BGer 4A_227/2021 | |||
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BGer 4A_227/2021 vom 07.12.2021 | |
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4A_227/2021 |
Sentenza del 7 dicembre 2021 |
I Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudici federali Hohl, Presidente,
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Niquille, Rüedi,
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Cancelliere Piatti.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________ SA,
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patrocinata dagli avv.ti Sofia Padlina,
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Marino Di Pietro e Simona Lepori,
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ricorrente,
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contro
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B.________ BV,
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patrocinata dagli avv.ti Luigi Mattei e
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Sebastiano Paù-Lessi,
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opponente.
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Oggetto
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trapasso di azioni,
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ricorso contro la sentenza emanata il 23 marzo 2021 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
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Cantone Ticino (12.2021.5).
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Fatti: |
A. | |
A.a. La B.________ BV, con sede nei Paesi Bassi, e un'altra società hanno concluso con la società luganese A.________ SA un contratto finalizzato alla partecipazione delle mandanti nella C.________ Ltd, società con sede a Malta. Tale accordo prevedeva una sottoscrizione del capitale di quest'ultima società in ragione del 58 % con il susseguente deposito del pacchetto azionario presso la mandataria (o terzi da questa indicati), che lo detiene a titolo fiduciario, in nome e per conto delle mandanti. Il 6 aprile 2009 il direttore della mandataria ha disposto che le azioni acquistate fossero trasferite presso la D.________ LLC, con sede negli Stati Uniti e che funge da cosiddetto veicolo fiduciario. Con lettera 7 agosto 2020 la B.________ BV ha revocato il contratto sottoscritto con la A.________ SA e ha invano chiesto la firma della documentazione necessaria al trasferimento delle azioni.
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A.b. Con petizione 16 settembre 2020 la B.________ BV ha convenuto in giudizio innanzi al Pretore del distretto di Lugano la A.________ SA e ha postulato in via superprovvisionale, in via cautelare e in via principale di ordinare alla convenuta di far firmare alla D.________ LLC specificati documenti necessari al trasferimento delle azioni. Il 18 settembre 2020 il Pretore ha respinto la richiesta di provvedimenti superprovvisionali e ha fissato alla convenuta un termine di 10 giorni per formulare delle osservazioni alla domanda cautelare, avvertendo che in caso di omissione avrebbe emanato una decisione cautelare finale sulla base dei fatti e degli argomenti presentati dall'istante. Dopo aver ottenuto una proroga di 10 giorni del predetto termine, la A.________ SA ha, con istanza 9 ottobre 2020, chiesto di limitare il procedimento giusta l'art. 125 CPC alla questione dell'ammissibilità delle domande supercautelare e cautelare e di sospendere il termine per inoltrare le osservazioni fino a decisione dell'istanza di limitazione. Con decisione 4 gennaio 2021 il Pretore ha ordinato alla A.________ SA di far firmare entro il termine di 15 giorni alla D.________ LLC tre documenti (denominati "Share transfer agreement", "notice of transfer of shares" e "Schedule E") necessari al trasferimento di 659 azioni della C.________ Ltd alla B.________ BV. L'ordine è stato accompagnato dalla comminatoria sia dell'art. 292 CP che di una multa disciplinare di fr. 5'000.-- e di fr. 1'000.-- per ogni giorno di inadempimento. Il giudice di prime cure ha ritenuto l'art. 125 CPC inapplicabile e, in assenza di un'ulteriore domanda di proroga del termine per presentare le osservazioni alla domanda di misure cautelari, ha considerato il procedimento maturo per il giudizio. Ha quindi reputato dati i presupposti eccezionali per emanare una misura cautelare anticipatoria con effetti definitivi.
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B.
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La II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha, con sentenza 23 marzo 2021, respinto nella misura in cui era ricevibile un appello presentato dalla A.________ SA e ha confermato la decisione di primo grado. Per quanto qui interessa e in estrema sintesi, la Corte cantonale ha considerato l'appello irricevibile nella misura in cui la convenuta non si confrontava con la motivazione del giudizio di primo grado sulla possibilità di emanare un provvedimento cautelare con effetti definitivi. Ha poi indicato che, con la fissazione del termine del 18 settembre 2020, la convenuta era stata avvertita dell'intenzione del giudice di statuire e ha ritenuto infondate le lamentele concernenti la mancata decisione dell'istanza 9 ottobre 2020.
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C.
