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Informationen zum Dokument  BGer 5D_217/2021  Materielle Begründung
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BGer 5D_217/2021 vom 07.12.2021
 
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5D_217/2021
 
 
Sentenza del 7 dicembre 2021
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________ SA,
 
opponente.
 
Oggetto
 
rigetto provvisorio dell'opposizione,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 27 ottobre 2021 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2021.85).
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1.
 
Con decisione 10 giugno 2021 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna ha rigettato, in via provvisoria per fr. 4'088.55 oltre interessi e in via definitiva per fr. 300.-- oltre interessi, l'opposizione interposta da A.________ al precetto esecutivo fattogli notificare dalla B.________ SA. Il Giudice di prime cure ha ritenuto che il contratto di locazione costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione per le pigioni e l'acconto spese accessorie maturati da marzo a ottobre 2020, mentre la sentenza di sfratto costituisce un valido titolo di rigetto definitivo per le relative spese processuali e ripetibili.
 
Mediante sentenza 27 ottobre 2021 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile il reclamo presentato da A.________. I Giudici cantonali hanno osservato che l'escusso non si è minimamente confrontato con la decisione pretorile, ma si è limitato a elencare una serie di ipotesi di reato che in ogni modo non rientrano nella competenza della Camera.
 
2.
 
Con ricorso datato 22 novembre 2021 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale. Egli ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
 
Non sono state chieste determinazioni.
 
3.
 
L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF).
 
3.1. In concreto il ricorso non contiene alcuna conclusione volta alla modifica della sentenza impugnata (v. sentenza 5A_683/2019 del 29 ottobre 2019 consid. 4 con rinvii), tanto meno una conclusione cifrata (v. DTF 143 III 111 consid. 1.2; 134 III 235 consid. 2). Il ricorrente si limita infatti a chiedere al Tribunale federale di "immedesimarsi alla persona parte lesa, aggredita, vulnerabile ed indifesa" e di "eseguire verifiche".
 
3.2. Il gravame all'esame è stato interposto in una causa pecuniaria con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) e non concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). In tali condizioni è soltanto aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF). Con un tale rimedio può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il Tribunale federale non procede alla verifica della costituzionalità dell'atto impugnato sotto tutti gli aspetti possibili, ma esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se la parte ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2). Ciò significa che, nei motivi del gravame, la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti costituzionali ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla decisione impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; 134 II 244 consid. 2.2).
 
Nel confuso rimedio all'esame il ricorrente si limita a esporre la sua versione dei fatti e a sostenere di essere stato vittima di diversi reati da parte dell'opponente e di numerose autorità. Egli non si prevale però di alcuna lesione di garanzie costituzionali e non si confronta minimamente con la sentenza cantonale. Le esigenze di motivazione dei combinati art. 117 e 106 cpv. 2 LTF sono quindi del tutto disattese.
 
4.
 
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata (combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. a/b LTF).
 
Viste le particolarità del caso concreto, si può rinunciare a riscuotere spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). La domanda di assistenza giudiziaria diventa così priva d'oggetto.
 
 
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3.
 
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 7 dicembre 2021
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Giudice presidente: Escher
 
La Cancelliera: Antonini
 
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