2.1), ragione per cui il ricorrente deve spiegare con una motivazione puntuale e precisa, perché la Corte cantonale avrebbe violato i suoi diritti costituzionali facendo capo al predetto articolo del CPC (sentenza 4A_199/2021 del 29 aprile 2021).
 
Nel prolisso gravame la ricorrente si dilunga sulla controversia che la oppone alla parte locatrice e sull'iter giudiziario, ma omette di formulare un'intellegibile critica da cui possono essere desunti i motivi per cui la comunicazione 24 febbraio 2021 violerebbe i suoi diritti costituzionali o perché la sentenza del 4 agosto 2021 sarebbe contraria al diritto federale. Ne segue che le esigenze di motivazione poste dagli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF non sono in concreto soddisfatte.
 
5.
 
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si palesa inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
 
Per questi motivi, la Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione alla ricorrente, alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, a B.________ e a C.________.
 
Losanna, 1° novembre 2021
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Hohl
 
Il Cancelliere: Piatti
 
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