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Con atto del 26 aprile 2021 la A.________ SA presenta un ricorso in materia civile e, per l'eventualità in cui questo non dovesse essere ammissibile, un ricorso sussidiario in materia costituzionale, con cui postula, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, l'annullamento delle sentenze di primo e secondo grado e, in via principale, il rinvio degli atti al Pretore affinché istruisca le istanze di limitazione del procedimento e di sospensione e, qualora le respingesse, assegni un termine per presentare le osservazioni alla domanda della B.________ BV. In via subordinata chiede di annullare la sentenza di appello e di rinviare gli atti alla Corte cantonale per nuova decisione nel senso dei considerandi. La ricorrente contesta di non aver sufficientemente motivato il suo appello, critica le pronunzie di primo e secondo grado e rimprovera sia al Pretore che ai Giudici d'appello di aver violato il suo diritto di essere sentita.
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Con risposta 18 maggio 2021 la B.________ BV propone sia la reiezione della domanda di effetto sospensivo sia quella dei ricorsi.
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Con decreto 21 maggio 2021 la Presidente della Corte adita ha conferito effetto sospensivo al ricorso.
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Diritto: | |
1.
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Fra i provvedimenti cautelari esistono delle cosiddette misure di esecuzione anticipate provvisorie ("mesures d'exécution anticipée provisoires", "Leistungsmassnahmen"), che hanno per scopo di ottenere, a titolo provvisorio, l'esecuzione della pretesa oggetto della domanda di merito, che può, come in concreto, consistere in un'obbligazione di fare. Una tale misura può rivelarsi indispensabile quando, in caso di un'inesecuzione prolungata, il richiedente rischia di subire danni tali da rendere vano un successo nella causa di merito (DTF 125 III 451 consid. 3c pag. 459). In base ai loro effetti, tali misure possono essere suddivise fra quelle che hanno un effetto provvisorio (ad esempio la concessione cautelare di un diritto di passo nell'ambito di processo incoato con un'azione tendente ad ottenere un passo necessario, che verrà reso caduco con la sentenza finale) e quelle che in pratica hanno un effetto duraturo o addirittura definitivo, di modo che la controversia perde ogni interesse per le parti dopo lo stadio delle misure cautelari (ad esempio un divieto di concorrenza imposto a un lavoratore). Quest'ultime, che toccano in modo particolarmente incisivo la situazione giuridica del convenuto, sono sottoposte a condizioni restrittive (DTF 131 III 473 consid. 2.3; v. sui diversi tipi di misure cautelari FABIENNE HOHL, Procédure civile, vol. II, 2a ed. 2010, n. 1822 segg.).
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Nella fattispecie la sentenza impugnata concerne una decisione che è stata emanata in una procedura cautelare, ma che genera una situazione definitiva, la quale esclude un'ulteriore procedura di merito, avendo l'istante già ottenuto con la pronuncia dell'obbligazione di fare tutto quanto chiesto. Questa circostanza ha per conseguenza che, sebbene la domanda cautelare sia stata introdotta simultaneamente a una petizione, la decisione impugnata va considerata finale nel senso dell'art. 90 LTF (cfr. DTF 147 II 44 consid. 1.1) e che i motivi di ricorso non sono limitati dall'art. 98 LTF alle violazioni di diritti costituzionali (DTF 138 III 728 consid. 2.4). Il tempestivo ricorso in materia civile proposto in una causa civile di natura pecuniaria con un valore litigioso manifestamente superiore a fr. 30'000.-- si rivela ammissibile dal profilo degli art. 72 cpv. 1 e 74 cpv. 1 lett. b LTF, ciò che rende superflua una sua trattazione come ricorso sussidiario in materia costituzionale.
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2.
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Giova innanzi tutto osservare che, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, nella sentenza impugnata la Corte cantonale non si è limitata a rimandare alla decisione del Pretore, ma ha valutato le censure sollevate con l'appello, dichiarandole inammissibili per la loro carente motivazione o respingendole, perché infondate.
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2.1. La ricorrente non può quindi essere seguita quando ritiene, richiamando la sentenza 5A_369/2016 del 27 gennaio 2017 consid. 3.1, che il Tribunale federale debba in concreto esaminare, in seguito al preteso rinvio imputato alla seconda istanza cantonale, l'applicazione del diritto alla luce della decisione di primo grado. Nella presente sentenza verranno quindi unicamente trattate le censure riferite alla pronunzia di appello, quelle attinenti al giudizio di primo grado rivelandosi di primo acchito inammissibili (art. 75 cpv. 1 LTF).
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2.2. Da quanto suesposto discende pure che la pretesa violazione del diritto di essere sentita (art. 29 cpv. 2 Cost.), fondata su un'insufficiente motivazione della sentenza di appello, si rivela infondata. Per soddisfare le esigenze poste in materia dalla giurisprudenza basta infatti che l'autorità menzioni almeno brevemente i motivi che l'hanno portata alla sua decisione, permettendo così al destinatario di poterla comprendere ed impugnare con cognizione di causa e all'istanza di ricorso eventualmente adita di potere esercitare pienamente il suo controllo. L'autorità inferiore non ha per contro l'obbligo di esporre e discutere tutti i fatti, mezzi di prova e censure invocati dalle parti. L'essenziale è che la decisione indichi chiaramente i fatti che sono stati accertati e le deduzioni che ne sono state tratte (DTF 142 II 154 consid. 4.2, con rinvii). Sapere se le summenzionate considerazioni della sentenza impugnata siano conformi al diritto è una questione che esula dalla garanzia costituzionale in discussione.
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3.
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3.1. La Corte cantonale ha ritenuto irricevibile, per la sua carente motivazione, la prima parte dell'appello in cui la convenuta lamentava che il Pretore si era sostituito alla parte attrice, la quale aveva promosso sia una procedura cautelare sia una procedura di merito, emanando una decisione cautelare di carattere definitivo. L'autorità inferiore ha indicato che l'appellante si era limitata ad esporre la propria opinione, senza spiegare perché la decisione del giudice di prime cure, che partitamente illustrava i motivi per cui erano date le condizioni che potevano portare all'emanazione una misura di esecuzione anticipata con effetti definitivi, sarebbe stata errata. Essa ha pure rimproverato all'appellante di essersi limitata a genericamente sostenere, peraltro irritualmente perché fatto per la prima volta in seconda istanza, che il caso non sarebbe eccezionale e che non sarebbe dato il requisito dell'urgenza. A titolo abbondanziale ha aggiunto che in ogni caso con la fissazione del termine per le osservazioni del 18 settembre 2020 alla convenuta non poteva sfuggire la possibilità che fosse adottata una decisione definitiva.
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3.2. La ricorrente contesta tali considerazioni. Afferma di aver sollevato in appello che il Pretore, emanando una decisione "definitiva e finale", si sarebbe sostituito alla parte attrice, la quale avrebbe peraltro dovuto presentare un'istanza ex art. 257 CPC, sorprendendo tutte le parti, e che da pag. 9 a 11 della sua memoria si era confrontata con i requisiti dell'urgenza e dell'eccezionalità.
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3.3. Giusta l'art. 311 CPC all'appellante spetta motivare il suo appello e cioè dimostrare il carattere erroneo delle considerazioni attaccate (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1). Ora, la Corte cantonale non ha violato il diritto federale, ritenendo che l'affermazione secondo cui il Pretore si sarebbe sostituito a una parte e avrebbe emanato una decisione sorprendente non soddisfa le esigenze della predetta norma, ma costituisce una mera opinione. Questa appare del resto enigmatica, poiché il giudice di primo grado ha semplicemente deciso, nei limiti delle conclusioni proposte, la domanda cautelare. Non occorre quindi esaminare ulteriormente quanto esposto nel ricorso con riferimento all'assenza di un esplicito avvertimento nel decreto con cui il Pretore aveva fissato il termine per le osservazioni, questione su cui la Corte cantonale si era per altro unicamente espressa in una motivazione abbondanziale. Nemmeno l'affermazione secondo cui l'opponente avrebbe dovuto intraprendere un'altra via (quella della tutela giurisdizionale nei casi manifesti) assurge a una sufficiente censura, mancando un confronto con la motivazione del giudizio di primo grado che ha ritenuto dati i presupposti che permettono di emanare una misura di esecuzione anticipata provvisoria con effetto definitivo. Infine, la ricorrente non nega di non essersi espressa innanzi al Pretore sui requisti dell'eccezionalità e dell'urgenza della domanda cautelare, ma omette di spiegare perché la Corte cantonale avrebbe violato il diritto ritenendo che essa non poteva farlo per la prima volta in sede di appello. Ne segue che la critica ricorsuale si rivela infondata.
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Erwägung 4 | |
4.1. Con riferimento all'istanza 9 ottobre 2020 con cui la qui ricorrente ha chiesto di limitare il procedimento ex art. 125 CPC e di sospendere il termine per le osservazioni fino a decisione della domanda di limitazione, la Corte cantonale ha rilevato che giusta l'art. 124 cpv. 1 CPC spetta al giudice dirigere il processo e prendere le necessarie disposizioni ordinatorie e che le parti non lo possono paralizzare, presentando un'istanza come quella summenzionata "rispettivamente esigendo una decisione con conseguente riassegno di un termine già scaduto". La Corte cantonale ha ritenuto che l'inoltro di un'istanza di limitazione non conduce a una sospensione dei termini e che anche un'istanza di sospensione nel senso dell'art. 126 CPC, che peraltro la convenuta non ha nemmeno presentato, esplicherebbe tale effetto unicamente dopo un suo accoglimento. L'autorità inferiore conclude la sua motivazione principale osservando che la preclusione della qui ricorrente è la conseguenza di una sua scelta processuale errata. In via abbondanziale osserva che il Pretore non avrebbe potuto sospendere il termine per le osservazioni in base alla predetta istanza e rimprovera alla convenuta di non avere indicato in base a quale norma e per quale motivo la notifica all'attrice dell'istanza ex art. 125 CPC avrebbe comportato un'implicita sospensione dei termini.
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4.2. La ricorrente ritiene che il Pretore non avrebbe dovuto emanare una decisione sulle misure cautelari prima di avere deciso la sua istanza del 9 ottobre 2020. Essa invoca il divieto dell'arbitrio e afferma che la buona fede le imponeva di sollevare subito i suoi dubbi circa l'ammissibilità delle domande cautelari, questione che avrebbe dovuto essere immediatamente esaminata. Sostiene che, nonostante "una definizione infelice nel petito delle istanze", il Tribunale di appello ha recepito, come avrebbe pure dovuto farlo il Pretore, che la sua intenzione era quella di ottenere una sospensione del procedimento in base all'art. 126 CPC, di cui sarebbero stati dati tutti i presupposti, e che tale richiesta avrebbe dovuto essere evasa con una decisione formale appellabile e "non con una disposizione ordinatoria". Termina il suo ricorso ribadendo di avere subito una grave violazione del suo diritto di essere sentita, segnatamente perché non ha potuto esprimersi sul merito della domanda cautelare.
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4.3. In concreto giova innanzi tutto rilevare che la ricorrente non può essere seguita quando afferma che il Pretore non avrebbe deciso l'istanza del 9 ottobre 2020. Questi ha infatti spiegato nella decisione cautelare i motivi per cui non ha limitato la procedura e ha quindi - implicitamente - respinto la relativa domanda.
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Per il resto occorre premettere che la ricorrente si confronta solo in parte con la motivazione della Corte cantonale. Essa lamenta che la sua richiesta non è stata esplicitamente decisa prima dell'emanazione del giudizio cautelare, ma non contesta che, per essere rispettato, il termine per presentare le osservazioni alla domanda cautelare avrebbe dovuto essere riassegnato con la decisione sull'istanza di limitazione, perché nel frattempo scaduto. Ora, il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare, con riferimento a un'istanza di proroga del termine, che la parte che deposita una tale domanda l'ultimo giorno utile si espone al rischio di non potersi determinare (sentenze 5D_87/2013 del 16 luglio 2013 consid. 6.2 cpv. 7; 5D_76/2013 del 28 maggio 2013 consid. 5.1.2 cpv. 5). Il CPC non contiene alcuna norma che impone la concessione di un - breve - termine di grazia nel caso in cui non viene accolta una domanda che potrebbe avere un influsso sul decorso del termine (cfr. DENIS TAPPY, in Code de procédure civile commenté, n. 13 ad art. 144 CPC). La ricorrente non pretende né tanto meno indica un motivo per cui avrebbe dovuto beneficiare di un tale termine suppletorio in seguito al mancato accoglimento delle sue richieste. A ragione. Infatti la procedura incoata dall'opponente (domanda di misure cautelari) riveste una certa urgenza, era già stata concessa una proroga del termine e l'istanza che avrebbe dovuto far scattare un nuovo termine appare avere natura dilatoria. A tal proposito si può osservare che, contrariamente a quanto sembra apoditticamente ritenere la ricorrente, una parte non ha diritto a vedere preliminarmente chiarite le condizioni di ricevibilità di una domanda cautelare con una decisione notificata separatamente dal merito.
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Ne segue che il mancato inoltro di una determinazione alla domanda di misure cautelari non è dovuto a una violazione del diritto della ricorrente di essere sentita, ma è stato causato dal fatto che essa ha omesso di agire nel termine assegnatole, speculando sulla concessione di un termine di grazia.
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5.
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Da quanto precede discende che il ricorso si palesa, nella misura in cui risulta ammissibile, infondato e come tale va respinto. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1.
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Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 30'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3.
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La ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 35'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
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4.
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Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 7 dicembre 2021
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In nome della I Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Hohl
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Il Cancelliere: Piatti
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